Notifica di una sola copia dell’atto di impugnazione al procuratore costituito per più parti

Avatar photo

Nel caso in cui il procuratore sia costituito per più parti nel corso del giudizio di primo grado, l’atto di impugnazione deve essere notificato in tante copie quante sono le parti stesse.

Ma cosa accade se l’avvocato dell’appellante notifica una sola copia? L’impugnazione è nulla o inesistente?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 23514/2007, ribadisce il proprio orientamento secondo cui in questi casi la notifica è nulla e non inesistente.

La Corte ricorda come le Sezioni Unite, con sentenza n. 9859 del 1997 (vedi in seguito anche Cass., n. 729 del 1998, n. 3299 del 1998, n. 4807 del 1998, n. 5868 del 1998, n. 9614 del 1998, n. 2950 del 1999, n. 5392 del 1999, n. 5678 del 1999, n. 139 del 2002, n. 6333 del 2003, n. 4924 del 2004 n. 7347 del 2004, n. 7818 del 2006), hanno stabilito il principio secondo il quale la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è inesistente, ma nulla.

Difatti, in tale ipotesi non si può affermare che la notifica manchi di un elemento costituivo essenziale o che sia stata eseguita in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, considerato anche l’obbligo del procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, sulla cui base è individuato come consegnatario dell’atto, di avvertire i clienti delle notificazioni di atti presso di lui effettuate.

Da ciò consegue che il relativo vizio può essere sanato, con efficacia “ex tunc” con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l’impugnazione è diretta, o mediante la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell’art. 291 c.p.c. con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.

Per tali motivi, la Corte ha cassato la sentenza di merito, con la quale, nonostante l’effettuata notifica dell’atto di appello a più parti con consegna di un’unica copia dello stesso presso l’unico procuratore, ha dichiarato la contumacia degli appellati invece di assegnare all’appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell’atto d’impugnazione a norma dell’art. 291 c.p.c.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*