Il coniuge in regime di comunione legale dei beni è capace a testimoniare nelle controversie che hanno ad oggetto i proventi dell’attività separata dell’altro?
La risposta è negativa. Il caso è questo.
Tizio cita Caio per vedersi pagata un’opera. Unico teste è la moglie dell’attore. Il Giudice di Pace accoglie la domanda, sulla base della testimonianza, nonostante l’eccezione di incapacità sollevata dalla difesa del convenuto, che ricorre in Cassazione.
La Cassazione accoglie il ricorso.
Osserva la Suprema Corte (sent. 10398/2008) che il regime ex art. 177 c.c., comma 1, lett. c) comporta l’acquisizione al patrimonio comune dei proventi delle attività separate di ciascuno dei coniugi e, dunque, del corrispettivo dell’opera che l’attore assumeva aver compiuto per conto del convenuto.
Pertanto, la moglie aveva un interesse, considerato che l’esito positivo della lite per il marito si sarebbe tradotto in un incremento del suddetto patrimonio (sulla sussistenza di tale incapacità, ex art. 246 c.p.c., nei casi in cui siano in discussione entità patrimoniali riguardanti detta comunione e sull’insussistenza di alcun profilo di incostituzionalità del combinato disposto tra tale articolo e l’art. 150 c.c., v. la sentenza n. 62/1995 della Corte Costituzionale, oggetto di pertinente richiamo nel motivo di ricorso).
La S.C. osserva poi che alla fattispecie in esame non si applicava il principio affermato dalla sentenza n. 4532/04, che ha escluso la sussistenza della suddetta incapacità nei casi in cui la testimonianza del coniuge in regime di comunione sia resa nell’ambito di controversie riguardanti l’esercizio di attività imprenditoriali svolte dall’altro coniuge, sul rilievo che, ai sensi dell’art. 178 c.c., l’acquisizione alla comunione dei relativi beni o incrementi dell’impresa si verifica solo nei casi di sussistenza all’atto dello scioglimento di quest’ultima.
Nel caso in esame, infatti, non risultava, dal contesto della sentenza impugnata o da deduzioni ammissive contenute nel ricorso di legittimità, che il corrispettivo preteso dall’attore, per l’opera che assumeva aver compiuto per conto del convenutoci riferisse a prestazione resa nell’esercizio di attività imprenditoriale, sicchè si è ritenuta applicabile la previsione generale di cui al già citato art. .177 c.c., comma 1, lett. c).
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