Animali in autostrada: una sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro

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Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro in tema di danni provocati da animali in autostrada, nella specie un capriolo (sent. 831/2010).

Il GDP ha accolto la domanda dell’attore rigettando anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta Autovie Venete S.p.A. sul fatto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 11 febbraio 1992, n. 157  “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato” e che sono affidati alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo della stessa. Secondo il GDP, poichè l’autostrada è una superficie chiusa con recinzione, sottoposta a continui controlli dell’Ente gestore, dove la delimitazione territoriale ha il preciso scopo di impedire l’entrata di persone non autorizzate e di animali, è onere di Autovie Venete S.p.A. predisporre quanto necessario, affinchè la recinzione assolva la sua funzione protettiva, al fine di garantire lo scorrimento del traffico veicolare senza insidie e trabocchetti. Da ciò consegue che non può essere addossata la responsabilità dei danni provocati da un animale selvatico ad un Ente, sia esso Provincia o Regione, il quale non ha alcun potere di ingerenza e di intervento nei confronti di una struttura protetta come l’autostrada al fine di evitare l’ingresso di fauna selvatica.

Nel merito il GDP ha aderito alla tesi secondo cui il rapporto tra automobilista e concessionario del servizio autostrade è un rapporto contrattuale di diritto privato a titolo oneroso (definito “prezzo pubblico” per le sue caratteristiche di determinazione), in cui la prestazione dell’amministrazione o del concessionario in altro non consiste che nella infrazionabile messa a disposizione dell’autostrada in condizioni da poter essere percorsa con sicurezza (per quanto compete al gestore); per altro verso il risultato, costituito da una più rapida e meno affaticante percorrenza, è conseguito grazie alla diretta attività degli utenti.

Il GDP ha inoltre rilevato che la convenuta non aveva curato la manutenzione della rete di protezione, posto che sulla stessa era presente della vegetazione che aveva potuto agevolare l’ingresso dell’animale.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PORTOGRUARO

nella persona dell’avv. Anna Salice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 144 del Ruolo Generale dell’anno 2010, promossa

da

G.G, rappresentata e difesa da avv. P.G. del Foro di Pordenone e avv. M.V., con domicilio eletto presso quest’ultima a Portogruaro, giusto mandato a margine dell’atto di citazione;

ATTRICE

C O N T R O

AUTOVIE VENETE S.p.A., con sede legale a Trieste – via V.Locchi n. 19, a mezzo del Responsabile Affari Legali dott.ssa C.V. come da procura speciale notaio C.G. di Trieste, domiciliata ai soli fini del presente giudizio presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Portogruaro,

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

PER L’ATTRICE: In via preliminare: accertarsi e dichiararsi che la convenuta AUTOVIE VENETE S.P.A. è titolare di legittimazione passiva in ordine all’azione esperita nel presente giudizio.
Nel merito: condannarsi la convenuta AUTOVIE VENETE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all’attrice, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 e 2043 C.C. e/o contrattuale ex art. 1218 C.C., la somma di € 3.669,61 con interessi e rivalutazione dal dì del sinistro all’effettivo saldo, salva diversa giudiziale determinazione.
Spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi.

