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Capita spesso che durante le operazioni peritali le parti consegnino al CTU documentazione varia.
Ma è legittima questa prassi?
La risposta è NO.
Lascio al Tribunale di Roma (sent. 19 dicembre 2006), spiegare perchè.
Omissis.
5.1. Risulta dalla stessa relazione di consulenza che l’ausiliario, per fornire le proprie valutazioni, ha esaminato documenti non solo tardivamente prodotti, ma nemmeno mai sottoposti all’esame di questi Tribunale.
E’ opportuno ricordare, a questo riguardo, che il materiale sul quale il c.t.u. può fondare le proprie osservazioni deve essere il medesimo sul quale il giudice fonderà poi la sua decisione. Sarebbe infatti inconcepibile che una prova, inutilizzabile dal giudice, potesse essere utilizzata dal c.t.u., per raggiungere conclusioni che possano rifluire nella motivazione della sentenza.
Pertanto, in materia di prova documentale, quel che è inutilizzabile per il giudice, è del pari inutilizzabile per il c.t.u.. Ne consegue che i documenti prodotti dalle parti in modo irrituale, non potendo essere utilizzati dal giudice, non possono esserlo neanche dal c.t.u..
Deve perciò ritenersi non corretto l’operato del consulente il quale accetti, esamini, e ponga a fondamento della relazione la documenta-zione che l’avvocato, o la stessa parte sostanziale del processo, gli abbia consegnato brevi manu, al momento stesso delle indagini peritali.
Questa prassi è scorretta sia da un punto di vista formale, sia da uno sostanziale.
5.1.1. Formalmente, tale prassi è scorretta perché:
(a) l’art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali;
(b) l’art. 194 c.p.c. consente al c.t.u., ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti chiarimenti, non di racco-gliere da esse prove documentali;
(c) nel rito civile applicabile ratione temporis al presente giudizio, è previsto un rigido sbarramento per le deduzioni istruttorie, superato il quale non è più possibile alcuna produzione documentale (art. 184, vecchio testo, c.p.c.). E poiché i termini per la produzione dei mezzi di prova, previsti dal citato art. 184 c.p.c., sono espressamente qualificati perentori dal comma 2 dell’art. 184 c.p.c., ne discende che:
(c’) la violazione di essi è rilevabile d’ufficio;
(c”) la violazione di essi non può essere sanata dall’acquiescenza delle parti.
Pertanto, nel rito civile, una volta maturata la preclusione di cui all’art. 184 c.p.c., qualsiasi produzione documentale (ivi comprese quella destinata al c.t.u.) è irrituale, e l’irritualità va rilevata d’ufficio: diversamente, e cioè ammettendo la possibilità per le parti di fornire al c.t.u. documenti che si sarebbe dovuto produrre nel termine ex art. 184 c.p.c., si perverrebbe di fatto ad un aggiramento, peggio, ad una interpretatio abrogans di tale ultima norma (così Trib. Roma 28 ottobre 2002, Maggi c. Vendetti, inedita; Trib. Roma 13 ottobre 2002, Esposito c. Baldanza, inedita). Si consideri del resto che, se si aderisse all’opinione qui contestata, la parte la quale ha omesso di produrre un determinato documento nel termine ex art. 184 c.p.c., potrebbe “sanare” la preclusione già maturata in suo danno consegnando il medesimo documento al c.t.u.: con il che è evidente che il sistema delle preclusioni perde sostanzialmente di valore e significato.
Aggiungasi che tale possibilità, se ammessa, potrebbe porgere il destro a pratiche poco rispettose del canone di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c.: così, ad esempio, la parte potrebbe deliberatamente decidere (fidando nella imminente nomina del c.t.u.) di non depositare alcun documento nel termine ex art. 184 c.p.c., e di compiere tutte le produzioni documentali nel corso delle operazioni peritali, al fine di rendere più difficoltosa la difesa della controparte.
