Replica conclusionale: si può depositare, laddove non sia stata depositata la comparsa conclusionale?

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Secondo il Tribunale di Roma (sent. 6 gennaio 2007) la risposta è NO.

Scrive il Tribunale:

Il convenuto non risulta infatti aver mai depositato una comparsa conclusionale, di talché il deposito della c.d. “replica” si traduce in fatto nella possibilità per il convenuto di depositare la propria conclusionale dopo il deposito di quella dell’attrice, il che è inammissibile in quanto altera profondamente la logica processuale di cui all’art. 190 c.p.c..

Il deposito della replica non è infatti una facoltà che la parte può esercitare quomodo libet, ma è lo strumento processuale – come lo stesso lemma indica – per contrastare, replicare, alle allegazioni avverse. Ne consegue che il deposito della replica è soggetto alla condicio juris del previo deposito della conclusionale, secondo l’orientamento da tempo espresso da questo tribunale (Trib. Roma, 24-05-2000, in Giur. romana 2000, 406), e da larga parte della restante giurisprudenza di merito (Trib. Napoli , 15-03-2002, in Gius, 2003, 3, 373; Trib. Termini Imerese, 27-02-2001, in Gius, 2001, 20, 2425).

Non ignora, ovviamente, questo Tribunale, che di recente la S.C. si è espressa in senso contrario (Cass. civ., sez. III, 25-03-2002, n. 4211, in Giust. civ. 2002, I, 910), ma deve osservarsi come la motivazione di quest’ultima decisione, sul punto, non possa essere condivisa.

Il giudice di legittimità, infatti, nell’ammettere il deposito della replica anche in assenza del previo deposito della conclusionale, si è limitato a richiamare acriticamente il decisum di Cass. 10.8.1963 n. 2701 e di Cass. 11.2.1961 n. 312, inedite.
Or bene, ambedue tali decisioni risalgono ad un’epoca nella quale il tribunale decideva necessariamente in composizione collegiale e previa discussione orale, e la replica doveva essere depositata almeno 5 gg. prima dell’udienza.

In quell’ordinamento processuale, pertanto, il deposito della replica non preceduto da quello della conclusionale non incideva sul diritto di difesa, in quanto all’udienza di discussione la parte interessata poteva comunque controdedurre alla memoria di replica avversa.

Nell’attuale sistema, invece, dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria di replica non v’è più alcuno spazio per il contraddittorio: sicché – come già accennato -, ove fosse consentita la replica senza avere previamente depositato la conclusionale, una delle due parti non potrebbe replicare alle difese conclusive dell’altra.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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4 commenti:

  1. Sonila

    dove posso trovare queste sentenze, sia della corte di cass. sia dei vari tribunali anche solo le massime?

    grazie

  2. Sonila

    Il numero della sentenza del Tribunale di Roma del 6 gennaio 2007 qual è?

    Grazie



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