PER LA CONVENUTA: In via principale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta. In via subordinata: qualora non venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva della parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare le domande di parte attorea, poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di controparte fosse anche solo in parte accolta, contenersi l’entità del risarcimento in relazione alle sole voci di danno che risulteranno giuridicamente dovute e pienamente provate.
Con riserva di nuovi motivi e di articolazione dei mezzi istruttori che si rendessero necessari. Con vittoria di spese di lite la cui determinazione è rimessa al giudicante .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato per l’udienza dell’1 aprile 2010, la signora G.G. esponeva che nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2009 il sig. P.C., suo coniuge, mentre percorreva l’autostrada A4 direzione Venezia-Trieste alla guida del veicolo Citroen C2 targato xx di sua proprietà, poco dopo la mezzanotte e a circa 2 km prima del casello di uscita di Portogruaro, aveva improvvisamente trovato sulla corsia di marcia un capriolo. Il sig. P.C. aveva cercato di schivarlo, ma non ci era riuscito e l’urto contro l’animale aveva provocato gravi danni al suo veicolo. Sul posto arrivavano la Polizia Stradale di San Donà di Piave e la società autostradale, che provvedeva a rimuovere la carcassa dell’animale.
I danni subiti dall’autovettura ammontano a € 3.319,61 per riparazioni, oltre a € 350,00 per fermo tecnico. Nonostante il sinistro fosse stato immediatamente denunciato ad Autovie Venete S.p.A. e ci fossero stati numerosi solleciti per il risarcimento del danno, Autovie Venete S.p.A. non aveva pagato nulla, né aveva dato riscontro alla richiesta.
Secondo la difesa di parte attrice, stante le caratteristiche peculiari della sede autostradale, in capo ad Autovie Venete S.p.A. deve configurarsi un rapporto custodiale ex art. 2051 c.c.. Ovvero, visto che la presenza di un animale in autostrada, sede stradale destinata alla percorrenza veloce, si palesa come “insidia o trabocchetto”, sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c.. Anche perchè il conducente non è tenuto ad adeguare la sua condotta di guida alla possibilità che in autostrada siano presenti animali, visto che esiste una recinzione che fa determinare un sicuro affidamento in senso contrario.
Alla prima udienza dell’1 aprile 2010 si costituiva Autovie Venete S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta. Preliminarmente veniva eccepita la carenza di legittimazione passiva, perché, nell’ipotesi di danni provocati da fauna selvatica, la responsabilità fa capo alla Provincia di Venezia in solido con la Regione Veneto. Ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, la fauna selvatica risulta compresa nel patrimonio indisponibile dello Stato e vengono affidati alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo della stessa. Più volte la Corte di Cassazione si è espressa nell’obbligo a carico delle Regioni di risarcire i danni ex art. 2043 c.c.. In tale contesto la Regione Veneto, con legge regionale 9 dicembre 1992, n. 50, ha costituito, per far fonte ai danni di cui all’art. 25 L. 157/1992, un fondo destinato alla prevenzione e risarcimento dei danni prodotto dalla fauna selvatica, delegando alle Provincie l’erogazione dei contributi per i risarcimenti medesimi.
Nel merito, Autovie Venete S.p.A. escludeva la propria responsabilità a qualsiasi titolo, perché, prima del sinistro lamentato non era pervenuta alcuna segnalazione della presenza dell’animale sulla carreggiata. Pertanto parte convenuta non poteva intervenire al fine di impedire il verificarsi dell’urto.
Inoltre, in ottemperanza all’art. 2, comma 3, lett. a) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 il tratto autostradale è completamente recintato, e tale recinzione viene periodicamente verificata e controllata, né erano pervenute segnalazioni di anomalie o irregolarità.
Stante la costante attività di pattugliamento, di controllo e di vigilanza, svolta con la diligenza adeguata alla natura e funzione dell’autostrada, nulla poteva essere imputato a titolo di responsabilità ad Autovie Venete, proprio per il fattore imprevedibile ed inevitabile dell’attraversamento della carreggiata da parte di un capriolo, il quale ha la potenzialità di saltare la recinzione con una altezza regolamentare di circa un metro e trenta.
La difesa attorea chiedeva termine per esame degli atti difensivi depositati da controparte, termine che veniva concesso sia per la replica, nonché per la precisazione di tutti gli adempimenti ex art. 320 c.p.c.. A tale ultima incombenza era invitata anche parte convenuta. Indi, per esame ed ammissione dei mezzi istruttori, veniva fissata l’udienza del 13 maggio 2010.
All’udienza del 13 maggio 2010 si dava atto che entrambe le parti avevano depositato memoria ex art. 320 c.p.c. e, dopo discussione, il Giudice di Pace, dopo aver preliminarmente respinto l’eccezione di legittimazione passiva avanzata da Autovie Venete, disponeva l’ammissione dei mezzi istruttori da assumere all’udienza del 18 giugno 2010. Ivi venivano sentiti i testi C.C. (carrozziere di riparazione dei veicolo attoreo), i dipendenti di Autovie Venete SpA C.A. e B.D., nonché B.A. e P.G.. Conclusa la fase istruttoria, il Giudice di Pace, ritenuta la causa sufficiente matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e a fare la discussione per l’udienza del 30 settembre 2010, autorizzandolo altresì a depositare memoria conclusione senza diritto di replica. Ivi, espletati tali incombenti, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio riguarda il risarcimento dei danni reclamato da G.G. in conseguenza dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, che aveva impattato contro un capriolo mentre percorreva l’autostrada A4 direzione Venezia-Trieste, strada sotto la gestione e il controllo di Autovie Venete S.p.A..
Innanzitutto non sussistono dubbi che il veicolo della signora G.G. sia stato coinvolto nell’evento dannoso all’interno dell’autostrada A4, nonché sulla sussistenza del nesso causale dell’urto tra la Citroen, che percorreva l’A4, e il capriolo che si trovava sulla carreggiata. Tali risultanze sono pacificamente desumibili dall’intervento in loco della Polizia Stradale di San Donà di Piave e del Servizio degli Ausiliari della Viabilità, il quale ha rimosso la carcassa dell’animale. Inoltre è stata fornita prova sull’entità del danno del veicolo a mezzo del teste che ha provveduto alle riparazioni, con il supporto della documentazione fotografica..
