La risposta è affermativa a condizione che il secondo giudice accerti:
- che il giudizio sia stato riassunto nei termini stabiliti dalla citata norma;
- che la comparsa di riassunzione abbia il contenuto prescritto dall’art. 125 disp. att. c.p.c.
Nella fattispecie decisa dalla Corte il ricorrente aveva adito il Tribunale che, però, si era dichiarato incompetente. Il giudice di pace, adito in seconda istanza, dichiara la tardività del ricorso in relazione all’originario termine di impugnazione dell’ordinanza ingiunzione.
La Corte di Cassazione cassa la sentenza, non avendo il giudice di pace accertato le due condizioni sopra citate.
Cassazione civile , sez. I, 28 settembre 2006, n. 21044
Fatto
Con ordinanza del 29/11/2001 il giudice di pace di Bergamo dichiarava inammissibile per decorrenza del termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, l’opposizione proposta da N.O. con ricorso depositato in data 28/11/2001 avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Bergamo per violazione al codice della strada notificata il 09/10/2001.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione N.O., deducendo due motivi di censura.
La Prefettura non ha svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
Con il primo motivo N.O. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Lamenta che il giudice di pace non abbia considerato ai fini della tempestività del ricorso, sebbene fosse stato dedotto con l’atto di opposizione, la precedente opposizione proposta nei termini avanti al Tribunale di Bergamo, funzionalmente incompetente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 19990, art. 3, comma 4, lamentando che il giudice di pace non abbia ritenuto scusabile il ritardo nella proposizione del ricorso al giudice competente, pur essendo dipeso dall’incertezza legislativa e giurisprudenziale esistente in materia sulla individuazione del giudice competente.
Il ricorso va accolto nei limiti che saranno qui di seguito precisati.
In primo luogo deve essere disattesa la tesi espressa con il secondo motivo di ricorso, risultando dal provvedimento opposto ed avendone dato implicitamente atto lo stesso ricorrente (pagg. 7 e 8 del ricorso) che l’ordinanza-ingiunzione conteneva l’indicazione del termine e dell’autorità (giudice di pace) avanti alla quale era consentito ricorrere.
A fronte di tali corrette indicazioni deve ritenersi assolto l’onere incombente alla P.A. (vedi C. Cost. n. 86 del 1998), mentre è da escludere che i dubbi manifestati in proposito dal ricorrente sulla base dei supposti mutamenti legislativi o giurisprudenziali ovvero in relazione alla mancanza di una risposta tempestiva della stessa Amministrazione possano essere assimilati alla diversa ipotesi di una loro omessa indicazione.
Rimane il problema dell’effetto impeditivo della decadenza prospettato dal ricorrente in relazione alla tempestività del ricorso avanti a giudice incompetente (Tribunale di Bergamo).
A tal fine la risposta va ricercata nell’istituto della “traslatio iudicii” previsto dall’art. 50 c.p.c., la cui funzione è proprio quella di far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice incompetente.
La sua applicabilità – vale a dire per stabilire se avanti al giudice competente sia proseguito il processo originario ovvero se ne sia stato instaurato uno nuovo – richiede però che venga preventivamente accertato se il giudizio sia stato riassunto nei termini stabiliti dalla citata norma e se la comparsa di riassunzione abbia il contenuto prescritto dall’art. 125 disp. att. c.p.c. Al riguardo giova osservare, con particolare riferimento al requisito previsto dal comma 1, n. 3, di tale ultima disposizione in base alla quale la comparsa deve contenere “il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio”, che ai fini della validità dell’atto riassuntivo non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande delle parti in modo specifico, essendo sufficiente che sia richiamato – senza necessità di un’integrale e testuale riproduzione – l’atto introduttivo in modo che risulti determinabile “per relationem” il contenuto della comparsa di riassunzione e che sia indicato il provvedimento in forza del quale è stato proposto l’atto di riassunzione medesimo (Cass. 18170/04).
Valuterà pertanto il giudice di rinvio, sulla base della opposizione proposta avanti al giudice di pace e degli atti del giudizio avanti al Tribunale di Bergamo, se il presente giudizio possa considerarsi, in applicazione del richiamato principio, una continuazione del precedente ovvero un nuovo e separato procedimento, ormai precluso per il mancato rispetto del termine.
L’impugnato provvedimento deve essere pertanto cassato con rinvio, anche per le spese, al giudice di pace di Bergamo, in persona di altro magistrato, che si uniformerà al principio sopra esposto, interpretando l’atto introduttivo del presente giudizio ai fini sopra indicati.
P.Q.M
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie per quanto di ragione il ricorso.
Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Bergamo in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2006

Gentile Collega,
nel caso di riassunzione di un ricorso avverso ordinanza ingiunzione per il quale il GdP si è dichiarato territorialmente incompetente cancellando la causa dal ruolo e concedendo termini per riassumere dinanzi all’ufficio competente, come posso rispettare i termini del 125 disp. att.?
In realtà, infatti, non posso indicare un’udienza, né calcolare termini ex art. 163 bis, né formulare l’avviso a costituirsi. Quid juris? Come formulare la riassunzione senza incorrere in un vizio?
@Paolo: io depositerei il ricorso presso il giudice indicato come competente