Mancata elezione di domicilio e luogo di notificazione dell’appello.

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Dove può essere notificata l’impugnazione qualora la parte non abbia eletto domicilio nel comune o nella circoscrizione del Giudice adito?

Al riguardo bisogna distinguere diverse ipotesi:

  1. la parte, cui la impugnazione è diretta, è stata in giudizio personalmente;
  2. il procuratore pur non avendo eletto domicilio nel comune ove aveva sede il giudice adito, era residente nel circondario del tribunale;
  3. il procuratore era residente fuori dal circondario.

Si ricordi che talvolta occorre eleggere domicilio nel comune (ad es. nelle cause davanti al giudice di pace, altre volte basta che si trovi all’interno del circondario).

La soluzione ai quesiti è questa:

Caso 1:  la notificazione va effettuata alla parte personalmente.

Caso 2: la notificazione va fatta al procuratore presso il suo studio.

Caso 3: la notificazione può essere fatta alternativamente alla parte personalmente o al procuratore presso la cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza.

La notifica alla parte personalmente presso la cancelleria è invece inesistente, atteso che l’elezione di domicilio ex lege di cui all’art. 82 r.d. 37/1934 limitata al solo procuratore costituito.

 

Cassazione civile , sez. II, 18 febbraio 2008, n. 3970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Fatto

D.G.B.D., R.V., Bo.
G. e D.G.N. convenivano in giudizio B. G., Z.G. e L.R.M.G. esponendo che: i coniugi Bo. e D.G. ed i coniugi D. G. e R. avevano acquistato dallo Z. e dalla L. due appartamenti ubicati in (OMISSIS) in un edificio costruito dagli alienanti su un terreno loro venduto da B. G.; gli appartamenti erano però stati venduti privi dell’area di parcheggio pur se prevista nel progetto posto a base della concessione edilizia; nella detta area il B. aveva impiantato un orto dopo aver recintato lo spazio. Gli attori quindi chiedevano l’accertamento dell’appartenenza al condominio dell’area destinata al parcheggio con condanna del B. al rilascio di tale area e con condanna di tutti i convenuti all’esecuzione delle opere necessarie per ripristinare l’area all’uso del parcheggio cui essa era destinata.
L’adito tribunale di Termini Imerese rigettava le domande con sentenza 29/5/1998 avverso la quale i soccombenti proponevano appello con atto notificato solo al B. che non si costituiva.
Con sentenza 3/6/2002 la corte di appello di Palermo, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava che gli appellanti erano titolari di un diritto reale di uso proporzionale alla consistenza delle loro unità immobiliari sull’area di parcheggio di mq. 112 adiacente all’edificio condominiale e condannava il B. al rilascio a favore degli appellanti dell’area in questione previa esecuzione delle opere descritte nella relazione del c.t.u..
La cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo è stata chiesta da B.G. con ricorso affidato ad un solo motivo illustrato da memoria. Gli intimati D.G.B. D., R.V., Bo.Gi., D.G. N. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Il procuratore del ricorrente ha altresì depositato note di udienza di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

Diritto
Con l’unico motivo di ricorso B.G. denuncia violazione dell’art. 330 c.p.c. e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 deducendo che l’atto di appello avverso la sentenza di primo grado, pur dovendo essere notificato alla parte (ossia ad esso ricorrente) presso il procuratore, era stato notificato a detta parte personalmente presso la cancelleria del tribunale di Termini Imerese in base al rilievo che il destinatario non aveva eletto domicilio nel circondario dello stesso tribunale. Senonchè esso ricorrente nel giudizio in primo grado aveva eletto domicilio presso l’avvocato Luigi Speciale dal quale era rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione contenente solo la dicitura “Studio Legale Avv. Luigi Speciale – Patrocinante in Cassazione” senza l’indicazione del luogo dello studio. Del tutto irrilevante è poi il timbro apposto nella memoria conclusiva in primo grado indicante il luogo dello studio dell’avvocato Speciale in Palermo alla via Tripoli n. 3.

