In caso di preliminare con effetti anticipati, se il definitivo non viene stipulato, si può ottenere la restituizione del bene attraverso una possessoria?

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Il Tribunale di Modena risponde negativamente alla domanda, atteso che i rimedi sono quelli contrattuali.

Difatti solo ove la parte abbia dichiarato di voler tenere il bene uti dominus, opponendosi all’altrui richiesta restitutoria ed allegando il proprio preteso possesso, è invocabile la tutela prevista dall’art. 1168 c.c. (Cass. 4 giugno 1992, n. 6906; Cass. 17 luglio 1969, n. 2657). è possibile esperire l’azione possessoria.

Tribunale Modena, 30 aprile 2008, sez. II
r.g. 2338/2008 Il g.d.

sciogliendo la riserva assunta osserva quanto segue:

I. gli istanti hanno richiesto la reintegra nel possesso di un appartamento di loro comproprietà posto a Bomporto, via [omissis], nel quale la [C.] veniva immessa in via anticipata, in forza di contratto preliminare (c.d. ad effetti anticipati) sottoscritto dalle parti il 9 giugno 2007, senza che in seguito venisse poi sottoscritto il contratto definitivo, assumendo nel rifiuto di restituzione la configurabilità di un atto di spoglio.
II. Il ricorso è inammissibile, dato che in tal caso l’unica tutela invocabile è quella contrattuale, essendo esercitabile l’azione di restituzione.
Come ha eccepito la difesa di controparte, nella specie non è configurabile alcun atto di spoglio compiuto dalla [C.], dato che l’immissione nel possesso dell’appartamento fu oggetto di specifica pattuizione contrattuale in previsione della futura conclusione di contratto definitivo di compravendita.
In particolare, con riferimento al godimento di immobile in forza di comodato, si insegna che: “il detentore qualificato, quale il comodatario, che detiene la cosa in forza di un titolo contrattuale nel proprio interesse, non commette spoglio se, una volta esauritosi il rapporto contrattuale che legittima la sua detenzione, invitato a restituire il bene, opponga un rifiuto, rilevando tale comportamento soltanto sul piano dei rapporti contrattuali, con la conseguenza che il comodante resta abilitato ad agire non con l’azione di spoglio ma con l’azione di restituzione fondata sull’estinzione del contratto” (Cass. 11 gennaio 1993, n. 178).
Il principio è stato ribadito con riferimento alla possesso di un fondo rustico conseguito in forza di contratto agrario di affitto (Cass. 21 maggio 1992, n. 6134; Cass. 29 marzo 19995, n. 3700) e di un appartamento concesso in locazione (Cass. 29 maggio 2003, n. 8628).
Solo laddove il possessore manifesti la volontà di possedere la cosa uti dominus, opponendosi all’altrui richiesta restitutoria ed allegando il proprio preteso possesso, è invocabile la tutela prevista dall’art. 1168 c.c. (Cass. 4 giugno 1992, n. 6906; Cass. 17 luglio 1969, n. 2657).
Ma non è questo il caso, dato che la difesa della convenuta è fondata su pretesi inadempimenti contrattuali posti in essere dai promittenti alienanti.
Da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso, stante la sua inammissibilità, con ogni conseguenza sotto il profilo delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;
dichiara tenuti e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi euro 3.500 (di cui euro 42 per anticipazioni; euro 1.500 per diritti ed il residuo per onorario), oltre accessori come per legge e spese generali.
Modena, 30 aprile 2008
Si comunichi
Il g.d.
(dott. Roberto Masoni)


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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