Ricostruzione del sinistro: bisogna essere precisi.

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Una signora si fa male mentre si trova a bordo di un autobus. Il fatto è provato, ma la modalità non è certa. Difatti, in atto di citazione affermava di avere riportato lesioni all’emitorace sinistro e la rottura degli occhiali a seguito di una improvvisa e brusca frenata del conducente del filobus, nel quale prendeva posto in qualità di passeggera.

Tuttavia, in sede di interrogatorio dichiarava di essersi fatta male a seguito di una repentina partenza. Anche i testi avevano riferito circostanza diverse. Insomma: il fatto è certo, ma incerte sono le sue modalità.

Ciò induce il Tribunale ad affermare di non essere stata provata la effettiva dinamica del sinistro (se la signora fosse in piedi o seduta, se avesse urtato l’anca o l’emitorace, se avesse urtato contro il sedile allorché si accingeva a sedersi o mentre era seduta, se avesse urtato in occasione della partenza e della curva o mentre l’autobus era in corsa, in occasione di una frenata), elemento indispensabile anche per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate presso il Pronto Soccorso ed il trasporto.

Per tale ragione l’appello è stato rigettato e la sentenza del giudice di pace confermata con condanna dell’attrice alle spese del doppio grado di giudizio.

Sentenza severa, soprattutto in ordine alle spese legali, visto che comunque il sinistro era stato provato, seppure incerte erano le sue modalità. Dunque una compensazione poteva anche starci.

In merito alla ricostruzione del fatto, il Tribunale ha invece ribadito un principio noto, secondo cui l’incertezza del fatto nelle sue concrete modalità determina il rigetto della domanda.