Tale elezione di domicilio non è stata mai effettuata da esso B. nel corso del giudizio di primo grado. Pertanto l’atto di appello andava notificato non alla parte personalmente presso la cancelleria del tribunale, bensì alla parte presso il procuratore costituito avvocato Luigi Speciale iscritto nell’albo degli avvocati di Termini Imerese con studio in Castellana Sicula e recapito con domiciliazione a Termini Imerese in Corso Umberto come provato dalla certificazione del Consiglio dell’Ordine. Quindi, ad avviso del B., il vizio di notifica rende nulla la sentenza impugnata.
Il motivo è fondato.
In via preliminare va rilevato che il ricorrente ha assunto di essere rimasto involontariamente contumace in secondo grado – per, non aver ricevuto regolare notifica dell’atto d’appello e per aver quindi ignorato scusabilmente l’esistenza del giudizio svoltosi innanzi alla corte di appello di Palermo – e di aver quindi impugnato (con atto notificato il 10/11/2003) la sentenza emessa in sede di gravame oltre il termine annuale dal deposito di tale sentenza (avvenuto il 3/6/2002) avendone avuto conoscenza solo con la notifica della pronuncia effettuata in data 6/10/2003.
Ciò posto va osservato che a norma dell’art. 327 c.p.c., comma 2 le disposizioni sul termine annuale per l’impugnazione della sentenza non si applicano se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio. In tal caso il soccombente rimasto contumace può proporre impugnazione contro la sentenza non notificatagli personalmente, anche dopo la decorrenza del termine annuale, in presenza del suddetto presupposto oggettivo (nullità della notificazione dell’atto d’appello) e di quello soggettivo, costituito dall’effettiva ignoranza della pendenza del processo. Nella specie dalla consentita lettura degli atti processuali – in particolare della comparsa di costituzione del B. in primo grado, del mandato a margine di tale atto e della relata di notifica dell’atto di appello – risulta che, con il mandato a margine dell’atto di costituzione in primo grado, il B. elesse domicilio nello studio del nominato difensore avvocato Luigi Speciale il quale non indicò in detto atto ove era ubicato il proprio studio nè provvide ad eleggere il domicilio in un luogo rientrante nell’ambito della circoscrizione del tribunale di Termini Imerese innanzi al quale si svolgeva il processo. Non risulta che nel corso del giudizio di primo grado sia stata effettuata da parte dell’avvocato Speciale una regolare e rituale elezione di domicilio non potendosi di certo ritenere valido a tal fine il contenuto del timbro apposto nella memoria conclusiva di detto giudizio innanzi al tribunale ed indicante esclusivamente l’indirizzo dello studio del citato avvocato ubicato in Palermo. L’atto dell’appello proposto dagli attori in primo grado venne in data 12/7/1999 notificato – come riportato nella relata di notifica – personalmente al B. “presso la cancelleria del Tribunale di Termini Imerese non avendo eletto domicilio nel circondario dello stesso tribunale”.
Va aggiunto che, come risulta dalla esibita certificazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, l’avvocato Luigi Speciale è stato iscritto nell’albo degli avvocati di Termini Imerese ininterrottamente sino al 27/10/2003 con domiciliazione in Castellana Sicula e in Termini Imerese all’interno della circoscrizione del tribunale di Termini Imerese.
Ciò posto è evidente la fondatezza della censura in esame dovendo ritenersi radicalmente nulla la notifica al B. dell’atto di appello. A causa di tale nullità il ricorrente, come è ovvio, non ha avuto conoscenza del giudizio di appello (ignoranza da presumersi nella specie) e quindi – in applicazione dell’art. 327 c.p.c., cit.
comma 2 – non è decaduto dalla facoltà di proporre tardivamente l’impugnazione avverso la sentenza di secondo grado che deve ritenersi nulla per la nullità del procedimento di appello.
Al riguardo vanno richiamati i seguenti principi più volte affermati da questa Corte:
– il procuratore della parte che eserciti il proprio ministero nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, in quanto, a norma del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 tale obbligo (in difetto del cui adempimento, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria adita) si riferisce solo ai procuratori che esercitano il proprio ministero al di fuori della circoscrizione d’appartenenza; pertanto, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito nè ai sensi del citato art. 82 nè ai sensi dell’art. 58 disp. att. c.p.c., ma vanno eseguite nel luogo, risultante dall’albo dell’ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 10 e 17, comma 1, n. 7, conv. nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, anche ove risieda altrove e non abbia ottenuto la prevista autorizzazione (sentenza 18/4/2002 n. 5635 nella quale questa Corte, nel fare applicazione del suindicato principio, ha escluso che l’indicazione, negli atti di parte, di uno studio legale sito in circoscrizione diversa da quella dell’ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo e la stessa elezione di domicilio della parte presso detto studio autorizzino a presumere, ove difetti una espressa e valida elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, citato art. 82 ad opera del procuratore, che quest’ultimo sia iscritto all’ordine di quella diversa circoscrizione piuttosto che, come di norma e per legale presunzione implicita ex citato art. 82, a quello cui appartiene l’ufficio, in quanto sulla sopraddetta indicazione prevale il domicilio legale risultante dall’albo professionale);
– per stabilire la validità della notifica al procuratore costituito non rileva il domicilio eletto dalla parte, bensì dal suo procuratore, se a ciò obbligato perchè il giudizio si svolge fuori della circoscrizione del tribunale a cui è assegnato, con il corollario che ove invece la sede dell’autorità giudiziaria adita appartiene alla circoscrizione in cui egli è iscritto, il difetto di domicilio in questo luogo non comporta che la notifica stessa sia eseguibile in cancelleria, bensì deve esser eseguita, a pena di nullità, presso il luogo nel quale ufficialmente il medesimo risiede per l’esercizio del suo ufficio (sentenza 7/5/1999 n. 4602);
– in tema di notificazione dell’atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, “ex” art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio “ex lege” di cui al R.D. n. 37 del 1934, citato art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata: pertanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la Cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione ( o di sanatoria con efficacia “ex tunc” per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello ) perchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio “comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l’inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell’atto (sentenza 23/12/1999 n. 14476).
Da quanto precede deriva che, in applicazione degli enunciati principi, la notifica dell’atto di appello al B. personalmente presso la cancelleria del tribunale di Termini Imerese deve ritenersi inesistente, perchè priva di qualsiasi collegamento con la persona del destinatario della notifica. L’appello, quindi, doveva ritenersi inammissibile non essendo il particolare vizio della notifica dell’atto d’impugnazione suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc. Ne consegue che erroneamente la corte di appello ha proceduto all’esame del merito dell’impugnazione per cui la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, a norma dell’art. 382 cod. proc. civ., in quanto il processo non poteva essere proseguito in appello, per inammissibilità dell’atto introduttivo del gravame.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2008


