n. (…)/ R.V.G.
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
3^ sezione civile
La Corte d’Appello di Venezia, 3^ sezione civile, riunita in camera di
consiglio e così composta:
Dott. Oreste CARBONE Presidente rel.
Dott. Mauro BELLANO Consigliere
Dott. Patrizia PUCCINI Consigliere
nel procedimento ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., promosso con
reclamo depositato il 24 settembre 2007
da:
F.A., rappresentato e difeso dagli avvocati (…), anche domiciliatari, per
mandato a margine del reclamo
contro:
F.I., rappresentata e difesa dall’avvocato (…), elettivamente domiciliata
presso l’avvocato (…), per mandato a margine della memoria difensiva
depositata il 14 novembre 2007, ammessa al gratuito patrocinio con
delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Padova del (…)
In punto: Reclamo ex art. 708, quarto co. c.p.c.
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Il reclamante ha impugnato l’ordinanza, in data 19.7.2007, del Presidente del
Tribunale di Padova eccependo, preliminarmente, la nullità della
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notificazione del ricorso introduttivo che ha assunto avvenuta a mani della
moglie, essendo egli venuto a conoscenza del procedimento solo in
occasione della notifica del verbale contenente i provvedimenti provvisori;
nel merito, in via subordinata, ha dedotto che la determinazione di assegno a
suo carico, nella misura di € 200,00 mensili a beneficio della donna e di €
400,00 mensili, a favore del figlio, appare ingiustificata, in considerazione
dell’effettiva entità dei suoi introiti mensili (circa 900 euro al mese),
dell’esistenza degli oneri correlati al mutuo acceso per l’acquisto della casa
coniugale (pressocché pari agli emolumenti indicati) mentre la moglie
manterrebbe l’integrale disponibilità dello stipendio incassato, soggiungendo
che altri prestiti da rimborsare gravano sul bilancio familiare, per nulla
sorretto dalla contribuzione della F.; con riguardo, poi, all’assegnazione della
casa familiare, il reclamante ha sostenuto che la richiesta formulata dalla
donna – la quale aveva preannunciato di voler reperire alloggio in locazione,
intendendo evitare il protrarsi della vicinanza con i suoceri, dimoranti nello
stesso edificio – gli imporrebbe la ricerca di un’abitazione da locare, con
costi insostenibili, in relazione ai suoi introiti mensili e che, in riferimento
all’affidamento del minore, gli impegni lavorativi della F. e la probabile
esistenza di una relazione extraconiugale della stessa costituiscono altrettante
controindicazioni alla soluzione adottata;
in ordine al profilo preliminare la Corte, ritenuto indispensabile accertare la
corretta instaurazione del contraddittorio, condizionante anche la rituale
adozione dei provvedimenti presidenziali, sulla base delle difese in proposito
svolte dalla F., ha disposto un approfondimento istruttorio, tendente a
verificare l’avvenuta ricezione del ricorso, da parte del destinatario;
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dalle dichiarazioni rilasciate da D.P., sedicenne figlia della resistente, è
emersa la sostanziale conferma della versione di quest’ultima, dal momento
che la giovane ha riferito che, probabilmente nel maggio dello scorso anno
[la notifica risulta avvenuta il 14 giugno del 2007], al suo rientro dalla
scuola, la madre ebbe a mostrarle dei frammenti di carta trovati dalla donna
in un cestino, dei quali si tentò la ricomposizione e la lettura, constatando
che si trattava della richiesta di “divorzio” e che il F., al suo ritorno a casa,
ribadì non interessargli, gettandoli nuovamente dove erano stati rinvenuti: le
dichiarazioni riassunte, corroborate dalla produzione dei predetti frammenti,
effettuata dall’odierna resistente, indurrebbero, dunque, a ritenere verosimile
la versione prospettata;
tuttavia la Corte, ulteriormente approfondita la questione, ritiene di dover
giungere a conclusioni diverse, svincolate dalle acquisizioni illustrate;
è pacifico che la notificazione dell’atto a mani di persona in conflitto
d’interessi con il notificante determini l’invalidità della formalità (sul punto,
con riguardo a fattispecie identica alla presente, Cass., 851/1976, nonché, più
in generale, 5785/1986, 8826/1987, 5452/1998, 12413/2004) ed è altrettanto
incontroverso che la relativa, eventuale sanatoria possa essere realizzata – in
difetto di tempestiva costituzione del destinatario – esclusivamente attraverso
un atto di natura processuale e non mediante un dato che tale natura non
rivesta, dal momento che, con specifico riguardo alla nullità della
notificazione dell’atto introduttivo, lo scopo di tale adempimento deve
individuarsi nella conoscenza legale e non in quella di fatto dell’atto
medesimo (in giurisprudenza, tra le altre, Cass., 8777/1995, 4794/2006):
conseguentemente, nella prospettiva di cui all’art. 156, ultimo comma, del
codice di rito, alla circostanza addotta e comprovata dalla F. non può
attribuirsi efficacia sanante, in difetto della costituzione dell’avversario
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(attivatosi solo successivamente all’adozione dei provvedimenti
presidenziali);
è necessario, dunque, interrogarsi sugli effetti di tale invalidità, in funzione
dell’impugnazione proposta e, ad avviso della Corte, ove il rilievo dei fatti
accertati in sede di reclamo sia tale da escludere la costituzione di un rituale
rapporto processuale, per effetto del vizio radicale che attiene alla
instaurazione del contraddittorio, la conseguenza non potrà che essere la
revoca dei provvedimenti provvisori;
l’ulteriore effetto della nullità constatata e dei suoi riflessi sulle fasi
successive del procedimento, peraltro, non si traduce, secondo l’opinione
della Corte, nelle rimessione del procedimento al Presidente, dal momento
che deve ritenersi che, nonostante l’invalidità riscontrata, restino fermi, nel
provvedimento compromesso dal vizio originario rilevato, le determinazioni
di impulso processuale ivi contenute e dunque quelle che stabilivano la
fissazione dell’udienza davanti al G.I., al quale, in definitiva, competeranno
le determinazioni occorrenti, alla luce delle iniziative processuali del F.,
nella fase ulteriore di primo grado;
sussistono giusti motivi, attesa la novità della questione, per compensare
integralmente le spese della presente fase
P.Q.M.
Revoca, per i motivi sopra esposti, i provvedimenti provvisori presidenziali
adottati, in data (…), dal Presidente f.f. del Tribunale di Padova, nel
procedimento n. (…) R.G. di quell’Ufficio, pendente tra I.F. ed A.F.
Compensa interamente, tra le parti, le spese della presente fase.
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Si comunichi.
Venezia, 7 aprile 2008.
Il Presidente est



Ottima spiegazione. Complimenti come sempre.