Le questioni di diritto portate all’attenzione di questo giudicante sono state diverse. Esse sono state incentrate sulla eccezione di legittimazione passiva di Autovie Venete S.p.A., sulla natura del rapporto che lega fruitore dell’autostrada e Autovie Venete, sulla natura della responsabilità a carico del gestore autostradale.
Innanzitutto va respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da Autovie Venete S.p.A. sul fatto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (con titolo “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato” e che sono affidati alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo della stessa.
Poichè l’autostrada è una superficie chiusa con recinzione, sottoposta a continui controlli dell’Ente gestore, dove la delimitazione territoriale ha il preciso scopo di impedire l’entrata di persone non autorizzate e di animali, è onere di Autovie Venete S.p.A. predisporre quanto necessario, affinchè la recinzione assolva la sua funzione protettiva, al fine di garantire lo scorrimento del traffico veicolare senza insidie e trabocchetti.
Da ciò consegue che non può essere addossata la responsabilità dei danni provocati da un animale selvatico ad un Ente, sia esso Provincia o Regione, il quale non ha alcun potere di ingerenza e di intervento nei confronti di una struttura protetta come l’autostrada al fine di evitare l’ingresso di fauna selvatica
Passando all’esame nel merito in punto di diritto, questo giudicante è a conoscenza delle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie sulla natura del rapporto tra proprietario/concessione di autostrada, ma aderisce alle argomentazioni sviluppate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 298/2003, per cui si deve affermare che tra la signora G.G. e Autovie Venete S.p.A. sussiste un rapporto contrattuale di diritto privato a titolo oneroso (definito “prezzo pubblico” per le sue caratteristiche di determinazione). In detta sentenza è stato acclarato che “la prestazione dell’amministrazione o del concessionario in altro non consiste che nella infrazionabile messa a disposizione dell’autostrada in condizioni da poter essere percorsa con sicurezza (per quanto compete al gestore); per altro verso il risultato, costituito da una più rapida e meno affaticante percorrenza, è conseguito grazie alla diretta attività degli utenti”. Da qui ne consegue che sono applicabili i principi propri della responsabilità da inadempimento di un’obbligazione contrattuale, con gli oneri probatori di cui all’art. 1218 c.c., anche se non va esclusa la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., perché la società convenuta non ha dimostrato di avere adottato tutte le precauzioni di manutenzione che avrebbero potuto prevenire l’evento. Infatti, per i motivi di fatto di cui si dirà qui di seguito, la situazione di pericolo è imputabile alla struttura e alle pertinenze dell’autostrada, perchè è stata rilevata una evidente alterazione dello stato della recinzione, che non può essere definita imprevedibile, invisibile ed inevitabile.
Non è stato sufficiente ad Autovie Venete dimostrare di avere rispettato le prescrizioni dell’art. 2 n. 3 lett. A del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, in base al quale l’autostrada deve essere “dotata di recinzione”, in quanto esiste anche il dovere di effettuare la manutenzione ordinaria, affinchè la recinzione mantenga la sua idoneità a contrastare penetrazioni dall’esterno. E ciò nel rispetto della legittima aspettativa degli utenti dell’autostrada di non trovarsi “presenze estranee” alla circolazione ordinaria.
Nel caso della signora G.G., preso atto che il sinistro è pacificamente avvenuto all’interno della rete autostradale di competenza di Autovie Venete S.p.A., l’attraversamento dell’animale costituiva un fatto sicuramente non facilmente percepibile (era notte) e del tutto non prevedibile da parte dell’automobilista, il quale correttamente confidava nelle caratteristiche proprie dell’autostrada, la quale deve garantire l’assenza di attraversamenti, di intersezioni a raso, accessi privati e deve essere dotata di recinzione lungo tutto il suo percorso.
Ebbene, non essendo noto dove, come e quando il capriolo sia riuscito ad accedere sulla sede autostradale, seppur considerata provata la circostanza che non sussistevano squarci nella recinzione, non si può fare a meno di notare come la stessa recinzione, pur rispettando i limiti di altezza minimi previsti dal Codice della Strada, presenta in diversi tratti scarsa manutenzione a causa della vegetazione rampicante, che ha creato una sorta di tappeto sulla rete, tale da facilitare il passaggio di animali. Nel caso del capriolo è evidente che la possibilità di appoggiare gli arti su una superficie priva delle maglie della recinzione abbia agevolato la sua entrata in autostrada e la fonte di tale accesso è rinvenibile nella omessa pulizia della rete di recinzione. Da ciò consegue che è imputabile alla società convenuta la responsabilità di avere omesso la diligente attività di manutenzione della recinzione.
In altre parole Autovie Venete, responsabile in primis ex art. 1218 c.c., non può reclamare a proprio favore, neppure ai sensi dell’art. 2051 c.c., il caso fortuito della presenza del capriolo in autostrada, perché la negligente manutenzione della recinzione non ha costituito un deterrente per l’accesso all’animale.
In tal senso anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3651/2006, ha precisato che “la prova del fortuito da parte del custode si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l’adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno ( v. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., n. 298 del 2003; Cass. n. 488 del 2003)”.
E l’accertamento della situazione di fatto, visibile nella foto di cui Autovie Venete non può contestarne la veridicità, esclude che la società convenuta abbia raggiunto la prova della sua completa estraneità ed incolpevolezza per la presenza del capriolo in autostrada.

