Si può riaprire un verbale di udienza già chiuso?

Mirco Minardi

La risposta è sì,  in quanto rientra nel potere di direzione del giudice. Ma ad una condizione e cioè che vi siano tutte le parti.

Lo afferma la Suprema Corte, nella sentenza che vi allego, in cui, invece, la riapertura è avvenuta, udite, udite, da un secondo procuratore della convenuta, in assenza del procuratore dell’attrice, formulando una eccezione di prescrizione poi accolta dal giudice di pace.

Inevitabile il ricorso il Cassazione, stante l’abnormità del procedimento: come si può pensare di riaprire un verbale chiuso senza la presenza di tutte le parti? Sembra inconcepibile, ma purtroppo queste cose, a quanto pare, accadono.
La Corte afferma così che l’atto con cui il giudice di pace, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale della prima udienza svoltasi alla presenza di ambedue le parti, dispone, su istanza di un diverso avvocato di una delle parti già costituitasi, la riapertura del verbale, ammettendo la parte, in assenza dell’altra, a proporre eccezioni e difese, è nullo per violazione del principio del contraddittorio; nullità che si estende anche agli atti successivi ed alla stessa sentenza che di essi abbia tenuto conto (Cass. 27 giugno 2007, n. 14848; 6 aprile 2006, n. 8025).

Cassazione civile , sez. III, 03 dicembre 2007, n. 25185

 

