Sinistri stradali e rito del lavoro: una sentenza di buon senso

Mirco Minardi

Poiché è un dato di comune esperienza che nei sinistri stradali con morte o lesioni si verifichino anche danni a cose, sarebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo imporre al danneggiato la proposizione di più cause contro gli stessi soggetti in relazione ad un unico fatto lesivo. La norma contenuta nell’art. 3 l. n. 102 del 2006 va pertanto intesa nel senso che si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del c.p.c. alle controversie per danni conseguenti ad incidenti stradali, quando tra i danni ve ne siano anche per morte o lesioni.
Tribunale Padova, 10 ottobre 2006

Ecco una pronuncia che fa uso del sano, raro, prezioso buon senso. Un criterio che non si trova nelle disposizioni preliminari al codice civile, ma che invece dovrebbe sempre guidare l’interprete.

Il fatto è noto ai processualcivilisti. Con disposizione a dir poco laconica, il legislatore stabilisce all’articolo 3 della legge 102/2006 che “Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile”.

Nasce il pandemonio dottrinale e il panico tra gli operatori. Fiumi di inchiostro per sciogliere tutti i problemi creati da una norma scritta male, in fretta, senza la minima analisi delle conseguenze cui quest’ultimi sarebbero andati incontro.

Tra questi problemi anche quello della connessione di cause. Difatti, l’art. 40 del codice di procedura civile stabilisce che nei casi previsti negli articoli 31,32,34,35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite debbono essere trattate o decise con il rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Ebbene, se si ritenesse applicabile l’articolo 40 anche nelle cause di cui alla legge 102 del 2006 si dovrebbe arrivare alla conclusione che gran parte delle cause proposte, avendo come richiesta anche i danni a cose, dovrebbero sottostare al regime di cui all’articolo 40 e quindi dovrebbero essere trattate con il rito ordinario, in quanto l’articolo 40 stabilisce la sua prevalenza rispetto a quello speciale.

Di qui le interpretazioni più diverse – tra cui quella secondo cui il legislatore avrebbe implicitamente modificato l’art. 409 – tanto che il buon Mastella, nel suo disegno di legge, propone di chiudere il tutto con una bella abrogazione dell’art. 3 della legge 102. Ormai è questo il modo di legiferare nel nostro Paese; le norme nascono in fretta ed altrettanto in fretta muoiono.

Il Tribunale di Padova, con la massima in epigrafe, applica il buon senso stabilendo che il rito del lavoro si applica anche quando la richiesta del danno alla salute si accompagni la richiesta del danno a cose, perché sarebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo imporre al danneggiato la proposizione di più cause contro gli stessi soggetti in relazione ad un unico fatto lesivo. Pertanto, secondo questo giudice di merito la norma contenuta nell’art. 3 l. n. 102 del 2006 va intesa nel senso che le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del c.p.c. si applicano alle controversie per tutti i danni conseguenti ad incidenti stradali, purché tra i danni ve ne siano anche per morte o lesioni.

C’è poco da aggiungere.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


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