Sostituzione della domanda di adempimento in quella di risoluzione: a quali condizioni?

Mirco Minardi

Tizio, promissario acquirente, chiede la condanna di Caio ex art. 2932 c.c., essendosi quest’ultimo rifiutato di stipulare un contratto di compravendita di bene immobile, già promesso in vendita.

In corso di causa, tuttavia, Tizio, facendo presente che sull’immobile erano state iscritte ipoteche, peraltro anteriori al giudizio, chiede la risoluzione del contratto preliminare.

I giudici di primo e secondo grado accolgono la domanda, visto che l’art. 1453 c.c. deroga alle disposizioni processuali che limitano la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio.

Ma Caio ricorre in Cassazione (sent. 1003/2008) e questa cassa la sentenza.

Osserva la Corte:

  • che costituisce un principio, ribadito dalla sezioni unite che l’art. 1453 c.c., comma 2, che nei contratti a prestazioni corrispettive attribuisce alla parte adempiente la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere d’adempimento della controparte, introduce una deroga al divieto di mutatio libelli nel corso del processo;
  • tale deroga tuttavia si riferisce al petitum, ma non anche alla causa petendi;
  • pertanto l’esercizio di questa facoltà è consentito soltanto quando la domanda di risoluzione resti nell’ambito dei medesimi fatti posti a base dell’inadempimento sul quale la domanda di adempimento era originariamente fondata e non anche quando venga prospettato un distinto fatto costitutivo (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 19 agosto 2002, n. 12219; Cass. civ,, sez. 2^, sent. 10 aprile 1999, n. 3502; Cass. civ., sez. un., sent. 18 febbraio 1989, n. 962).
  • Ne consegue che la risoluzione, al pari del risarcimento dei danni consequenziali, non può essere domandata per la prima volta nel corso del processo introducendo in esso un nuovo tema d’indagine, neppure relativamente a procedimenti già pendenti alla data del 30 aprile 1995, giacchè anche le disposizioni degli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, precludevano un mutamento della causa petendi determinante una novità della domanda nel corso del giudizio di primo grado e ne consentivano il rilievo d’ufficio, fatta salva una accettazione esplicita od implicita del contraddittorio da parte della controparte (cfr.: Cass. civ., sez. un., sen. 22 maggio 1996, n. 4712).
  • Con la richiesta nell’udienza del 4 ottobre 1990 di risoluzione dei preliminari a causa dell’iscrizione il 10 dicembre 1983 di una ipoteca giudiziale sui beni, il promissario, infatti, aveva introdotto nel giudizio da lui promosso nell’ottobre 1986 per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire gli immobili, che i promittenti venditori avevano eluso “nonostante vari solleciti verbali e scritti”, un fatto non soltanto non sopravvenuto nel corso del processo e che avrebbe potuto essere dedotto con l’atto introduttivo, ma del tutto nuovo rispetto al ritardo nell’adempimento da lui originariamente posto a sostegno dell’azione esercitata ex art. 2932 c.c., e non aveva soltanto modificato l’iniziale petitum, ma ingiustificatamente ampliato la materia del contendere, estendendola sotto il profilo fattuale e di diritto a questioni sulle quali nei termini e con le modalità previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non si era anteriormente costituito alcun contraddittorio e non era stato possibile ai convenuti un tempestivo esercizio del diritto di difesa.
  • Analoghe considerazione valgono quanto alla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale va altresì considerato che l’art. 1453 c.c., comma 2, deroga alle norme processuali che vietano la sostituzione nel corso del processo della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, ma non anche con quella di risarcimento del danno (pur se fatto “salvo in ogni caso dal comma 1”), la quale, diversamente da quella di restituzione, che è consequenziale a quella di risoluzione, integra un’azione del tutto diversa – per petitum dalle altre due (cfr.: Cass. civ., sez. 3^, sent. 27 luglio 2006, n. 17144; Cass. civ., sez. L., sent. 27 marzo 2004, n. 6161).

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. ANGELO M

    VOGLIATE ESSERE COSI GENTILI DA RISPONDERE AD UN QUESITO?

    SONO TIZIO E SONO IN CAUSA CON CAIO. AL GIUDICE HO CHIESTO IL 2932 PER L’ESECUZIONE SPECIFICA AD ADEMPIERE UN PRELIMINARE NON ADEMPIUTO. VORREI CAMBIARE DOMANDA DI ESECUZIONE IN RISOLUZIONE,
    CC 1453/2.

    QUESITO :

    SI PUO’ CAMBIARE LA DOMANDA IN FASE DI 184 CPC

    DA 2932 A 1453/2 SENZA UNO SPECIFICO MOTIVO, OPPURE E’ NECSSARIO UN MOTIVO ?

    DISTINTI SALUTI.



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