Separazione giudiziale: tempestività della domanda di addebito

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Nel giudizio di separazione giudiziale, la domanda di addebito può essere proposta per la prima volta davanti al Presidente?

La Corte di Cassazione (sent. 11305/2007) affronta la questione risolvendo negativamente il quesito, affermando che la domanda di addebito deve necessariamente essere inserita nel ricorso introduttivo e che il giudice di appello può rilevare d’ufficio la tardività della domanda, anche se sulla stessa vi è stata accettazione, espressa o tacita, del contraddittorio.

Ecco in sintesi le motivazioni della sentenza:

  • in linea generale, afferma la Corte, ai sensi della prima parte dell’art. 183 c.p.c., comma 4, nella formulazione novellata dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534, l’attore può proporre sino all’udienza di trattazione domande ed eccezioni nuove, tali cioè da introdurre una situazione diversa ed ulteriore rispetto a quella originariamente dedotta mediante l’atto introduttivo, unicamente ove dette domande ed eccezioni trovino giustificazione (essendone conseguenza) nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto;
  • l’attore pertanto, non ha la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere avanzate già con l’atto anzidetto, atteso che il medesimo comma 4, consente alle parti esclusivamente di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate ed il successivo comma quinto consente, a sua volta, alle parti stesse, con le memorie depositate nel termine, non già di proporre domande nuove, sia pure con il limite, sopra ricordato, di essere conseguenza delle difese avversarie, ma soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte (Cass. 18 marzo 2003, n. 3991; Cass. 30 luglio 2004, n. 14581; Cass. 2 settembre 2005, n. 17699; Cass. 11 marzo 2006, n. 5390);
  • nei giudizi di separazione personale e di divorzio, il ricorso introduttivo rappresenta l’atto di riscontro della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, cosicchè la domanda di quest’ultimo non contenuta nel ricorso medesimo, ma avanzata o nella fase dinanzi al presidente del tribunale o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell’inammissibilità, là dove introduca, nell’originario contenzioso, un nuovo ed inaccettabile tema di indagine;
  • costituisce un tema di indagine nuovo la domanda di addebito, poiché essa ha natura di domanda autonoma, presupponendo l’iniziativa di parte, soggiacendo alle regole ed alle preclusioni stabilite per le domande, nonché avendo una causa petendi (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, l’intollerabilità della convivenza o la dannosità per la prole) ed un petitum (statuizione destinata ad incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione, onde l’anzidetta iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all’altro coniuge, non essendo, anche sotto l’aspetto procedimentale, mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, deve essere inserita, se presa dalla parte attrice, nell’atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, mentre, se presa dalla parte convenuta, resta soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale (Cass. Sezioni Unite 4 dicembre 2001, n. 15279; Cass. 8 febbraio 2006, n. 2818; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205);
  • nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ed applicabile ai giudizi, come quello di specie, incardinati (in primo grado) successivamente al 30.4.1995, la questione della novità della domanda è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e, quindi, pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo “officioso” del giudice;
  • a differenza di quanto si riteneva sotto il regime anteriormente vigente (così, Cass. 10 marzo 2000, n. 2805, a torto richiamata, quindi, dalla ricorrente), però, l’inosservanza del divieto di introdurre appunto nuove domande nel corso del giudizio di primo grado resta sanzionabile pur in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte interessata, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio ovvero in un comportamento concludente che ne implichi ineludibilmente l’accettazione, essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza (e non di semplice tutela del destinatario della domanda stessa) le quali non tollerano, siccome espressione di istanze di ordine pubblico processuale, l’ampliamento successivo del thema decidendum (Cass. 10 dicembre 2004, n. 23127; Cass. 11 maggio 2005, n. 9875; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19453; Cass. 27 luglio 2006, n. 17152);
  • pertanto, sotto il vigore del testo novellato dell’art. 345 c.p.c. (applicabile anch’esso ai giudizi iniziati successivamente al 30.4.1995), il quale, al comma 2, non ammette in appello la proposizione di nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio, è ammissibile la doglianza con cui l’appellante faccia valere per la prima volta una questione, non sollevata in primo grado, suscettibile di essere conosciuta anche d’ufficio, senza che rilevi, là dove si tratti dell’introduzione di una domanda nuova, tale da rappresentare, cioè, una mutatio libelli, il fatto che su detta domanda sìa intervenuta l’accettazione (esplicita o implicita) del contraddittorio, atteso che, secondo quanto sopra accennato, soltanto nel regime vigente anteriormente alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, il divieto di proporre domande nuove nel giudizio di primo grado discendeva da un interesse meramente privato, essendo un simile divieto unicamente funzionale ad evitare l’aggravamento dell’onere di difesa della controparte, cosicchè la parte interessata poteva rinunciare ad eccepirla accettando il contraddittorio, anche implicitamente o per fatti concludenti, sulla nuova domanda, senza che quella preclusione potesse più essere dedotta nel prosieguo del giudizio, in appello ed in Cassazione (Cass. 20 settembre 2002, n. 13746; Cass. 21 settembre 2004, n. 18915; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4007; Cass. 27 luglio 2006, n. 17097).


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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