Nel giudizio di separazione personale, cosa accade se uno dei due coniugi muore?

Mirco Minardi

Nelle more del giudizio di separazione il coniuge resistente muore, come da certificato prodotto dal difensore.

Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto la morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di separazione personale, determinando lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell’art. 149 c.c., comporta non l’estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le (eventuali) precedenti pronunce, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie comunque connesse e collegate alla separazione (compresa la domanda di addebito)

Tribunale Bari, 13 maggio 2008, n. 1189, sez. I

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

VII. Il presente giudizio ha per oggetto domanda di separazione personale dei coniugi proposta da P. L. nei confronti di C. B.
VIII. All’udienza del 21.1.2008 il procuratore del resistente ha dichiarato il decesso del proprio assistito, avvenuto in data 17.11.2007, come da certificato di morte depositato in udienza.
Orbene, la morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di separazione personale, determinando lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell’art. 149 c.c., comporta non l’estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le (eventuali) precedenti pronunce, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie comunque connesse e collegate alla separazione (compresa la domanda di addebito).IX. Consegue a tanto che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
X. Ricorrono giusti motivi, in considerazione del fatto che il C. non si era opposto alla domanda di separazione proposta dalla P. e che dalle prove orali assunte non erano emersi elementi tali che avrebbero potuto giustificare la addebitabilità della separazione – reciprocamente chiesta daIle parti – all’uno o all’altro coniuge, per compensare, per intero, le spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92 comma 2° c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio n. 860/2002 R.G.A.C.S. tra P. L. e C. B., così provvede: I. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa, per intero, le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 22 aprile 2008.
Giudice Michele Prencipe


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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