Straniero che chiede il risarcimento dei danni: quando si applica la reciprocità ex art. 16 disp. prel. c.c.?

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Supponiamo che si debba tutelare uno straniero per un sinistro stradale avvenuto in Italia.

In quali casi va applicata la regola della reciprocità?

Difatti, l’art. 16 delle disp. preliminari al codice civile stabilisce che “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”

La prima indagine da fare consiste nell’accertare se:

a) lo straniero è cittadino comunitario;
b) lo straniero è extracomunitario ma regolarmente soggiornante nel nostro paese;
c) lo straniero è extracomunitario non regolare.

Nel caso a) nulla questio: il cittadino comunitario è equiparato al cittadino italiano art. 6 Trattato CE, ratificato con l. 14.10.1957 n. 3; cfr. Trib. Bolzano 27.11.2000, in Riv. giur. circolaz. trasp., 2001, 679);

Nel caso b) idem: alla stregua dell’art. 2 d. lg. 19.2.1998 n. 286, secondo cui “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano“.

Nel caso c) occorre in effetti verificare la reciprocità.

Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. trib. Arezzo, 20/08/2005; Trib. Catania 13.06.05 n. 1807, Trib. Roma 27 settembre 2001), la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c. non è operante allorché il cittadino straniero chieda, dinanzi al giudice italiano, il risarcimento del danno da lesione di diritti fondamentali, che la Costituzione riconosce a chiunque, cittadino e straniero.
Tra i diritti fondamentali, sempre secondo questo orientamento, rientrano:

  • il danno alla salute;
  • il danno morale (e a maggior ragione il danno “esistenziale”);
  • il danno patrimoniale derivanti da una lesione della salute.

Ciò perché l’art. 16 cit. non può prevalere sulla Costituzione, non solo per ragioni connesse al tempo della promulgazione, ma soprattutto per ragioni connesse alla gerarchia delle fonti normative.

Altro orientamento ritiene invece che il danno morale in senso stretto non sia un diritto fondamentale (v. Trib. Roma, sent. 6/6/2004), come pure i danni patrimoniali (Tribunale Monza, 01 luglio 2003).

Un orientamento del tutto minoritario ritiene che anche il danno alla salute sia subordinato alla condizione della reciprocità (Tribunale Padova, 05 luglio 2000).

Vediamo ora alcune questioni processuali.

Si ritiene che la condizione di reciprocità sia un fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero che deve essere provato dall’attore in caso di contestazione (Cass. III, 7/8/2000, n. 10360; Cass. I, 15/6/2000, n. 8171; Cass. n. 12978/95; n. 1681/93), ma secondo il Tribunale di Roma (sent. 6/6/2004) la mancanza di prova è rilevabile d’ufficio.

La prova viene normalmente fornita attraverso le dichiarazioni del Consolato o dell’Ambasciata.

Sul sito del Ministero degli Esteri trovate la seguente nota.

NOTA SULLA CONDIZIONE DI RECIPROCITA’ IN MATERIA DI DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI SINISTRI STRADALI.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3, 10 e 24 della Costituzione e dalle pertinenti disposizioni della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali, conclusa a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, è stata predisposta la seguente tabella riepilogativa concernente la sussistenza della condizione di reciprocità (ex articolo 16 delle Disposizioni di Legge in Generale) con i Paesi extracomunitari in materia di diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali in caso di sinistri stradali. Ad ogni buon fine, si ricorda che tale diritto non è subordinato alla previa verifica della condizione di reciprocità nei casi riportati nell’apposita scheda informativa.

Si rammenta, inoltre, che la seguente tabella si riferisce ai casi per i quali non sia applicabile la disciplina prevista all’articolo 2 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi del quale : “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.”

