La risposta della Cassazione è negativa (4227/2007).
- Secono la Corte, infatti, in caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un’unica parte contrattuale complessa;
- pertanto le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi sono prive di una specifica autonomia e destinate invece a fondersi in un’unica manifestazione negoziale;
- si deve infatti presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un “unicum” giuridico inscindibile, in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà, inesistenti nella specie.
- Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l’efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare (Cfr. pure Sezioni Unite: N. 239 del 1999; Sentenza n. 9458 del 19/05/2004).
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