Tizio conviene in giudizio la compagnia Alfa. Tuttavia nell’atto di citazione in originale viene indicato come giudice competente il Giudice di pace di San Giorgio Ionico, mentre nella copia notificata il Giudice di pace di Grottaglie.
La compagnia non si costituisce in primo grado. Il giudice di pace accoglie la domanda.
Ricorre in Cassazione la compagnia e la corte lo accoglie condannando Tizio al pagamento delle spese processuali. Afferma la Corte:
- che, poichè nel caso di specie vi è difformità nella indicazione del giudice competente (sull’originale è indicato il Giudice di Pace di S. Giorgio Jonico, mentre sulla copia notificata è indicato il Giudice di Pace di Grottaglie) l’atto di citazione è nullo e la nullità non è mai stata sanata, essendo la S.p.A. Assicurazioni G. rimasta contumace.
- che infatti la validità dell’atto e cioè la idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione, in relazione alla completezza o meno delle indicazioni all’uopo prescritte, va valutata con – riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni.
- che la parte non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell’atto che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, dato che, in caso di discordanza tra l’originale e la copia dell’atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia perchè è su questa che la parte citata regola il suo comportamento processuale.
Il ricorso viene pertanto, accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al giudice di pace.
Cassazione civile sez. III, 03 luglio 2008, n. 18217
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione 7.4.2003 G.C.D. chiedeva condannarsi la Assicurazioni G. S.p.A. e D.C.I. in solido al pagamento in suo favore della residua somma di Euro 389,74 o quell’altra che il Giudice di Pace di S. Giorgio Jonico vorrà accertare in corso di causa, comunque nei limiti della competenza per valore, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni indicati nell’atto introduttivo e non soddisfatti.
Istruita la causa, il G.d.P. di S. Giorgio Jonico, accoglieva la domanda proposta dall’attore e condannava D.C. e la Compagnia Assicurazioni G. S.p.A., uniti dal vincolo solidale, al residuo risarcimento dei danni subiti dall’attore e quantificati in Euro 468,20, oltre accessori.
Ricorre per Cassazione Assicurazioni G. con un unico articolato motivo.
Non resiste l’intimato.
Deposita memoria la ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 137 c.p.c.); violazione delle norme sulla competenza (art. 5 e segg. c.p.c.); nullità della sentenza impugnata e di tutti gli atti dell’intero relativo procedimento conseguente a nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio (artt. 137, 158, 160, 161 c.p.c.); violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
In particolare assume la ricorrente che essa rimaneva contumace nel giudizio svoltosi avanti al G.d.P. di S. Giorgio Jonico per avere ricevuto la notifica dell’atto di citazione con l’indicazione dattiloscritta di comparire avanti al Giudice di Pace di Grottaglie.
Assume la ricorrente che l’atto di citazione (pur perfettamente identico alla copia notificata alla Assicurazioni G. anche nella relata di notifica) risulterebbe corretto a penna con cancellazione mediante apposizione di “bianchetto” laddove era dattiloscritto “Grottaglie” e, in sua sostituzione, con scrittura a penna di “S. Giorgio Jonico”, ove la causa veniva iscritta a ruolo.
Tale fatto avrebbe comportato, secondo la ricorrente, una serie di atti nulli, a partire dall’atto introduttivo, per cui la Assicurazioni G. non avrebbe mai potuto costituirsi.
Questo S.C. osserva che, poichè nel caso di specie vi è difformità nella indicazione del giudice competente (sull’originale è indicato il Giudice di Pace di S. Giorgio Jonico, mentre sulla copia notificata è indicato il Giudice di Pace di Grottaglie) l’atto di citazione è nubile e la nullità non è mai stata sanata, essendo la S.p.A. Assicurazioni G. rimasta contumace.
Osserva infatti questo S.C. che la validità dell’atto e cioè la idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione, in relazione alla completezza o meno delle indicazioni all’uopo prescritte, va valutata con – riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni. La parte non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell’atto che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, dato che, in caso di discordanza tra l’originale e la copia dell’atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia perchè è su questa che la parte citata regola il suo comportamento processuale.
Il ricorso va, pertanto, accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. a tenore del quale la Corte di Cassazione, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice di appello ex art. 354 c.p.c. avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo (cd. rinvio improprio).
In conclusione la sentenza impugnata va cassata con rinvio.
Le spese del giudizio di Cassazione sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di S. Giorgio Jonico. Condanna G.C. al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008

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