Le informazioni pubblicate possono considerarsi relative alla verifica della condizione di reciprocità in relazione alle seguenti fattispecie:

  • Diritto al risarcimento (iure proprio) dei danni patrimoniali e morali a favore di cittadini extracomunitari, non soggiornanti in Italia ai sensi del richiamato Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • Diritto al risarcimento (iure hereditario) dei danni patrimoniali e morali a favore dei congiunti non soggiornanti in Italia di vittime di sinistri stradali occorsi in territorio italiano;
  • Diritto di accesso al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada istituito con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, per i cittadini extracomunitari, non soggiornanti in Italia ai sensi del richiamato Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Ai fini di una maggiore completezza dell’indagine, si riporta, altresì, un elenco delle Convenzioni bilaterali di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, attualmente in vigore.N.B.: E’ in corso di accertamento la sussistenza della condizione reciprocità in merito alle fattispecie sopra citate relativamente ai Paesi non inseriti nella presente Tabella

ALBANIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ALGERIA
CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 22.07.2003

ANGOLA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ARABIA SAUDITA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ARGENTINA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
CONVENZIONE RELATIVA ALLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E AL RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE DEL 9.12.1987.

ARMENIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

AUSTRALIA
CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 17.12.1930

AZERBAIJAN
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

BANGLADESH
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

BOSNIA HERZEGOVINA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA DEL 3.12.1960

BRASILE
TRATTATO RELATIVO ALLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, AL RICONOSCIMENTO ED ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE DEL 17.10.1989:

CAMERUN
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

CANADA
CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 17.12.1930

CILE
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

CINA
TRATTATO PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI DEL 20.5.1991

COLOMBIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

COREA DEL SUD
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

COSTA D’AVORIO
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

CROAZIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA DEL 3.12.1960

EGITTO
Non è verificata la reciprocità per quanto concerne il diritto al risarcimento (iure hereditario) dei danni patrimoniali e morali a favore dei congiunti non soggiornanti in Italia di vittime di sinistri stradali occorsi in territorio italiano.
CONVENZIONE SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI ROGATORIE E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE DEL 2.4.1974

EL SALVADOR
NON E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ETIOPIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

EMIRATI ARABI UNITI
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

FEDERAZIONE RUSSA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
CONVENZIONE SULL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE DEL 25.1.1979

FILIPPINE
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

GIAPPONE
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE DEL 5.10.1937

GIORDANIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

GABON
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

GUATEMALA
NON E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

GUINEA BISSAU
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

INDIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

INDONESIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

IRAN
NON E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ISLANDA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ISOLE COOK
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ISOLE KIRIBATI
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ISOLE MAURITIUS
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ISRAELE
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

KAZAKHSTAN
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

KENYA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

KUWAIT
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILE DEL 11.12.2002

LIBANO
CONVENZIONE RELATIVA ALLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL’ESTRADIZIONE DEL 10.7.1970

LIECHTENSTEIN
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

MACEDONIA
CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA DEL 3.12.1960

MALESIA
CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 17.12.1930

MALI
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

MAROCCO
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
CONVENZIONE DI RECIPROCO AIUTO GIUDIZIARIO, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE DEL 12.2.1971

MOLDAVIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

MONTENEGRO
CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA DEL 3.12.1960

MOZAMBICO
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

NORVEGIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

NUOVA ZELANDA
CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 17.12.1930

PARAGUAY
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITA’ (a condizione che l’attore fornisca idonee garanzie di copertura delle spese processuali)

PERU’
LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ NON E’ VERIFICATA IN VIA DI FATTO

QATAR
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

SAN MARINO
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

SERBIA
CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA DEL 3.12.1960

SINGAPORE
CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 17.12.1930

SIRIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

STATI UNITI
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

SVIZZERA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
ACCORDO CONCERNENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI INCIDENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON SCAMBIO DI NOTE (1978)

SUD AFRICA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

SRI LANKA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

TAGIKISTAN
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

TANZANIA
CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 1970

TUNISIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
CONVENZIONE RELATIVA ALL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL’ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL’ESTRADIZIONE DEL 15.11.1967

TURCHIA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITA’
CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L’ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA’ GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE DEL 10.8.1926

UCRAINA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

UGANDA
NON E’ VERIFICATA LA CONDI
ZIONE DI RECIPROCITÀ

URUGUAY
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

VENEZUELA
E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

ZIMBABWE
NON E’ VERIFICATA LA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


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