A proposito delle trattative nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore

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La Suprema Corte (Cass. civ., sent. 4 novembre 2010, n. 22505) torna sulla questione della competenza territoriale in caso di controversie tra professionista e consumatore, ribadendo alcuni principi che vale la pena di riportare:

  • Anzitutto la Corte afferma che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) si applica ogni qual volta un contratto è stipulato tra un professionista ed un consumatore;
  • è irrilevante, al riguardo, l’oggetto o il tipo di contratto concluso;
  • come pure è irrilevante la circostanza che il consumatore sia particolarmente qualificato, ad esempio, perché è egli stesso un professionista del diritto, ad esempio un avvocato; ciò che rileva è che il contratto non sia inerente alla propria attività professionale;
  • ed ancora: la disciplina del codice di consumo si applica anche ai contratti non conclusi con moduli o formulari e dunque si distingue dall’art. 1341 c.c. e ss., in quanto volta a tutelare il consumatore da possibili abusi di soggetti in posizione di superiorità; in particolare, l’applicabilità della disciplina di cui al Codice del consumo è stata dalla Corte riconosciuta con riferimento a contratti singolarmente negoziati di prestazione d’opera professionale (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262); di appalto privato avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di bene immobile (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802); di prestazione professionale medica concluso tra medico e paziente (v. Cass., 27/2/2009, n. 4914; Cass., 2/1/2009, n. 20).
  • Per quanto concerne la competenza territoriale, la clausola che deroga l foro del consumatore deve considerarsi abusiva;
  • La natura abusiva sussiste anche laddove il foro indicato coincida con uno dei criteri delineati dal codice di rito (v. Cass., Sez. Un., 1/10/2007, n. 14669. V. altresì Cass., 23/2/2007, n. 4208; Cass., 8/3/2005, n. 5007).
  • Tuttavia, il foro del consumatore può essere derogato allorquando ricorra il presupposto oggettivo della trattativa;
  • la trattativa deve avere delle caratteristiche ben precise e cioè deve essere individuale, seria ed effettiva e deve riguardare proprio la clausola abusiva, essendo irrilevante che le parti abbiano trattato altre clausole del contratto;
  • in relazione all’onere della prova, il consumatore è tenuto ad eccepire l’abusività della clausola allegando che il contratto rientra nella disciplina del codice di consumo;
  • spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).

Nella specie, un architetto si era visto opporre una eccezione di competenza territoriale dai committenti convenuti (tra i quali alcuni avvocati) per il pagamento della parcella in relazione ad un contratto di prestazione d’opera.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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