Tizio si vede sospendere la patente per eccesso di velocità.
Ricorre innanzi al Giudice di Pace e chiede preliminarmente la sospensione del provvedimento di sospensione della patente.
Il Giudice di Pace rigetta l’istanza cautelare.
Tizio propone reclamo in Tribunale avverso il provvedimento di diniego del Giudice di Pace. Deduce anzitutto l’erronea applicazione di norme di diritto, avendo il Giudice di Pace pronunciato ai sensi dell’art. 22 L. n. 689/81; nel merito sostiene l’erroneità della decisione del primo giudicante e deduce, inoltre, trattarsi di materia cautelare prevista da norme speciali di competenza del Giudice di Pace, la cui sottrazione alla proposizione a reclamo sarebbe contraria ai principi costituzionali (art. 3 e 24 Cost.).
Il Tribunale dichiara tuttavia l’inammissibilità del reclamo attesa l’irreclamabilità dei provvedimenti emessi dal Giudice di Pace per espressa disposizione di legge.
L’art. 669 terdecies C.p.c. prevede, infatti, il solo reclamo dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice singolo di Tribunale, e la disposizione, unitamente all’art. 669 ter, 2° c., C.p.c., esclude la sottoposizione a reclamo cautelare di provvedimenti del Giudice di Pace.
Secondo il Tribunale, poi, alla esposta ricostruzione non ostano rilievi di compatibilità costituzionale, perché la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata.
Tribunale Modena, 19 marzo 2008, sez. I
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA
composto dai magistrati
DOTT.SSA ELEONORA DE MARCO PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CIGARINI GIUDICE
DOTT. GIUSEPPE PAGLIANI GIUDICE REL. EST
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies C.p.c. proposto da [TIZIO] avverso l’ordinanza resa in data 7/2/08 dal Giudice di Pace di Modena nel procedimento n° 250/08 R.G., di rigetto della richiesta cautelare della sospensione della patente;
a scioglimento della riserva in udienza del 19/3/08;
all’esito della comparizione delle parti, sentite le stesse nelle loro osservazioni;
rilevato quanto segue.
1.In rito, va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta.
2. Nel merito, trattasi di reclamo avverso ordinanza del Giudice dell’esecuzione di Pace di Modena, con la quale ha rigettato l’istanza di sospensione inaudita altera parte, proposta ai sensi dell’art. 205 Codice della strada, della sanzione di sospensione della patente di guida, con conseguente restituzione della stessa.
3. Il reclamante deduce anzitutto l’erronea applicazione di norme di diritto, avendo il Giudice di Pace pronunciato ai sensi dell’art. 22 L. n. 689/81, e nel merito deduce l’erroneità della decisione del primo giudicante. Il ricorrente deduce, inoltre, trattarsi di materia cautelare prevista da norme speciali di competenza del Giudice di Pace, la cui sottrazione alla proposizione a reclamo sarebbe contraria ai principi costituzionali (art. 3 e 24 Cost.).
4. Quanto alla sussistenza dei presupposti cautelari, sotto il profilo dell’apparenza di fondatezza della domanda, va rilevato che sussistono forti dubbi sulla competenza del presente organo giudicante, atteso che l’impugnazione è stata notificata a due diversi comparti dell’amministrazione statale, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e da ciò deriva la competenza funzionale del Tribunale di Bologna, quale luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato.
5. A prescindere da quanto sopra, in questa sede risulta l’inammissibilità del reclamo, per l’irreclamabilità dei provvedimenti emessi dal Giudice di Pace per espressa disposizione di legge. L’art. 669 terdecies C.p.c. prevede, infatti,il solo reclamo dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice singolo di Tribunale, e la disposizione, unitamente all’art. 669 ter, 2° c., C.p.c., esclude la sottoposizione a reclamo cautelare di provvedimenti del Giudice di Pace.
6. Alla esposta ricostruzione non ostano rilievi di compatibilità costituzionale, perché la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata.
Ogni altra questione è assorbita ed il suo esame è reso superfluo da quanto sopra osservato.
7. Non luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Comando Carabinieri di Modena e della Prefettura di Modena;
Dichiara inammissibile il reclamo proposto da [TIZIO] avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Modena nel procedimento n° 250/08 R.G., del 7/2/08.
Modena, 19/3/08.
Il Presidente
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