I commi 4 e 5 dell’art. 499 prevedono e regolano uno speciale procedimento di riconoscimento dei crediti vantati da coloro che intervengono senza titolo esecutivo, da parte del debitore.
Possono infatti intervenire nell’esecuzione anche i creditori titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile. In tal caso al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Una volta depositato il ricorso, il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione ha l’onere di notificare al debitore, entro i 10 giorni successivi al deposito:
a) copia del ricorso,
b) nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di 60 giorni.
Qui possono accadere cinque ipotesi:
a) il debitore non compare: i crediti si intendono riconosciuti (ma ai soli fini dell’esecuzione);
b) il debitore compare e non contesta: idem coma sopra;
c) il debitore compare e contesta integralmente il credito dell’interveniente: il creditore deve fare istanza di accantonamento e proporre nei trenta giorni successivi all’udienza l’azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.
d) Il debitore compare e riconosce parzialmente il credito: il creditore partecipa alla distribuzione della somma ricavata nella misura riconosciuta, mentre ha l’onere di fare istanza di accantonamento e proporre nei 30 giorni successivi all’udienza l’azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo per la parte non riconosciuta.
e) Il debitore compare e riconosce parzialmente il credito senza specificare la misura: in tal caso si ritiene che il riconoscimento è integrale.
Il riconoscimento del credito nelle forme previste dai c. 5 e 6 dell’ art. 499 rileva ai soli fini dell’esecuzione in corso, ossia assume un’efficacia marcatamente endo-processuale.
Il diritto dell’interventore sine titulo all’accantonamento, oltre che limitato nel tempo, è altresì condizionato:
a) alla proposizione di un’apposita istanza con cui si richiede espressamente l’accantonamento stesso;
b) nonché alla dimostrazione di aver proposto, nei trenta giorni successivi, l’azione tesa alla costituzione del titolo esecutivo.
Il titolo esecutivo di cui munirsi può essere:
a) sia giudiziale;
b) sia stragiudiziale.

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