Con l’entrata in vigore della L. 27 maggio 1997 n. 141 è stata introdotta una modifica al comma 3 dell’art. 83 Cod. proc. civ., stabilendosi che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su un foglio separato, che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.
La novella così introdotta dal legislatore, integrando il testo dell’art. 83 Cod. proc. civ., ha, pertanto, individuato i requisiti della procura speciale anche quando sia rilasciata su foglio separato, prevedendo una equiparazione con la procura che sia ab origine palesemente apposta sul medesimo atto difensivo (allorchè sia cioè in evidente continuità materiale con esso, come quando sia apposta a margine oppure in calce ma nella stessa pagina in cui è ancora contenuto il testo dell’atto difensivo), quando vi sia comunque una “congiunzione materiale”.
In relazione a tale caratteristica la disposizione è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, con cui si è precisato – tra l’altro – che, pur a seguito dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 83 del Cod. proc. civ., “la procura al difensore si considera apposta in calce alla citazione o al ricorso anche se rilasciata su foglio separato, che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce. Tale ipotesi ricorre allorché la pagina finale del ricorso sottoscritta fino all’ultimo rigo non consente l’inserimento della procura nello stesso foglio, rendendo pertanto necessario l’impiego di un foglio aggiunto, spillato al precedente e collegato ad esso dalla numerazione progressiva delle pagine ed impiegato per scrivere la procura nei primi righi utili formando un corpo unico con il ricorso che precede” (Cass. 13 maggio 1998 n. 4810).
Si è inoltre chiarito che, “posto che il disposto dell’art. 83, comma 3, c.p.c., nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo – e, in ragione di tale modalità, speciale – dà fondamento alla presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l’atto cui si riferisce, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso; resta pertanto irrilevante la formulazione in ipotesi generica e omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più quando, come nella specie, il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il reciproco richiamo nella intestazione del ricorso (“alla procura a margine”) e nel testo della stessa procura (“al presente giudizio”)” (Cass. 25 gennaio 2001, n. 1058).
Secondo la S. Corte, poi, quando la procura faccia materialmente corpo con l’atto cui inerisce, essa esprime inequivocabilmente il necessario riferimento all’atto stesso, assumendo così il carattere della specialità anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio (Cass. sez. lav. 21 giugno 1986, n. 4141).

Ultimi commenti