Tribunale Bari, 06 ottobre 2008, n. 2247, sez. III

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 19.12.2002 alla X Assicurazioni s.p.a. ed all’Amtab – Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di X, D. P. M. proponeva appello avverso la sentenza n. 788/2002 depositata dal Giudice di Pace di Bari il 31.1.2002.
Esponeva l’appellante che con atto di citazione notificato il 13.12.99 aveva chiesto la condanna degli odierni appellati al pagamento in suo favore della somma di lire16.408.100 a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito alle lesioni personali subite il giorno 2.4.99 mentre veniva trasportata sul filobus n. 10 di proprietà dell’Amtab, a causa di una brusca manovra effettuata dal conducente dello stesso.
Rimasta l’X contumace, si era costituita nel giudizio di primo grado la X Assicurazioni, chiedendo dichiararsi l’incompetenza per valore del G.d.P. e in subordine la totale estraneità dell’Amtab in relazione all’evento denunciato, o dichiararsi comunque la concorrente responsabilità della danneggiata.
Con la sentenza impugnata il G.d.P., rigettava la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese processuali, ritenendo che la predetta non avesse assolto all’obbligo ex art. 2967 c.c.
Con il primo motivo di appello l’attrice lamentava la mancata motivazione in ordine al richiamo all’art. 2967 c.c. ( che disciplina l’effetto dell’impedimento della decadenza) nonchè l’avvenuta condanna, ultra petita, al pagamento delle spese processuali. Con il secondo motivo di appello contestava il difetto di motivazione e l’erronea valutazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di Pace, laddove aveva ritenuto di escludere l’esistenza del sinistro sulla scorta: della discordanza tra le dichiarazioni rese dall’attrice in sede di interrogatorio formale e quelle dalla stessa precedentemente rese al medico di pronto soccorso ed al proprio consulente di parte, dott. M.; della mancanza di prova in relazione alla dinamica del sinistro ed al danno subito, fornita invece a mezzo dei testi A., M., D. e P.; della inattendibilità dei testi A. e M.; dell’omessa valutazione delle risultanze della CTU espletata, in relazione alla compatibilità del sinistro con le lesioni riscontrate.
Concludeva quindi l’appellante chiedendo riformarsi la sentenza impugnata e condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dall’attrice per un totale di . 8.474,07 o nell’altra misura ritenuta di giustizia o altrimenti valutata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione ed euro 382,17 per CTU medica ed euro 299.54 per danni materiali subiti, con ogni conseguenza in ordine alla somma di euro 1.222,00 versata dall’attrice per il pagamento delle spese di giudizio di primo grado e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 6.2.2003 si costituivano la X Assicurazioni s.p.a. e l’Amtab in persona dei rispettivi legali rappresentanti, contestando gli avversi motivi di censura alla sentenza di primo grado. avendo il giudice di prime cure correttamente applicato i principi di cui all’art. 2697 c.c.
Chiedevano pertanto il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio, riportandosi in via gradata a tutte le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado.
Disposta in corso di causa l’acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, all’udienza del 23.3.2005 i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni: il procuratore di parte appellante chiedeva condannarsi i convenuti in solido al pagamento al risarcimento dei danni riportati dall’attrice per un totale di euro 8474,07 o nell’altra misura ritenuta di giustizia o altrimenti valutata, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell’evento all’effettivo soddisfo ed euro 382,17 per CTU medica, oltre ad euro299,54 per danni materiali subiti, con ogni conseguenza anche in ordine alla somma di euro 1.122,00 versata dall’attrice per il pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari; il procuratore di parte appellata chiedeva il rigetto dell’appello per carenza probatoria ex art. 2697 c.c., condannandola per l’effetto alle spese del presente giudizio.
La causa veniva quindi riservata per la decisione, con l’assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dall’esame del fascicolo processuale del giudizio di primo grado. che la signora D. P. aveva dedotto, in atto di citazione, di avere riportato lesioni all’emitorace sinistro e la rottura degli occhiali a seguito di una improvvisa e brusca frenata del conducente del filobus n. 10, nel quale prendeva posto in qualità di passeggera, avendo in tale circostanza urtato contro un sedile in ferro.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi nel giudizio di primo grado a mezzo dell’interrogatorio formale dell’attrice, dell’esame dei testi di parte attrice e convenuta e di CTU medico-legale, il Giudice di Pace correttamente ritenuta la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1681 c.c., escludeva che risultasse provata l’esistenza del sinistro come esposta da parte attrice nell’atto di citazione.
Giungeva a tale conclusione sulla scorta della difforme ricostruzione della dinamica del sinistro in base a quanto riferito dalla stessa attrice nel corso dell’interrogatorio formale (nel quale dichiarava che, mentre stava per sedersi, l’autobus era ripartito a grande velocità..senza darle il tempo di sedersi, svoltando bruscamente, sicché ella aveva urtato contro la spalliera del sedile) e quanto dalla stessa riferito ai medici del pronto soccorso ( a cui aveva dichiarato di avere urtato durante una frenata, contro un sedile in ferro) nonché al consulente di parte dott M. (a cui aveva riferito che l’urto era stato causato da “brusca fermata” ) della mancanza di prova circa la brusca frenata dedotta in atto di citazione, non risultando provato in quale tratto di strada la frenata sarebbe stata eseguita, non risultando provata la posizione dell’attrice al momento della stessa ( se seduta o in piedi), risultando dalle dichiarazioni del teste D. (conducente dell’autobus) che pur essendo salita la signora in Corso Trieste solo dopo circa mezz’ora, allorché l’autobus si trovava in via Lattanzio la signora si era rivolta a detto conducente dichiarando di essersi fatta male essendosi la stessa rifiutata di farsi visitare presso il Pronto Soccorso del Policlinico, ove era stata nell’immediatezza accompagnata, preferendo invece prendere l’autobus n. 8 (circostanza che non deponeva per uno stato di malessere), come riferito dal predetto teste D. e dal teste P., altro dipendente Amtab il quale, visto il rifiuto della signora di recarsi all’ospedale, aveva invitato il collega a fare rapporto informativo. Il G.d.P. rafforzava tale proprio convincimento sulla scorta del contenuto di detto rapporto informativo (da cui risultava: “Giorno 2.4.99, ore 12 direzione di marcia polivalente// Parco Domingo. Dinamica: una signora asseriva di essersi fatta male urtando mentre si accingeva a sedersi. La accompagnavo al policlinico, la signora si rifiutava di andarci in quel momento dicendo che sarebbe ritornata accompagnata dal marito”), ritenendo inattendibili i testi A. (dichiaratosi collega della D. P.) e M. (dichiaratosi conoscente della D. P., in quanto abitava nella stessa strada), i quali non ebbero ad intervenire nel momento in cui l’attrice aveva dichiarato di essersi fatta male, nonostante conoscenti della stessa, essendosi peraltro l’A. limitato a riferire quanto a sua volta riferitogli dalla D. P. ed essendosi limitato il M. a farle gli auguri.