La stessa Polizia Stradale di San Donà di Piave ha così concluso la redazione del verbale di rilevamento dell’incidente stradale: “Causa l’ora notturna non era possibile verificare l’integrità della rete esterna di recinzione. Per altro sul luogo i margini della rete sono coperti da fitta vegetazione. E’ possibile peraltro che l’animale abbia scavalcato la rete”.
Come detto, non si ha alcun riferimento dove, come e quando il capriolo sia entrato in autostrada, se il suo accesso sia stato possibile nelle immediate vicinanze, ovvero se l’animale, una volta entrato, ha camminato a lungo prima dell’impatto con la Citroen 2 della signora G.G., ma è indubitabile che la recinzione coperta di vegetazione ne ha agevolato l’ingresso. Ovvero, si può anche discutere se l’altezza della recinzione sia sufficiente per eventi del genere, nonostante la misura di m. 1,20 sia quella minima prevista dal Codice della Strada.
Il capriolo, inoltre, è un tipo di animale che non viene tenuto come un animale di affezione (es. cane e gatto), ovvero trasportato per ragioni di macellazione, e ciò esclude il dubbio che sia stato abbandonato da altro utente dell’autostrada, sì da dover imputare il danno a terzi.
In virtù di tali considerazioni, pertanto, la domanda risarcitoria è accoglibile sia perché l’onere probatorio attoreo deve essere considerato pienamente assolto ex art. 1218 c.c., sia perchè la società convenuta non ha assolto all’onere di escludere la propria completa estraneità a quanto accaduto ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Per quanto concerne i danni del veicolo di proprietà di G.G., va accolta la domanda dell’attrice, che li ha indicati in € 3.319,61 (comprensivi di IVA), come da fattura n.2090502670 del 9 settembre 2009 della C.C. S.r.l., e il cui importo è stato confermato dal teste C.C. all’udienza del 18 giugno 2010. A comprova c’è pure la documentazione fotografica.
Per il risarcimento a titolo di “fermo tecnico”, di cui parte convenuta ne ha contestato l’entità definendola spropositata, lo stesso va riconosciuto, e ciò in linea con la Corte di Cassazione, sentenza n. 1688/2010, per la quale, in caso di incidente automobilistico, il proprietario dell’autovettura danneggiata ha diritto a richiedere anche il risarcimento del danno conseguente alla impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario per la riparazione. Tale danno (cd. fermo tecnico) può essere liquidato in via equitativa anche senza la necessità di una prova specifica dello stesso giacché ciò che rileva ai fini della liquidazione è il semplice fatto che il proprietario sia stato privato dell’utilizzo del mezzo per un determinato periodo di tempo e ciò “anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato” (conforme Cass. n. 25558/2008; Cass. n. 23916/2006; Cass. 12908/2004; Cass. 3234/1987). Inoltre si deve considerare che “l’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo”. Visto che la signora G.G. non ha presentato specifiche circostanze per le negative conseguenze del fermo auto, si ritiene equo riconoscere un risarcimento di € 10,00/die, e così complessivamente € 200,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Portogruaro, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di risarcimento danni dell’attrice G.G. e condanna la convenuta Autovie Venete S.p.A. a pagare la somma di € 3.519,61 con interessi legali dal 9 settembre 2009 al saldo, nonchè a rifondere le spese di lite per complessivi € 2.108,35, di cui € 159,35 per spese esenti, € 70,00 per spese imponibili, € 969,00 per diritti, € 910,00 per onorari, oltre a maggiorazione 12,5% per spese su diritti ed onorari, nonché ad accessori di legge (IVA e CAP).
Portogruaro, 25 ottobre 2010

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Anna Salice

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il
IL CANCELLIERE


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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