Dopo due gradi di giudizio, la parte soccombente tenta il grado di legittimità.
Afferma che mentre l’art. 948 c.c. enuncia esplicitamente l’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione, l’art. 950 c.c. nulla afferma in proposito, di tal che il silenzio della legge dovrebbe indurre alla conclusione della soggezione di tale azione alla disciplina della prescrizione ordinaria ex art. 2934 e ss. c.c..
Ma la Corte di Cassazione (sent. 5134/2008) rigetta il ricorso e osserva che:
- in applicazione del principio “in facultatis non datur praescriptio“, ogni facoltà insita nel diritto di proprietà è imprescrittibile;
- pertanto, l’azione di regolamento di confine ha natura reale e petitoria ed è imprescrittibile, a meno che non si eccepisca l’usucapione;
- tale asserzione trova la sua ragion d’essere nella situazione di incertezza, oggettiva e soggettiva in cui versano i fondi contigui e, proprio per ciò, la legge richiede che per la soluzione del caso si faccia riferimento ai titoli di proprietà e, in ultima analisi, ai dati catastali.


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