L’intervento senza titolo esecutivo nella espropriazione mobiliare ed il relativo procedimento di riconoscimento dei crediti. Brevi appunti.

Mirco Minardi

I commi 4 e 5 dell’art. 499 prevedono e regolano uno speciale procedimento di riconoscimento dei crediti vantati da coloro che intervengono senza titolo esecutivo, da parte del debitore.

Possono infatti intervenire nell’esecuzione anche i creditori titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile. In tal caso al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Una volta depositato il ricorso, il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione ha l’onere di notificare al debitore, entro i 10 giorni successivi al deposito:

a) copia del ricorso,
b) nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.

Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di 60 giorni.

Qui possono accadere cinque ipotesi:

a) il debitore non compare: i crediti si intendono riconosciuti (ma ai soli fini dell’esecuzione);
b) il debitore compare e non contesta: idem coma sopra;
c) il debitore compare e contesta integralmente il credito dell’interveniente: il creditore deve fare istanza di accantonamento e proporre nei trenta giorni successivi all’udienza l’azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.
d) Il debitore compare e riconosce parzialmente il credito: il creditore partecipa alla distribuzione della somma ricavata nella misura riconosciuta, mentre ha l’onere di fare istanza di accantonamento e proporre nei 30 giorni successivi all’udienza l’azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo per la parte non riconosciuta.
e) Il debitore compare e riconosce parzialmente il credito senza specificare la misura: in tal caso si ritiene che il riconoscimento è integrale.

Il riconoscimento del credito nelle forme previste dai c. 5 e 6 dell’ art. 499 rileva ai soli fini dell’esecuzione in corso, ossia assume un’efficacia marcatamente endo-processuale.

Il diritto dell’interventore sine titulo all’accantonamento, oltre che limitato nel tempo, è altresì condizionato:

a) alla proposizione di un’apposita istanza con cui si richiede espressamente l’accantonamento stesso;
b) nonché alla dimostrazione di aver proposto, nei trenta giorni successivi, l’azione tesa alla costituzione del titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo di cui munirsi può essere:

a) sia giudiziale;
b) sia stragiudiziale.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello



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