5.1.2. Dal punto di vista sostanziale, poi, tale prassi è scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documen-to consegnato al c.t.u..
Su tale questione la Corte di cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il c.t.u. non può esaminare documenti non ritualmente prodotti in giudizio, e che, se il c.t.u. esamina documenti irritualmente prodotti, e le sue conclusioni vengono recepite dal giudice, la sentenza deve ritenersi viziata nella motivazione (ex multis, Cass. 26-10-1995 n. 11133, in Foro it. Rep. 1995, Consulente tecnico, 16; per la giurisprudenza di questo tribunale, nello stesso senso, si vedano Trib. Roma 28.4.2002, Tolomeo c. Fazzari; Trib. Roma 28.10.2002, Maggi c. Vendetti, inedita; Trib. Roma 29.6.2002, Canini c. Scibelli, tutte inedite).
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su una causa d’urgenza (frana attiva che ha investito un capannone a valle ), il CTU ha limiti di tempo per dare risposta ai quesiti del giudice, o può rimandare indefinitamente? Se il danno nel frattempo si aggrava il CTU è responsabile (è passato un anno e il fabbricato ora è totalmente inagibile)? l’avvocato può richiedere un intervento del giudice?
@daniele59: domanda interessante. Il CTU deve rispondere entro il termine fissato dal Presidente, salvo proroghe. Il ritardo in assenza di proroga costituisce comportamento illegittimo che può essere fonte di responsabilità e causa di danno. L’avvocato può certamente richiedere l’intervento del giudice.
Buonasera,
Le chiedo se le note critiche alla relazione del CTU possono essere redatte e consegnate a “doppia” firma del CTP e dell’avvocato della parte. Ovvero se nelle medesime note ci possa essere una premessa dell’avvocato, con eccezioni preliminari, ed a seguire le controdeduzioni tecniche del CTP. Il deposito delle note potrebbe essere contestato per una irregolarità? Ringraziando per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.
In fase di osservazioni alla bozza di relazione uno dei due CTP allega documenti che smentiscono le conclusioni del ctu. Tali documenti ovviamente non erano stati prodotti tempestivamente agli atti e depositandolì ora il principio del contraddittorio viene meno. Allo stesso momento Questi materiali cambierebbero le sorti della mia perizia. come procedere in tal caso? Confermo le mie conclusioni ma comunico cmq queste nuove circostanze nelle controdeduzioni?
Dipende dal tipo di documentazione. Non tutto è precluso.
Con atto di citazione parte attrice chiede risarcimento danni da fatto illecito ed a prova dell’entità del danno produce relazione del proprio CTP senza chiedere CTU . Rischia che la domanda venga respinta ?
@la ctu non viene considerata una prova, pertanto non si è verificata alcuna preclusione
Ho scelto come parte in causa di nominare me stesso come CTP, il Giudice nonostante due richiami non ha percepito la mia nomina. Come parte ho seguito tutte le operazioni peritali, adesso necessito di stilare una relazione tecnica per sottolineare errori CTU. Come posso fare?
la parte non può essere consulente di parte
Chiedo, se per legge un normale CTU del tribunale può fare il lavoro di un amministratore di condominio con partita IVA e C.Fiscale?
Grazie
Le osservazioni critiche del ctp equivalgono a dichiarazioni della parte? Per esempio, potrebbero considerarsi da controparte come un’ammissione di una data circostanza tecnica non menzionata in atti processuali dal relativo difensore?
sono liberamente apprezzabili
Buongiorno,
nel caso di costituzione tardiva in un ricorso ex art 702 bis, si può chiedere comunque la rinnovazione della ctu?
Grazie.
Buongiorno, in merito a una consulenza tecnica d’ufficio (famiglia), una delle parti non ha nominato il proprio CTP. Il deposito della bozza l’avvocato affida a un consulente esterno le osservazioni e le note critiche a tale bozza.
Può farlo?
Il CTU deve rispondere nonostante non sia il CTP nominato?