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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23 commenti:

  1. Dario

    Se una sentenza ha accolto un opposizione a d.i. nel senso di ridurre l’importo indicato nel decreto, l’opposto può proporre appello e contestualmente
    avviare l’esecuzione della gravata sentenza per la parte di credito riconosciuta? oppure, come mi è stato riferito, l’esecuzione equivale ad implicita acquiescenza e, conseguentemente, impedirebbe la proposizione del gravame?
    Grazie

  2. Silvia

    Buongiorno Ho bisogjno del suo aiuto!!

    Mio papa si è fatto fregare dal commune un terreno anni fà e non ancora pagato. Dopo tantissimi anni ancora la causa non è stata risolta…

    Le ultime scuse sono:
    1) La informo che la trattazione dell’appello è stata rinviata all’udienza del 26/05/2016, in quanto la Cancelleria della Corte di Appello non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado.
    Questa acquisizione è indispensabile per potere andare avanti nella causa ed i ritardi sono imputabili al fatto che la Sezione Distaccata di Siderno (presso la quale si è svolto il primo grado del giudizio), è stata soppressa con accormapento al Tribunale Civile di Locri, presso il quale sono confluiti tutti i fascicoli e documenti relativi a detta sezione.

    2) la causa oggi è stata rinviata al 10/11/2016 per la trattazione dell’appello e sempre per l’acquisizione del fascicolo di primo grado, ossia relativo al giudizio che si è svolto a Siderno, non avendo ancora provveduto la cancelleria del Tribunale di Locri. Purtroppo questi sono i tempi della giustizia, dettati dai giudici, sui quali, ahimè, gli avvocati non hanno potere.

    Mi sà spiegare in modo semplice perchè I termini giuridici sono complicati “non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado”

    La ringrazio tantissimo!