Il giudice di pace riteneva pertanto che non risultasse provato che l’urto fosse stato causato da una frenata, non avendo l’attrice assolto all’obbligo si di lei incombente in forza dell’art. 2967, rigettando la domanda con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del giudizio.
Non possono condividersi le censure mosse dall’appellante alla valutazione delle complessive risultanze processuali effettuata dal Giudice di Pace ed alla decisione assunta.
Va infatti in primo luogo condivisa la pregnante considerazione inerente la difforme ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata da parte della stessa attrice: difatti l’urto a seguito di brusca frenata presuppone che il veicolo sia già in corsa ed è cosa ben diversa dall’urto cagionato da una “improvvisa partenza” effettuata mentre il passeggero si accinge a sedersi.
Ma anche a voler prescindere da questa rilevante discrasia nelle dichiarazioni della stessa parte attrice (la quale peraltro riferiva al ctu dott. C. altra versione secondo cui in piedi, in un bus a causa di una brusca manovra di svolta della vettura, cadde urtando l’emitorace contro la spalliera in ferro di un sedile), deve rilevarsi che la dinamica dell’urto e le conseguenze che da esso sono derivate all’attrice (contusione emitorace) non risultano chiarite nemmeno a mezzo della deposizione degli stessi testi di parte attrice, sicché non può ritenersi che l’attrice abbia assolto all’onere probatorio su di lei incombente, di dimostrare quanto meno il nesso di causalità tra le lesioni effettivamente riportate ed il trasporto.
Deve infatti ritenersi che nel contratto di trasporto di persone, regolato dall’art. 1681 c.c., il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto, ha l’onere di provare il nesso esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo, essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile secondo la normale diligenza (Cass., sent. n. 11194/200 3; n. 1803/79; n. 3170/74).
Invero, al riguardo il teste A. ha riferito di ricordare che “subito dopo la curva la sig.ra D. P. M. faceva presente di aver urtato, a causa della velocità del mezzo con cui erti stata abbordata la curva, e di sentire dolore al torace”, non ricordando il numero dell’autobus dell’Amtab ne se la signora avesse riportato la rottura degli occhiali, mentre il teste M. ha riferito che “la signora D. P. M. salì sul mezzo Amtab all’incirca alle ore 12,00 del giorno 2.4.99. Il mezzo Amtab ripartì e la sig.ra D. P. urtò l ‘anca contro il sedile e tanto nel tentativo di sedersi. Preciso che il mezzo Amtab ripartì bruscamente. e quando imboccò la curva a destra la signora D. P. si procurò lesioni.
Dopo l’urto la signora D. P. accusando dolore all ‘anca, si sedette sul sedile lì presente. Le difformi dichiarazioni dei due testi (nessuno dei quali parla invero di frenata) circa la dinamica del fatto lesivo e circa le conseguenze lamentate dall’attrice (l’uno riferisce che lamentava dolore all’anca e l’altro che lamentava dolore al torace) non consentono di attribuire piena ed appagante efficacia probatoria ad alcuna delle due mentre lo stesso teste D. ha riferito che la signora ebbe a dichiarargli di essersi “fatta male, urtando vicino a un bastone all’Interno dell’autobus”, apparendogli claudicante al momento in cui ebbe ad esporgli il fatto, ma non più allorché salì sull’autobus n. 8 presso la postazione Amtab di Piazza G. Cesare.
Benché sotto alcuni profili vada integrato il percorso argomentativo adottato dal giudice di pace in motivazione, deve tuttavia rilevarsi che esso risulta condivisibile nel suo complesso con riferimento alla valutazione delle prove acquisite.
Infatti dall’attenta lettura della motivazione risulta che il percorso valutativo della prova e motivazionale è basato correttamente sull’argomento fondante della mancata ricostruzione della esatta dinamica del sinistro, effettuata sulla valutazione dell’attendibilità o meno delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi, sicché le conclusioni a cui è giunto il G.d.P., non risultano viziate da alcune argomentazioni accessorie che hanno costituito oggetto di censura.
Non possono quindi che condividersi le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure, non risultando provata la effettiva dinamica del sinistro (se la signora fosse in piedi o seduta, se avesse urtato l’anca o l’emitorace, se avesse urtato contro il sedile allorché si accingeva a sedersi o mentre era seduta, se avesse urtato in occasione della partenza e della curva o mentre l’autobus era in corsa, in occasione di una frenata), elemento indispensabile anche per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate presso il Pronto Soccorso ed il trasporto.
Una simile insufficienza probatoria, si traduce altresì di fatto per il convenuto nella oggettiva impossibilità di fornire una prova liberatoria.
Deve infine aggiungersi che le risultanze della CTU ed il giudizio espresso dal medico legale dott. C. (al quale peraltro la signora ebbe a riferire una dinamica diversa da quella descritta in atto di citazione) circa la “compatibilità” delle lesioni all’emitorace con “il trauma in questione”, non possono evidentemente sostituirsi alla prova circa il nesso di causalità che l’attrice era tenuta a fornire in giudizio mediante gli ordinari mezzi di prova. Va altresì rilevato che, con tutta evidenza, il richiamo fatto dal G.d.P. all’art. 2967 c.c, deve intendersi logicamente riferito all’art. 2697 c.c. trattandosi di un mero errore materiale tanto potendo evincersi dalla motivazione adottata, attinente al difetto di prova circa la effettiva dinamica del sinistro e la sua causa.
Deve infine evidenziarsi che la condanna alle spese del giudizio, a norma dell’art. 91 c.p.c. in quanto consequenziale ed accessoria può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d’ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, semprechè la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (Cass. S.U. sent. n. 9859/97; n. 1938/2003; ) circostanza non verificatasi nella fattispecie, in cui parte convenuta ha formulato domanda di compensazione delle spese solo in caso di accoglimento della subordinata domanda di riconoscimento di concorrente responsabilità dell’attrice.
Non è dato pertanto ravvisare nella fattispecie alcuna violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.
L’appello va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello proposto da D. P. M. avverso la sentenza n. 788/2002 depositata dal Giudice di Pace di Bari il 31.1.2002 e per l’effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna D. P. M. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli appellati, che si liquidano in complessivi euro 1.238,00 (di cui euro 438,00 per diritti ed euro 800,00 per onorario) oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge.
Bari, 7 settembre 2008
Giudice Loredana Colella


