Il paziente danneggiato che domanda il risarcimento dei danni ad una Azienda Ospedaliera è un consumatore?
L’Azienda Ospedaliera è un professionista?
E dunque: si applica il foro del consumatore?
Il Collega Riccardo Scornavacca mi ha inviato alcune interessantissime sentenze che hanno affrontato la questione, rispondendo affermativamente ai quesiti.
Le motivazioni possono essere così riassunte:
- la natura pubblica della parte contrattuale non esclude la sua natura di professionista (v. Tribunale di Roma del „4.02.2002 sulla qualità di professionista del CONI , v. anche Tribunale di Palermo del 18/09/2000 in CED).
- Non ha alcun rilievo se l’ente convenuto persegua scopo di lucro o meno, dovendosi considerare esclusivamente se si tratta di una attività imprenditoriale o professionale, o meno.
- L’attività imprenditoriale, normalmente, ha carattere professionale. Al contrario, vi sono attività professionali che normativamente non possono essere considerate come attività imprenditoriali. Ecco, quindi, che l‟accento deve cadere sul concetto di professionalità (al quale richiama anche la nozione di imprenditore di cui all‟art. 2082 c.c.), contrapposto rispetto al suo negativo, in sostanza di occasionalità della prestazione.
- Ne discende che il cittadino che si rivolge alla struttura sanitaria pubblica per prestazioni di assistenza medica e che, in tal modo stipula un rapporto contrattuale con la stessa, assume la veste di consumatore rispetto ad una controparte professionista e, come tale, può convenire in giudizio tale struttura ex art. 1469 bis n. 19 c.c. o in base all‟art. 33, lett. U del codice del consumo.
Clicca qui per scaricare Tribunale Napoli, 9 giugno 2007.
Gentile Avvocato,
abbiamo in corso una causa per responsabilità medica in cui è coinvolto uno specialista che riceveva i pazienti privatamente nel suo studio e a pagamento.
Paziente e medico vivono in città diverse e il paziente ha aperto il contenzioso presso il tribunale della propria città. Il convenuto chiede invece che la causa venga trasferita nel tribunale della propria città perché le prestazioni professionali, a suo dire, non sono state mai remunerate. Ciò non è veritiero, tuttavia l’attore non può provarlo perché il professionista non gli rilasciava mai la ricevuta fiscale.
Si applica in questo caso il foro del consumatore?
@Letizia: sì, si applica il foro del consumatore