  3. Michele Tarantino

    Con il primo grado di giudizio venivo assolto con formula piena per alcuni capi di imputazione mentre per altri venivo condannato per peculato. Contestualmente venivo sospeso dal lavoro dall’Ente Comune con retribuzione ridotta ad assegno alimentare pari al 5O%. Successivamente in appello la sentenza veniva riformata dihiarando la Corte non doversi procedere in ordine al relativo reato in quando estinto in data antecedente a quella della condanna inflitta in primo grado e per l’effetto revoca le statuzioni civili contenute in ques’ultima. Si chiede gentilmente se si ha diritto alla restituzione delle somme dello stipendio non percepite. Considerando che in primo grado avevo già riportato per altri capi di imputazione l’assoluzione con formula piena grazie

  4. Carlo Giusti

    La sentenza di appello riforma parzialmente quella del tribunale, dispone sulle spese di lite ma nulla dice riguardo le spese del giudizio di primo grado. Che fine fanno tali ultime spese ? Grazie

  5. Paola vivaldi

    Egregio Avv. ho un dubbio. Ho vinto in Cassazione in merito al mio divorzio. Vittoria totale, tutte le domande accettate. Rimandata la causa alla Corte d Appello. Quest ultima aveva completamente spazzato via ben 3 assegni di mantenimento(mio e dei miei 2 figli)
    Stiamo procedendo al conteggio del dovuto di questi anni mai più pagati. L avvocato che mi ha seguito x separazione e divorzio sostiene che i calcoli vanno fatti a partire dalla sentenza di Appello,il cassazionista dice che per il principio della sostituzione(mi sembra..) vengono cassati i precedenti gradi di giudizio e si riparte dalla sentenza di separazione. Chi ha ragione?

  6. Endymion

    “le stesse possono trovare ingresso nella fase di g”ravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.”

    Dunque se pende il giudizio in cassazione non mi possono chiedere la restituzione delle somme?

  7. Ludovico Tallarico

    Buonasera ho appena subito sentenza di separazione personale con un aumento dell’assegno di mantenimento. Il mio stipendio attuale e’ di circa 1250 euro ed il trib.ha stabilito debba 380 euro di mantenimento. Attualmente convivo avendo lasciato l’abitazione familiare poiche’ assegnata.Ho ragione di chiedere un abbattimento della debenza?
    Se non avessi convissuto sarei letteralmente per strada.
    Sono laureato ho la qualifica di operaio ed il giudice ha innalzato il mantenimento valutando che la mia preparazione lasci ben sperare per un posto di lavoro migliore.Peccato non sia cosi’…se fosse cosi’facile mi piacerebbe chiedere al giudice di trovarmi un posto da laureato.Sono una guardia giurata…
    Grazie x l’attenzione ed eventuale gradita replica.

  8. Raffaele Caccia

    Gli attori, eredi di un soggetto deceduto a seguito di sinistro stradale, sono stati condannati al pagamento delle spese legali a seguito del rigetto della loro domanda. Soltanto uno degli eredi vorrebbe proporre gravame alla sentenza . Posso proporre appello solo per uno di loro e non per tutti?
    Grazie.

  9. Giuseppe Galata'

    Vorrei esporre il mio caso :
    Il condominio aveva intentato causa ad un condomino ; il sottoscritto aveva partecipato al primo grado.
    Il condominio vide rigettarsi in primo grado le richieste , con compensazione delle spese.
    Il condominio era ricorso in appello ; il sottoscritto aveva espresso ritualmente dissenso in base al 1132 c.c.
    All’esito dell’appello il condominio vide la “conferma integrale della sentenza impugnata” e la rifusione delle spese sia di primo che secondo grado.
    L’amministratore elabora una ripartizione secondo il seguente schema:
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il primo grado , a coloro che avevano promosso il primo grado ( tra cui il sottoscritto) ed a coloro che non avevano dissentito
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il secondo grado , a coloro che avevano promosso il secondo grado ed a coloro che non avevano dissentito
    La domanda è la seguente :
    Se è certo che è stato il ricorso in appello del condominio a determinare la condanna alla rifusione delle spese alla controparte anche in primo grado , perchè il sottoscritto , che aveva ritualmente espresso il proprio dissenso in riferimento all’art.1132 c.c. “separando la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza” , si è visto caricato di quest’onere , soprattutto in considerazione che il primo grado aveva visto la compensazione delle spese?

  10. Mirco Minardi

    @mi pare corretta la ripartizione, in quanto il giudice d’appello ha modificato la decisione delle spese relative al primo grado

  11. Michela

    Ho vinto il primo grado di giudizio e il mio ex datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un’indennita risarcitoria di 12 mensilità per licenziamento nullo più la reintegra che io ho rifiutato in luogo dell’indennita’ di 15 mesi. Dopo diversi mesi ancora non ha pagato e ha impugnato in appello. Mi è stato sconsigliato dal mio avv di andare avanti con il pignoramento, perché nel caso la sentenza di primo grado venga confermata in secondo, si dovrebbe rifare tutta la procedura da capo essendo cambiando il titolo esecutivo. È corretto?
    Quindi tanto vale aspettare e accettare la proposta ricevuta da avv della controparte, cioè di pagarmi un acconto oggi e aspettare la sentenza di secondo grado. Io sono perplessa, ho una sentenza in mio favore da tanti mesi e non mi sento per niente tutelata.

