Con sentenza del 10 aprile 2008 il Tribunale di Bari si è allineato all’oreintamento della Suprema Corte secondo cui la capacità a testimoniare non viene riacquistata per l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto, quale la prescrizione o la transazione.
Difatti, l’ incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell’interesse previsto dall’art. 246 c.p.c. come causa di incapacità a testimoniare (in termini Cass. n. 13585/2004; Cass. n. 14693/2002; Cass. n. 703/2002).
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