Incidente stradale subito dal minore durante la gita scolastica: il rito del lavoro si applica anche nei confronti del Ministero dell’Istruzione?

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Interessante questione.

Nel corso di una gita scolastica, un minore viene investito da una autovettura, mentre era sottoposto alla sorveglianza delle insegnanti.

I genitori propongono unitariamente, nelle forme del ricorso ex art. 3, l. 21 febbraio 2006, n. 102, e dunque col rito previsto per i sinistri stradali, domande risarcitorie tanto nei confronti del proprietario, del conducente e dell’assicuratore del veicolo investitore, a norma dell’art. 2054 c.c., quanto delle due insegnanti e del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, deducendo l’inadempimento delle insegnanti stesse riguardo all’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questo comunque fruiva della prestazione scolastica.

Ma è possibile trattare con il rito del lavoro anche le domande spiegate contro le insegnanti e il Ministero?

Il Tribunale di Salerno (27/11/2007) risponde negativamente per i seguenti motivi.

  • l’ipotesi di più domande contro soggetti diversi, legate soltanto da cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c. – espressione della c.d. connessione per “coordinazione“, – non è compresa nell’ambito di applicazione dell’art. 40 comma 3 c.p.c. (introdotto dall’art. 5 l. n. 353/1990);
  • non si può infatti ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell’attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione;
  • nel caso contrario sarebbe violato il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’art. 25 cost.
  • dunque, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all’art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c

Per questi motivi, il Tribunale ha separato la domanda relativa al sinistro stradale da quella proposta per far valere la responsabilità degli insegnanti nonché del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA.

TRIBUNALE DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice
visti gli atti del proc. N. 1046/07 proposto da C. P. e P. A., genitori esercenti la potest parentale sul minore M. P., nei confronti di R. R. ed altri, sciogliendo la riserva di pronuncia inordine alla questione pregiudiziale attinente al rito da seguire nel prosieguo del giudizio, osserva quanto segue.

La domanda narra che il minore, nel corso di una gita scolastica organizzata in Sicilia dal Liceo Statale Regina Margherita di Salerno, del quale il M. P. era allievo, aveva subito in Siracusa il 23 aprile 2005 un investimento da parte di autovettura di proprietà di R. R., condotta da F. R. ed assicurata per la R.C.A. dalla FONDIARIA SAI; il tutto mentre il minore era sottoposto alla sorveglianza delle insegnanti del Liceo Regina Margherita M. C. e M. G., che avevano accompagnato la scolaresca in gita. Gli attori hanno proposto unitariamente, nelle forme del ricorso ex art. 3, l. 21 febbraio 2006, n. 102, e dunque col rito previsto per i sinistri stradali, domande risarcitorie nei confronti tanto di proprietario, conducente ed assicuratore del veicolo investitore, a norma dell’art. 2054 c.c., quanto delle due insegnanti e del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, deducendo l’inadempimento delle insegnanti stesse riguardo all’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questo comunque fruiva della prestazione scolastica. L’Avvocatura dello Stato, costituendosi per il Ministero, ha chiesto la separazione delle distinte domande risarcitorie.
È facile allora considerare come la domanda proposta nei confronti del Ministero e delle due insegnanti non rientri in alcun modo nell’ambito applicativo dell’art. 3 l. n. 102 del 2006.
Deve all’uopo dunque evidenziarsi come l’ipotesi di più domande contro soggetti diversi, legate soltanto da cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c. – espressione della c.d. connessione per “coordinazione”, in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è perciò sempre possibile con l’unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati – non sia compresa nell’ambito di applicazione dell’art. 40 comma 3 c.p.c. (introdotto dall’art. 5 l. n. 353/1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell’attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’art. 25 cost. In pratica, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all’art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c (Cassazione civile , sez. I, 19 gennaio 2005, n. 1084; Cassazione civile , sez. I, 25 marzo 2003, n. 4367; Cassazione civile sez. lav., 19 dicembre 1996, n. 11390; Cassazione civile sez. lav., 28 dicembre 1994, n. 11224; nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale Salerno, 22 dicembre 2006, sez. I, in Juris data).
Va ritenuta quindi preclusa la trattazione simultanea delle due domande e piuttosto evidenziata la necessità di separare la domanda relativa al sinistro stradale, instaurata contro R. R., F. R. e la FONDIARIA SAI (la quale va altresì rimessa al Presidente del Tribunale per l’eventuale designazione di altro Giudice istruttore appartenente alla Sezione tabellarmente competente per la cause relative ai sinistri stradali) dalla domanda dagli stessi attori proposta per far valere la responsabilità degli insegnanti M. C. e M. G., nonché del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (in ordine alla quale va disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., ferme restando le preclusioni ormai già maturate, e fissata udienza per la trattazione della causa al 18 aprile 2008).
Pertanto, il Giudice

ordina

1) la separazione della domanda proposta da C. P. e P. A., genitori esercenti la potestà parentale sul minore M. P., nei confronti di R. R., F. R. e la FONDIARIA SAI, mediante formazione di autonomo fascicolo d’ufficio, da trasmettersi al Signor Presidente del Tribunale per la sua eventuale assegnazione alla Sezione tabellarmente competente in ordine alle controversie sui sinistri stradali;

2) ordina ex art. 427 c.p.c. il passaggio dal rito speciale al rito ordinario per la domanda proposta da C. P. e P. A., genitori esercenti la potestà parentale sul minore M. P., nei confronti di M. C. e M. G., nonché del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, e fissa udienza per la trattazione della causa al 18 aprile 2008
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Salerno, 27 novembre 2007


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


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