La Corte di Cassazione (sent. 13775/2008) ribadisce il proprio orientamento secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione.
Qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato a resistere all’opposizione è il Ministero dell’interno.
Nel caso in cui il ricorrente, nel proporre l’opposizione, abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, l’ufficio giudiziario è tenuto ad identificare correttamente quest’ultimo.
Ne consegue che, qualora sia stato evocato erroneamente in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva (nella specie la Prefettura), a causa di un errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell’inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza” (Cass. 2007 n. 13848).

Alcuni Giudici di Pace dichiarano l’inammissibilità del ricorso contro il verbale di contestazione di violazione CdS presentato dal trasgressore/conducente del veicolo non proprietario, sebbene abbia comunicato all’organo accertatore essere stato lui alla guida dell’auto rilevata.Gradieri notizie e sentenze relative.Grazie.Dott.O.PILADE