Dipende. Occorre infatti verificare se la prestazione d’opera sia resa nell’ambito di una attività imprenditoriale, oppure no.
- Nel primo caso, il coniuge può testimoniare, in quanto l’art. 178 c.c. dispone che i proventi entrano a far parte della comunione solo se sussistono all’atto dello scioglimento.
- Nel secondo caso, invece, poiché i proventi dell’attività separata del coniuge entrano a far parte della comunione ai sensi dell’art. 177 lett. c., sussiste la dedotta incapacità.
Per tale ragione la Cassazione ha cassato la sentenza che aveva ritenuto capace di testimoniare la moglie del prestatore d’opera, nella causa contro il committente, in quanto si trattava di attività non imprenditoriale.
Cassazione civile , sez. II, 22 aprile 2008, n. 10398
Fatto
Con citazione del 20.3.2001 B.N. convenne V. A. davanti al Giudice Di Pace di Bari, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 2.000.000, a titolo di corrispettivo insoluto di lavori di pitturazione, che assumeva essergli stati commessi dal convenuto e regolarmente eseguiti nell’abitazione del medesimo.
Costituitosi il V., contestava il fondamento della domanda, segnatamente eccependo di aver acquistato l’immobile in data 22.11.2000 dal B. e che i lavori di pitturazione, se pure eseguiti, risalivano ad epoca anteriore a tale trasferimento, per cui, non avendo egli dato alcun incarico al riguardo, non poteva risponderne;spiegava inoltre domanda riconvenzionale dell’importo di L. 2.000.000, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna, rispetto al termine pattuito dell’appartamento suddetto.
Espletati gli interrogatori formali delle parti e la prova testimoniale, mediante audizione della moglie dell’attore, sulla base della deposizione di costei, l’adito Giudice riteneva puntualmente provata la domanda e accoglieva, con condanna alle spese del convenutola cui riconvenzionale rigettava “in quanto infondata e priva di alcun supporto probatorio”.
Avverso tale sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimato non si è costituito.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 246, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentandosi, con richiamo alla sentenza n. 62 del 1995 della Corte Costituzionale, che il Giudice di merito abbia indebitamente posto a base dell’accoglimento della domanda la testimonianza della moglie dell’attore, nonostante ne fosse stata eccepita l’incapacità a testimoniare, per interesse in causa, derivante dal regime di comunione legale dei beni con detto coniuge, documentalmente provato.
Il motivo di ricorso, deducente la violazione di una norma processuale, ammissibile, essendo le sentenze di Giudici di Pace pronunziate secondo equità, come quella di specie, impugnabili per cassazione per siffatti motivi, come da costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 8074/02, 9799/00, 3256/01, S.U. n. 716/99).
La doglianza è anche fondata, rilevandosi, dall’esame degli atti del giudizio di merito (consentito dalla natura processuale della censura), che la testimonianza della moglie dell’attore, unica prova sulla quale si basa la decisione di accoglimento della domanda principale, è stata ammessa ed utilizzata dal Giudice di Pace, senza tener conto dell’espressa opposizione del difensore del V. (v.
verbali di udienze istruttorie del 25.1. e 22.2.02, memoria conclusionale del 6.5.02, richiamata nelle conclusioni finali rassegnate all’udienza del 31.5.02), il quale aveva dedotto l’incapacità della teste derivante dal regime di comunione legale dei beni con il marito, comprovato dalla prodotta copia di un atto pubblico (e, peraltro, ammessa dalla stessa teste prima di rendere la deposizione).
Tale regime, comportante ex art. 177 c.c., comma 1, lett. c), l’acquisizione al patrimonio comune dei proventi delle attività separate di ciascuno dei coniugi e, dunque, del corrispettivo dell’opera che il B. assumeva aver compiuto per conto del V., era tale da determinare un evidente interesse in causa della teste, considerato che l’esito positivo della lite per il marito si sarebbe tradotto in un incremento del suddetto patrimonio (sulla sussistenza di tale incapacità, ex art. 246 c.p.c., nei casi in cui siano in discussione entità patrimoniali riguardanti detta comunione e sull’insussistenza di alcun profilo di incostituzionalità del combinato disposto tra tale articolo e l’art. 150 c.c., v. la sentenza n. 62/1995 della Corte Costituzionale, oggetto di pertinente richiamo nel motivo di ricorso). Giova, altresì, precisare che alla fattispecie in esame non sembra attagliarsi il principio affermato dalla sentenza n. 4532/04 di questa Corte, che ha escluso la sussistenza della suddetta incapacità nei casi in cui la testimonianza del coniuge in regime di comunione sia resa nell’ambito di controversie riguardanti l’esercizio di attività imprenditoriali svolte dall’altro coniuge, sul rilievo che, ai sensi dell’art. 178 c.c., l’acquisizione alla comunione dei relativi beni o incrementi dell’impresa si verifica solo nei casi di sussistenza all’atto dello scioglimento di quest’ultima. Nel caso in esame, infatti, non risulta, dal contesto della sentenza impugnata o da deduzioni ammissive contenute nel ricorso di legittimità, che il corrispettivo preteso dall’attore, per l’opera che assumeva aver compiuto per conto del convenutoci riferisse a prestazione resa nell’esercizio di attività imprenditoriale, sicchè deve ritenersi applicabile la previsione generale di cui al già citato art. .177 c.c., comma 1, lett. c).
Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto.
Deve essere invece respinto il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia “omessa o apparente motivazione della sentenza in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”, considerato che l’argomentazione, posta a base del rigetto della suddetta domanda, secondo la quale la stessa era rimasta “priva di alcun supporto probatorio”, ancorchè sintetica, non può ritenersi del tutto carente, elusiva o meramente apparente (sì da consentire, nonostante la natura equitativa della decisione, l’impugnazione in sede di legittimità, per violazione delle norme, codicistiche e costituzionali, imponenti l’obbligo della motivazione:v., tra le altre, le già citate Cass. n. 8074/02, S.U. n. 716/99, nonchè Cass. 6385/01, 3607/99), essendo in sè sufficiente a dar conto del motivo di reiezione (mancata ottemperanza all’onere probatorio, nella specie incombente sul convenuto, attore in riconvenzionale) della domanda in questione, in un contesto nel quale non risulta, dalla narrativa della stessa sentenza – così come neppure nella presente sede, attesa la palese genericità del richiamo, contenuto nel mezzo d’impugnazione, alle addotte “argomentazioni” ed alla prodotta “documentazione” – quali prove fossero state fornite al giudicante. Ne consegue l’inammissibilità della censura, sotto il duplice profilo dell’improponibilità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, comunque, per evidente difetto di “autosufficienza”. La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo, con rinvio per nuovo esame ad altro magistrato dell’ufficio di provenienza, cui si demanda anche il regolamento, all’esito, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorsole rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolta censura e rinvia, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Bari, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008

Cosa deve intendersi in questo caso per “attività imprenditoriale” ?
Mi sembra del tutto evidente che debba essere ritenuta l’ammissibilità della testimonianza del coniuge quando si tratta di attività imprenditoriale svolta in forma societaria (es. società di persone).
Ma sarebbe ammissibile la testimonianza del coniuge in regime di comunione quando “l’attività imprenditoriale” è svolta individualmente (es. artigiano, piccolo commerciante, installatore di impianti elettrici, imbianchino) ?