Notifiche: l’allontanamento per più di un mese dal proprio domicilio, integra un caso fortuito che legittima l’opposizione tardiva?

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Sfratto per morosità.

Il locatore notifica lo sfratto presso l’immobile locato, ove il conduttore ha eletto domicilio con clausola inserita nel contratto.

In assenza del conduttore la notifica viene effettuata ai sensi dell’art. 140.

Il conduttore si oppone tardivamente, eccependo:

– la nullità della notifica effettuata presso il domicilio eletto;
– di non essere stato in grado di prendere conoscenza della notifica, in quanto si era trasferito per un mese in altra città.

Il Tribunale di Salerno (sen. 3 dicembre 2007) rigetta entrambe le eccezioni, osservando:

a) la facoltà di opposizione tardiva alla convalida di sfratto è subordinata al concorso di un duplice ordine di circostanze:

  • l’esistenza di una irregolarità di notificazione, o di un caso fortuito o di una forza maggiore, ed
  • un nesso di causalità fra questi eventi e la mancata, tempestività, conoscenza dell’intimazione.

b) il caso fortuito di cui alla norma in esame ricorra quando possa essere esclusa il dolo o la colpa negligente dell’intimato e quindi la riconducibilità causale ad esso della mancata conoscenza dell’atto, elidendo così le conseguenze dannose che da tale mancata conoscenza possono essere al soggetto derivate per non aver potuto comparire all’udienza di convalida, incombendo peraltro all’opponente l’onere della prova in ordine alla non imputabilità dell’evento;
c) deve escludersi il fortuito ove emerga la possibilità per il soggetto intimato di tenere altra condotta più diligente, ed adeguata alla prevedibilità, anche soltanto in termini di probabilità, che la assenza del proprio domicilio impedisca la conoscenza di atti promossi dal proprietario, essendo stata data disdetta dal locatore già nel giugno 2006;
d) una assenza di circa un mese dalla propria residenza, senza la cautela di predisporre modalità per essere informati della notificazione di atti, con presunzione legale di conoscenza degli atti stessi, non può dunque essere qualificata, come fortuito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 1997, n. 3357; ma arg. anche da Cassazione civile, sez. III, 13 luglio 1983, n. 4794, la quale aveva riguardo però al termine a comparire di tre giorni previsto all’epoca per il procedimento);
e) la notifica dell’atto di intimazione eseguita presso l’immobile locato, dichiarato dal conduttore come proprio domicilio nel contratto di locazione, non è equiparabile alla notifica nel domicilio eletto ex art. 141 c.p.c., esclusa dal comma 1 dell’art. 660 c.p.c. il quale si riferisce esclusivamente al domicilio eletto (così Cassazione civile, sez. III, 15 settembre 1981 n. 5103);


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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