Si può iscrivere la causa con la sola velina?

Mirco Minardi

Con due sentenze emesse a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, la Corte di Cassazione (sent. 11783/2007; sent. 7776/2007)  conferma l’orientamento di legittimità e costituzionale secondo cui la causa può essere iscritta anche con la velina.

Non tutti i giudici di merito, infatti, sono d’accordo (v.Tribunale Genova, 03 giugno 2002).

Afferma la Corte che:

  • il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia dell’atto di appello notificato e non dell’originale (depositato dopo la scadenza del termine prescritto per la costituzione) integra una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, senza determinare la nullità della costituzione in giudizio dell’appellante, e non comporta di conseguenza la sanzione dell’improcedibilità del gravame;
  • tale irregolarità non comporta alcuna lesione dei diritti della controparte ed essendosi il contraddittorio stabilito con la notifica della citazione.
  • Ne discende che la fattispecie della costituzione dell’appellante con il deposito di copia dell’atto di citazione da notificare non è riconducibile all’ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante stesso, prevista tra quelle – tassative – che determinano l’improcedibilità a norma dell’art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990 (v. Cass. 9 dicembre 2004, n. 23027. In senso conforme, con riferimento alla costituzione dell’attore nel giudizio di primo grado, v. Cass. 13 agosto 2004, n. 15777).
  • Detto orientamento trova conforto anche nei principi enunciati dalla Corte costituzionale, la quale afferma che l’interpretazione secondo cui l’art. 165 c.p.c. (richiamato, per quel che rileva nel caso di specie, dall’art. 347 c.p.c., comma 1) non consentirebbe la costituzione in giudizio dell’attore prima del momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del destinatario della notificazione stessa, oltre a non tener conto “che la possibilità di iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario (con la ed. velina) è già esplicitamente prevista, nel caso di notificazione a mezzo posta, dalla L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari)”, non è coerente con i principi affermati dalla stessa Corte costituzionale in tema di momento perfezionativo della notificazione con le sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 e in forza dei quali, “poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”, da tale momento possono essere compiute dal notificante medesimo le attività che presuppongono la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, tra le quali, appunto, l’iscrizione a ruolo della causa.

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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