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Avv. Giunio Massa

    Confermo una tendenza che è molto, molto più diffusa di quanto si creda: Presso il Giudice di Pace di Viareggio e Tribunale di Viareggio due sentenze di rigetto per caduta in una buca; una signora mentre portava il bimbo a scuola cade nel giadino ove vi erano delle mattonelle sconnesse. Rottura dei legamenti. Il Giudice di Pace di Viareggio respinge la domanda perchè la signora ‘doveva stare attenta’.Spese a carico – 1200 € -.
    Seconda sentenza; una signora cade da una bicicletta in una buca ricoperta di sabbia -c.d. insidia, -strada vicino al mare-.
    RIgetto dela domanda perchè i testimoni non hanno ‘visto’ il fatto ma sono accorsi mentre la signora era a terra. Condanna al pagamento di 4.200,00 € di spese legali- Tribunale di Viareggio – GOT. Dr.ssa Sozzi, Avvocato in Pisa-.
    Io penso malissimo; ma ho una distanza culturale e morale anche dai legali delle Sssicurazioni per i quali i danneggiati sono tutti ‘delinquenti’ falsificatori etc. etc. Però hanno, i legali, ville da miliardari, poveretti, pagati con le disgrazie altrui. O no? E invece i daneggiati si tengono le ossa rotte….Confermo il mio URI: trovo anche un responsabilità morale molto, molto pesante anche dei MAGISTRATI. Non è affatto un panorama tranquillazzante anche per conseguenze proprio di carattere di ordine pubblico e di fiducia nelle istituzioni. Non ho mai visto un banchiere o un assicuratore sotto i ponti. Ma denneggiati disperati molti.



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