Perdita di coincidenza aerea e vacanza rovinata: vettore condannato a risarcire il danno.

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Che piacere leggere ordinanze di questo tenore. L’ottimo dottor De Marchi, del Tribunale di Mondovì, ha emesso un’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (pensavo fosse stato abrogato…) con la quale un vettore aereo è stato condannato a risarcire i danni subiti da due viaggiatori a causa di un ritardo che ha provocato la perdita di una coincidenza e così l’arrivo a Città del Messico con due giorni di ritardo.

Non sto a riassumere l’ordinanza perché è sintetica, chiara, ben motivata.

Tribunale Mondovi’, 09 maggio 2008

a scioglimento della riserva che precede,
visto l’ art. 186 quater c.p.c.,
– vista l’istanza delle attrici, per la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dal parziale inadempimento del viaggio organizzato di cui in atto di citazione;
– ritenuto che la causa sia sufficientemente istruita e che siano provati i fatti dedotti dalle attrici;
– rilevato, in particolare, che non siano contestati né il ritardo subito dal volo Torino-Francoforte, né il mancato imbarco sulla coincidenza che da Francoforte doveva portare le sig.re B.M. e G.R. a Città del Messico, né, ancora, la circostanza che quest’ultima meta sia stata raggiunta dalla due attrici solo in data 1.08.2005, con ben due giorni di ritardo rispetto al previsto (v. doc. 3 di parte attrice);
– rilevato che entrambi i voli predetti erano operati dallo stesso vettore Lufthansa;
– ritenuto che spetti al vettore la prova che il ritardo non fu dovuto a causa ad esso imputabile, come emerge dalla normativa comunitaria ;
– ritenuto che la prova deve avere ad oggetto circostanze di natura eccezionale e che non sono tali i guasti tecnici, dato che la verificazione di un guasto tecnico fa parte del normale svolgimento di un servizio; la compagnia, dunque, deve giustificare i motivi che, in presenza di guasto, hanno comportato il ritardo o l’annullamento del volo, dimostrare di aver messo in atto un’adeguata manutenzione atta a scongiurare il fenomeno negativo, e deve inoltre aver sempre pronto un aeromobile di riserva, sia per la tratta in esame, sia per quelle che il vettore debba compiere successivamente dall’aeroporto di prima destinazione. Deve inoltre ritenersi che non possa qualificarsi come eccezionale un evento solo perché si verifica improvvisamente, specie se si tratta di evento caratterizzato da una certa periodicità, nel senso che si manifesta con una certa regolarità anche su altri aeromobili ;
– rilevato che il ritardo accumulato dal volo LH 4011 Torino-Francoforte è stato causato, per espressa ammissione della Lufthansa (cfr. capi 2 e 3 delle relative capitolazioni istruttorie), per problemi tecnici su un vettore della stessa compagnia (guasto sull’impianto frenante del vettore del volo LH 1351), nonchè per non meglio precisati problemi relativi all’imbarco di alcuni passeggeri;
– ritenuto, pertanto, che il ritardo sia addebitabile alla Lufthansa, che conseguentemente deve risarcire i passeggeri del danno subito;
– rilevato che nel caso in esame il danno non può limitarsi alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario, in quanto a seguito della perdita della coincidenza, dovuta al ritardo del vettore, le attrici hanno conseguito un evidente stress – che in quanto non rivesta un carattere eccezionale, si può ben presumere – ed hanno non solo vista danneggiata la loro vacanza, ma hanno subito altresì perdite economiche in relazione alla perdita del bagaglio, alla perdita di due giorni di vacanza, alla perdita, infine, di alcune prestazioni di viaggio (tours organizzati) già pagate;
– considerato che il danno non patrimoniale subito dalle attrici può ed anzi deve essere liquidato in via equitativa, non potendo trovare parametri certi e matematici cui essere ancorato;
– ritenuto congruo un importo di 1.500,00 euro per persona e per giorno di ritardo, con maggiorazione di euro 105,00 di spese per acquisti e telefonate conseguenti al ritardo ed alla perdita del bagaglio (v. docc. 7-8), spese che in mancanza di specifica indicazione sembrano essere state sostenute dalla sig.ra G.R.;
– ritenuto che ai sensi dell’art. 14 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (applicabile alla fattispecie in questione ratione temporis) “In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”;
– rilevato che lo scopo della presente ordinanza anticipatoria non è quello di fornire una esauriente argomentazione su tutti gli elementi di causa, bensì anticipare una decisione che appare corretta alla luce dell’istruttoria fino ad ora svolta, evitando i costi della prosecuzione del giudizio;
– rilevato che la definitiva efficacia della presente ordinanza, per il motivo suddetto, è subordinata all’acquiescenza delle parti;
– rilevato che ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 186 quater “l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza”;
– ritenuto, pertanto, che la prosecuzione del processo sia meramente eventuale e lasciata ad un atto di impulso di parte;

P.Q.M.

ingiunge

a Hotelplan Italia Spa e Deutsche Lufthansa AG – Linee Aeree Germaniche, in solido fra loro, di pagare a G.R. e B.M. la complessiva somma di euro 3.000,00 ciascuna, oltre ad euro 105,00 a favore della sola sig.ra G.R.; oltre alle spese del presente giudizio che si liquidano provvisoriamente in complessivi euro 3.453,00, di cui euro 78,00 per esposti, euro 1.000,00 per diritti di procuratore, euro 2.000,00 per onorari di avvocato, euro 375,00 per spese generali, oltre IVA e CPA sull’imponibile.
rigetta
ogni altra domanda.

Avvisa

Le parti che se dopo la pronuncia dell’ordinanza il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza e che l’ordinanza acquista altresì l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.

Dispone

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa all’E.N.A.C., Direzione Centrale, Viale C.P., 118 – 00185 Roma, per l’eventuale l’applicazione delle sanzioni di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti
Mondovì, 9 maggio 2008


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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