L’amministrazione di sostengno in caso di prodigalità e vizio del gioco

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Tizio chiede che il Tribunale nomini per il proprio genitore quarantottenne un amministratore di sostegno.

A supporto della richiesta sono state addotte ragioni di prodigalità e dedizione al gioco che hanno portato la persona ad accumulare ingenti debiti.

 

In particolare, secondo Tizio, queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti:

(a) riscossione della pensione mensile per circa euro 500,00,

(b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione ordinaria dei beni;

(c) sistemazione della situazione debitoria,

(d) presentazione di istanze assistenziali,

(e) presentazione delle dichiarazioni dei redditi e sottoscrizioni di atti di natura fiscale.

 

Il Tribunale di Modena (sent. 21/03/2008) accoglie la domanda, per i seguenti motivi:

 

I<<In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 20/03/2008 è emerso che la stessa, pur sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa; la beneficiaria ha lucidamente ammesso la gravità della situazione in cui si trova concordando nella nomina del figlio G. [V.] come suo amministratore di sostegno dotato di pieni poteri sostitutivi.

5. Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in Suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva.

Considerato e ritenuto

6. Sempre in data 20/03/2008 sono state acquisite informazioni attraverso l’interrogatorio del ricorrente, che ha ribadito le domande proposte col ricorso, nonché della figlia della beneficiaria A. [V.] che ha concordato nel procedimento e nell’attribuzione al fratello Guido [V.], dichiaratosi disponibile, dell’incarico di amministratore di sostegno della madre.

7. La persona, già lo si è detto, ha espresso adesione cosciente tanto rispetto alla attivazione dell’istituto quanto alla designazione della persona dell’amministratore.

8. Non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’introduzione nell’ordinamento di quello generale dell’amministrazione di sostegno.

9. Mentre non si danno controindicazioni alla designazione come amministratore di G. [V.] le acquisizioni istruttorie inducono a ritenere che si tratti di soggetto più che idoneo per sopperire alle esigenze di vita ed economiche della persona e per porre in essere ogni iniziativa utile per la sua tutela.

10. Natura e finalità dell’incarico consigliano di attribuirlo, allo stato, a tempo indeterminato.

11. La peculiarità della fattispecie sia soggettiva – natura delle disabilità – che oggettiva – modestia delle consistenze economiche disponibili – suggerisce di disporre, per la più efficace protezione della persona, ablazione della sua capacità di agire per tutti i negozi e gli atti economico-patrimoniali di straordinaria amministrazione, per quelli di ordinaria amministrazione il valore del cui oggetto superi l’importo di euro 30,00 nonché per ogni prelievo di denaro qualsivoglia ne siano modalità e importo.

Il Pubblico Ministero, notiziato, non e’ intervenuto all’udienza

 

P.Q.M.

Nomina il Sig. G. [V.] nato ad [omissis] il [omissis]/1964 e residente in [omissis], Via [omissis]

amministratore di sostegno di M. T. [DL] nata ad [omissis] il [omissis]/1959 e residente in [omissis] Via [omissis]

con le seguenti prescrizioni:

a) L’incarico è a tempo indeterminato.

b) All’amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria, le seguenti operazioni:

– riscossione della pensione rilasciando quietanza;

– versamento di queste rendite nel conto corrente bancario intestato alla persona e rispetto al quale vengono attribuiti all’amministratore pieni poteri di gestione ordinaria;

– utilizzo delle rendite per le esigenze ordinarie tutte della persona nell’importo mensile che l’amministratore riterrà necessario per il soddisfacimento delle esigenze stesse lasciando nella libera disponibilità della persona la somma settimanale di euro 80,00;

– assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

– presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

– presentazione della eventuale dichiarazione dei redditi e compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale;

– attuazione di ogni incombente volto a risolvere le posizioni debitorie della beneficiaria.

c) L’amministratore di sostegno dovrà riferire per iscritto al Giudice Tutelare, allegando rendiconto, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno circa l’attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della persona.

d) Disposta ablazione della capacità di agire della persona per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, per quelli di ordinaria amministrazione il valore del cui oggetto superi l’importo di euro 30,00 e infine, per ogni prelievo di denaro qualsivoglia ne siano modalità e importo, si rammentano all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

e) La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.

Decreto esecutivo per legge.

Modena, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE – GIUDICE TUTELARE

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Diana Perego

    Egr. Avv.Minardi,
    vorrei chiederLe, se possibile un informazione in merito a un’annosa questione che riguarda mio padre.
    Da 4 anni sono stata nominata Ads in seguito a ictus.
    Dovendo fare una valutazione del suo patrimonio, ho purtroppo, scoperto che non possedeva alcuna somma di denaro, se non una pensione minima di 600€, il problema è che per 40 anni è stato titolare di una grossa azienda che oltre ad uno stipendio di circa 20.000€ gli rendeva degli utili non indifferenti.
    Dagli e/c rinvenuti ho potuto constatare che nell’arco di 15 anni ha sperperato circa 4.000.000€!!!
    Ora si ritrova in gravissime difficoltà economiche e vorrei sapere se è possibile chiedere un’interdizione retroattiva per prodigalità e richiedere tutte le somme da lui regalate ad amici e parenti.
    Mi sono già rivolta ad altri suoi colleghi nella speranza di recuperare quanto elargito, ma nessuno è stato in grado di aiutarmi.
    possibile non ci sia una strada da percorrere?
    Quella della prodigalità è l’ultima soluzione che sto valutando.
    Nella speranza di una sua cortese risposta Le porgo cordiali saluti.
    Diana Perego



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