Legge Pinto: e non si vogliono adeguare

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Continua lo stillicidio di ricorsi accolti in Cassazione avverso decreti emessi dalle Corti d’Appelo che:

  • negano l’indennizzo per la irragionevole durata del processo;
  • lo liquidano in maniera inferiore.

Ci sono centinaia di sentenze come queste. La domanda è: perché?

La Cassazione viene ingolfata di ricorsi che si potrebbero evitare con il buon senso, cioè applicando i parametri della Corte di Strasburgo. E’ così semplice! E invece no. E alla Corte spetta il compito di supplire.

Quando si parla del perché ci sono così tanti processi pendenti …

Cassazione civile , sez. I, 07 agosto 2008 , n. 21400

 

FattoDiritto

1. C.R. impugna per cassazione il decreto in data 9 dicembre 2005, con il quale la Corte di appello di Roma le ha liquidato la somma (a suo avviso non congrua) di Euro 3.500,00 a titolo di equo indennizzo per l’ingiustificata protrazione per anni cinque, oltre la durata, reputata ragionevole, di altri anni cinque, di un processo civile da lei instaurato innanzi al Tribunale di Napoli.
2. Con i due motivi di cui si compone l’odierno ricorso, la C. denuncia la violazione – che assume immotivata – da parte della Corte territoriale dei parametri fissati dalla Corte di Strasburgo in tema, rispettivamente, di durata ragionevole del processo (di primo grado) e di liquidazione dell’indennizzo spettante alla parte per ciascuno anno di ingiustificata sua protrazione.
3. La prima doglianza non può trovare accoglimento.
Atteso che, contrariamente all’avverso assunto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato – con ciò esprimendo una valutazione di fatto non censurabile, come tale, in sede di legittimità – in ordine alla “particolare complessità” della causa di che trattasi (“che ha richiesto l’espletamento di più consulenze tecniche d’ufficio, nonchè supplemento di C.T.U. anche in fase cautelare): complessità che, appunto, autorizza il giudice dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, a discostarsi dal parametro medio (di anni tre) di ragionevole durata del giudizio di primo grado, fissato dalla Corte europea.
4. E’ viceversa fondata la residua seconda censura: avendo, per ciascuno dei cinque anni di ingiustificata protrazione del giudizio, del tutto immotivatamente liquidato, quei giudici, un indennizzo in misura (di Euro 700,00) inferiore alla soglia standard (di Euro 1.000,00) all’uopo fissata dalla C.E.D.U. in sede di interpretazione della norma europea cui il giudice nazionale è tenuto tendenzialmente ad adeguarsi.
5. La sentenza impugnata va pertanto, cassata nei limiti del motivo accolto.
6. La causa può, comunque, decidersi, in questa sede, nei merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con condanna del Ministero a pagare alla C. l’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, cit. nella corretta misura di Euro 5.000,00 (Euro 1.000,00 appunto, per ciascuno dei cinque anni di irragionevole durata del processo presupposto) con gli interessi dalla data della domanda.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso respinto il primo; cassa in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere alla C., la somma di Euro 5.000,00, con gli interessi dalla domanda ed a rifondere le spese di lite che liquida in Euro 950,00 (di cui Euro 900,00 per diritti ed onorari) per il primo grado ed Euro 700,00 (di cui Euro 500,00 per onorali) per la fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2008


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Seby

    Gentile Avvocato,
    in base al decreto della corte di appello di Reggio Calabria vale la prescrizione ordinaria anche nel diritto all’indennizzo per eccessiva durata del processo.
    Quindi anche per un danno illecito subito ingiustamente vale l’escamotage della prescrizione?
    Mi sembra un’ingiustizia!

    Mi puo’ chiarire meglio?
    dovrei iniziarne una per una causa iniziata nel 1991 e che passera’ in giudicato a breve.
    Perdero’ la possibilita’ di far valere il periodo anteriore al 1999?

    Grazie

    Durata irragionevole – indennizzo – prescrizione – dies a quo [L. 89/2001]

    Il diritto all’equa riparazione ex lege Pinto deve ritenersi soggetto ad estinzione per prescrizione decennale, decorrendo il relativo termine dal momento in cui si determina il pregiudizio connesso all’irragionevole protrarsi di un processo e, dunque, da ogni momento in cui, all’atto del superamento della durata ragionevole del processo e via via per l’ulteriore successivo inverarsi dello stesso, si origina il danno legato alla corrispondente frazione temporale di durata eccedente quella ragionevole.

    Per verificare la ragionevolezza della durata del processo, occorre controllare:

    la complessità del caso;
    il comportamento delle parti;
    il comportamento del giudice del procedimento;
    il comportamento di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione (rientrano in tale ultima definizione, secondo la prevalente giurisprudenza di merito formatasi sul punto, gli ausiliari del giudice, gli organi di cancelleria, altre persone cui vengano affidati legittimamente compiti endoprocessuali). (1-2)
    (1) In tema di ansia come danno non patrimoniale derivante da irragionevole durata del processo, si veda Corte d’Appello Potenza, sez. lavoro, decreto 10.03.2009.
    (2) Si veda il focus VIOLA, Equa riparazione da irragionevole durata del processo: le novità giurisprudenziali.



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