Lite temeraria: come quantificare il danno?

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Quante volte abbiamo chiesto una condanna per lite temeraria ma ci è stato risposto che nessun danno, al riguardo, era stato provato!?

Per fortuna i tempi cambiano e sempre più spesso i giudici liquidano il danno parametrandolo ai criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo.

Vi lascio pertanto con questo estratto della sentenza del Tribunale di Bari del 20/05/2008 che, appunto, condanna l’attore al risarcimento per lite temeraria, quantificato nella specie in 8.000 euro.

 

Tribunale di Bari, sent. 20/05/2008 n. 1274

Omissis

Le domanda va accolta.
Infatti, sussiste colpa grave ai sensi dell’art. 96, 1° comma, c.p.c., in quanto l’attore, anche per la sua qualità di avvocato, era ben in condizione di vagliare la fondatezza della domanda e quindi l’opportunità di assoggettare a processo tutti i numerosi convenuti.
Sussiste anche il danno risarcibile.
Infatti, è vero che secondo la S.C., in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell’an che del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d’ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cassazione civile , sez. I T, 15 febbraio 2007, n. 3388, Soc. Tripoli Soc. Aigi., in Giust, civ. Mass. 2007, 2).
Tuttavia, in molte corti di merito si va affacciando da tempo l’idea che la parte che debba sostenere una lite va incontro ad una serie di disagi quali, a titolo di esempio, l’apprensione connessa all’esito del giudizio, la perdita di tempo e di danaro per la ricerca della documentazione probatoria e per la consultazione del proprio legale, e via discorrendo. Ove, quindi, tali aggravi non siano quelli normali, frutto di una normale dialettica processuale, ma, al contrario, quelli particolarmente ampliati e odiosi connessi ad una subita aggressione con una lite del tutto temeraria, ben risulta fondata la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. e, in mancanza di una precisa prova sull’ammontare del danno, questo può sicuramente essere liquidato secondo equità (Tribunale Milano, sez. VIII, 22 marzo 2006, n. 3662, in Corriere del merito 2006, Il 1263).
Anzi, si è affermato che le condotte realizzate da una parte che integrino la responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c., costringono l’altra parte a subire un processo ingiustificato e perciò qualificabile come eccessivo nella sua intera durata, con la conseguenza che il tipo di lesione verificata si presenta analoga a quella relativa alla irragionevole durata del processo. Il danno allora, pur mancando la piena prova circa la sua esistenza ed il suo ammontare, potrà essere considerato come conseguenza normale della violazione del diritto e quantificato in via equitativa sulla base dei medesimi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo (Corte appello Firenze, sez. I, 03 marzo 2006, Resp. civ. e prev. 2006, 11 1915).
Questo giudice ritiene di condividere questa impostazione estensiva dell’interpretazione dell’art. 96 c.p.c. e, pertanto, di condannare in via equitativa l’attore, in favore dei convenuti che ne hanno fatto richiesta esplicita, della somma di euro 8000,00 per ciascuno (pari ad euro 1000,00 per ciascun anno di causa).
Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore di procuratori dei convenuti che ne hanno fatto richiesta.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 6.6.2000, da omissis nei confronti di Emmedue Immobiliare s.r.l., Niro Costruzioni, A. S., M.
A., C. A., C. F., N. V., V. G., C. G., Mancini Silvestro, Politi Giuseppe, Macina Gita, F. A., F. G. L. A.C., S. V., S. P., P. G., P. F., M. A., e C. V., nonché sulla riconvenzionale proposta dai coniugi V.C., nella contumacia di P. G., così provvede:
1) rigetta la domanda principale e quella riconvenzionale;
2) condanna omissis alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore della Emmedue Immobiliare in euro 150,00 per esborsi, 2578,00 per diritti ed euro 4000,00 per onorari, oltre IVA e CAP;
– Niro costruzioni srl ora Gruppo Nitti euro 150,00 per esborsi, euro 2578,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CAP;
– C. V. in euro 150,00 per esborsi, euro 2578,00 per diritti ed euro 1000,00 per onorari, oltre IVA e CAP, con distrazione a favore del procuratore anticipatario;
– M. V. in euro 150,00 per esborsi, euro 2578,00 per diritti ed euro 4000,00 per onorari, oltre IVA e CAP;
– M. A. M. in euro 150,00 per esborsi, euro 2578,00 per diritti ed euro 4000,00 per onorari, oltre RSG, IVA e CAP;
– A. S., C. F., M. S., N. V. in euro 150,00 per esborsi, 2578,00 per diritti ed euro 5000,00 per onorari, oltre IVA e CAP, con distrazione a favore del procuratore anticipatario;
– P. F. e M. A. in euro 150,00 per esborsi, euro 2.578,00 per diritti ed 5000, 00 per onorari, oltre IVA e CAP;
– V. G. e C. G. euro 150,00 per esborsi, euro 2578,00 per diritti ed euro 5000,00 per onorari, oltre IVA e CAP, con distrazione a favore del procuratore anticipatario;
– S. V., S. P., F. G., F. A. e P. G. S. V., S. P., F. G., F. A. e P. G.;
3) condanna omissis alla rifusione dei danni per lite temeraria in favore di S. V., S. P., F. G., F. A., P. G., V. G. e C. G., nella misura di equità (di 8000,00 ciascuno;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 30.4.2008.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Avv. Giunio Massa

    Ho una riflessione da proporre. Ritengo che vi sia da parte della magistratura una sorte di forte disprezzo e ostilità per chi ricorre alle vie giudiziarie, giudicando l’azione una sorta di hobby giocondo. Per quanto mi riguarda valuto sempre con grande attenzione la possibilità di una azione legale.
    Premesso quanto sopra trovo devastante la entità delle spese che vengono liquidate.
    Anni fa gli Avvocati si lamentavano perchè le liquidazioni delle spese venivano effettuate in modo molto riduttivo; ora siamo alla esagerazione opposta.
    Proporrei invece che le spese stante la crisi della quasi totalità delle persone vengano ridotte almeno del 30%. Sacrificio acettabile considerando che alla fine oltre il 50% delle spese vanno in tasse.
    Lo stao tanto per cambiare lucra alle spalle dei litiganti. La Giustizia è il più grande ed ingiusto contenitore di imposte dello Stato italiano.
    Altro discorso è sulla presunta ‘indipendenza’ del giudice. Che è una affermazione fuorviante; il sistema non è affatto indipendente. Anzi pende tutto da una parte quella del convenuto Poveracci quelli che vi ricorrono.
    E sappiamo chi sono i convenuti.
    Avv. Giunio Massa



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