Fatto

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Marano di Napoli ha dichiarato prescritto il diritto della E. al risarcimento del danno da sinistro stradale, fatto valere nel giudizio proposto dalla danneggiata contro la M. e la Toro Ass.ni.
Il ricorso per Cassazione della E. è svolto in due motivi.
Ad esso risponde con controricorso la Toro Ass.ni.
Diritto
La ricorrente premette: che all’udienza del 12 giugno 2002 si instaurò il contraddittorio a seguito della R.G. 1015/04 costituzione in giudizio della sola Toro Ass.ni; che il suo procuratore chiese l’ammissione dei mezzi istruttori; che il procuratore della controparte chiese di essere ammesso alla prova contraria; che il giudice ammise i mezzi istruttori richiesti, rinviò per il prosieguo il giudizio e chiuse il verbale d’udienza.
Ad udienza ormai conclusa, comparve nuovamente la Compagnia, rappresentata un diverso avvocato, ed, in assenza del procuratore dell’attrice, sollevò una serie di eccezioni non sollevate dall’altro difensore, tra cui quella di prescrizione.
Ciò premesso, nei due motivi la ricorrente sostiene la nullità dell’intero procedimento, conseguente alla illegittima riapertura del verbale, nonchè l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione accolta dal giudice.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
Dalla lettura degli atti (consentita a questa Corte in ragione del censurato errore nel procedimento) emerge che alla prima udienza del 22 febbraio 2002 si costituì il difensore dell’attrice E. (avv. P. per delega dell’avv. R.), il quale chiese termine per esibire la cartolina di ritorno della notifica postale dell’atto di citazione alla compagnia o per rinotificare l’atto stesso. Il giudice rinviò, per il fine richiesto, all’udienza del 12 giugno 2002.
In quest’udienza si presentò sia la difesa dell’attrice (depositando la citazione rinotificata alla compagnia e chiedendo l’ammissione della prova testimoniale, nonchè l’interrogatorio formale del convenuto), sia la difesa della compagnia (a mezzo di un procuratore delegato dall’avv. A.), la quale ultima chiese di essere ammessa alla prova contraria. Il giudice ammise la prova testimoniale, come richiesta da ambedue le parti, nonchè l’interrogatorio formale e rinviò all’udienza del 25 ottobre 2002.
Lo stesso giudice chiuse e sottoscrisse il verbale.
Il verbale dell’udienza del 12 giugno 2002 risulta riaperto alle ore 11,20, quando, senza più la presenza della difesa dell’attrice, si presenta, in rappresentanza della compagnia, un avvocato per delega dell’avv. De P., il quale “deposita fascicolo contenente tra l’altro comparsa di costituzione e risposta alla quale integralmente si riporta chiedendone l’accoglimento …”. Il giudice “conferma il precedente provvedimento e fissa l’udienza del 25/10/02 …”.
Siffatta comparsa di costituzione contiene (tra l’altro ed in primo luogo) l’eccezione di prescrizione del diritto dell’attrice, poi accolta dal giudice di pace con la sentenza ora impugnata per cassazione. Sentenza nella quale il giudice affronta il problema dell’eccepita tardività dell’eccezione di prescrizione, risolvendolo sulla base della considerazione che “il difensore avv. L. De P. fra l’altro ha eccepito tempestivamente all’udienza del 12/6/02 la prescrizione del diritto, quando l’attore ha depositato l’integrazione del contraddittorio alla Toro, anche se alla chiusura del verbale di udienza (alle ore 11,20), (udienza che terminava alle ore 12) SOLTANTO IN DETTA UDIENZA E’ STATA AMMESSA PROVA PER TESTI”.
Da tutto quanto illustrato in precedenza risulta che la seconda costituzione della compagnia, con la proposizione (tra l’altro) dell’eccezione di prescrizione, è avvenuta al di fuori del contraddittorio e con violazione, dunque, della difesa dell’attrice, la quale non era presente alla riapertura del verbale. Il problema qui non consiste, infatti, nello stabilire se la compagnia (come questa sostiene nel controricorso) avesse o meno il diritto di costituirsi a mezzo di due difensori, oppure di far valere i propri diritti entro un’ora dall’apertura dell’udienza (ossia, fino alle ore 12), o, ancora, se quella in questione fosse o meno la prima udienza effettiva (visto che nella precedenza v’era stato un mero rinvio giustificato dalla necessità di procedere a nuova notificazione dell’atto introduttivo). Il vizio, piuttosto, sta nel fatto che la seconda costituzione (quella ad opera dell’avv. De P.), con il deposito della comparsa nella quale era contenuta l’eccezione di prescrizione, è avvenuta, riaperto il verbale, in assenza della controparte, con la conseguente inammissibilità di tutte le difese ed eccezioni sollevate.
La nullità di tutto quanto s’è svolto in sede di riapertura del verbale è di fondamentale importanza nella controversia in esame, posto che nel procedimento davanti al giudice di pace (nel quale non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione) dopo la prima udienza (oltre la quale non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi) è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta, l’eccezione di prescrizione (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1287); nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse (Cass. 7 marzo 2001, n. 3339).
Prima udienza che, nella specie, deve ritenersi conclusa, alla presenza di ambedue le parti, all’atto della prima chiusura del verbale.
In conclusione, rilevata la nullità di tutti gli atti (compresa la sentenza) compiuti successivamente alla prima chiusura del verbale del 12 giugno 2002, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, in ragione del principio secondo cui il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, se può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti.
Pertanto, l’atto con cui il giudice di pace, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale della prima udienza svoltasi alla presenza di ambedue le parti, dispone, su istanza di un diverso avvocato di una delle parti già costituitasi, la riapertura del verbale, ammettendo la parte, in assenza dell’altra, a proporre eccezioni e difese, è nullo per violazione del principio del contraddittorio; nullità che si estende anche agli atti successivi ed alla stessa sentenza che di essi abbia tenuto conto (Cass. 27 giugno 2007, n. 14848; 6 aprile 2006, n. 8025).
Il giudice del rinvio, designato nel dispositivo, provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Marano di Napoli, nella persona di un diverso magistrato, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2007


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


2 commenti:

  1. Giuseppe

    salve avvocato ,mi sono fratturato una clavicola, da un incidente stradale causa pirati della strada,ho avuto mesi di convalescenza ,il ctu mi a dato 1 per cento ,ho fatto fare una contro perizia legale ma il mio legale non la presentata forse la dimenticato,la causa e stata vinta ma chiusa per 2.200.00 ,posso farla riaprire ?

    https://www.youtube.com/watch?v=foGsMK29pdM



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