  12. Antonio

    A seguito di sentenza di appello che mi impone la restituzione di quanto incamerato in primo grado (quale distrattario), mi viene un dubbio nell’apprestarmi alla riconsegna: a suo tempo l’impresa soccombente versò in mio favore le spese comprensive di IVA e applicò la Ritenuta di Acconto provvedendo al versamento. Mi chiedo: io dovrò restituire anche l’importo ricevuto per IVA, nonostante l’impresa ha avuto titolo per “scaricarla” ? e indoltre: dovrò aggiungere alla somma netta percepita anche l’importo a suo tempo versato dall’impresa soccombente come Ritenuta di Acconto ?
    Grazie
    Antonio

  13. Emanuela

    Salve, avrei una domanda. Mio cognato, docente, anni fa ha vinto in primo grado una causa di lavoro ottenendo il risarcimento x mancata stabilizzazione. Essendo nel frattempo entrato di ruolo e avendo proposto appello il Miur, mio cognato ha deciso di non costituirsi in giudizio, stante anche gli orientamenti a lui sfavorevoli della Cassazione. Il giudice di appello stavolta ha accolto il ricorso del MIUR sia basandosi appunto sulle recenti sentenze della Cassazione che considerano il passaggio di ruolo come una forma diversa di ristoro sia adducendo che nel ricorso mancano “le prove” dell’abuso reiterato da parte del MIUR, non essendo stati allegati al ricorso i documenti che provano il susseguirsi del rapporto di lavoro presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra. Ora io mi chiedo: il giudice d’appello non avrebbe dovuto avere contezza di questi documenti rinvenendoli nel fascicolo d’ufficio di primo grado? Perché è chiaro che il MIUR non li ha allegati al suo ricorso, né mio cognato avrebbe potuto non n essendosi costituito in appello. Inoltre, posto che mio cognato ha difatti prestato servizio in modo reiterato presso la stessa cattedra può ricorrere in Cassazione facendo valere questi documenti che lo attestano o non si può far nulla? E se non si può ricorrere in Cassazione si può rifare un’altra causa facendo valere questi documenti che in appello forse intenzionalmente non sono stati esibiti da parte del MIUR? Grazie della risposta

  14. Carlo

    Gentile Collega, approfitto della tua esperienza per chiederti un parere su una questione capitatami di recente. Uno dei convenuti (già contumace), muore durante il processo e il fatto è documentato da relata dell’ufficiale giudiziario relativa alla notifica dell’ordinanza che ammette interrogatorio. Il giudice “dimentica” nella confusione dell’udienza di dichiarare l’interruzione e rinvia per proseguire interrogatorio formale Delle altre parti (nessun collega si accorge dell’anomalia, eravamo 10 convenuti). A distanza di più di 3 mesi, prima di procedere all’interrogatorio, eccepisco l’estinzione per mancata riassunzione…il collega dell’attore sostiene che ha tempo un anno per riassumere al domicilio del defunto presso gli eredi…il giudice si è riservato…che ne pensi?

  15. Mauro

    Sul giudizio di appello e domanda di garanzia vorrei sottoporLe il seguente quesito.
    Tizio cita Caio e Caio chiama in causa Sempronio per manleva.
    Il giudice condanna Caio a risarcire Tizio accogliendo anche la domanda di manleva.
    Sempronio (terzo soccombente in primo grado) impugna la sentenza contro Tizio (attore in primo grado).
    Caio (convenuto in primo grado) deve costituirsi con appello incidentale o può semplicemente riproporre la domanda di manleva?

  16. NICO

    Buondi’. Nell’atto ricorso cassazione telematico erroneamente (errore di forma) ho scritto con procura …in calce, ma in realta’ e’ stata rilasciata autenticata e rimessa …in allegato. Che succede? Grazie.

  17. Onofrio antonio spinoso

    Sono un avvocato e sarei interessato a leggere gli articoli di commento sulle varie problematiche nonchè gli schemi degli atti processuali.



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