L’art. 155 c.p.c. stabilisce che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. f), L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificato dall’art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
La norma si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
Ma se il termine è a ritroso, la scadenza è anticipata al venerdì?
Secondo alcuni giudici di merito la risposta è positiva (v. sentenza del Tribunale Milano 4/5/2007), ma detta interpretazione è stata smentita dalla Suprema Corte secondo cui
“L’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera f), l. 28 dicembre n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo”, Cassazione civile, sez. II, 04/01/2011, n. 182; id. 17103/2009; Corte appello Bari, 3984/2010.
Ho ottenuto un provvedimento del Tribunale di Palermo,qualche anno fa, che distringueva tra terminia ritroso fissati dal legislatore e termini fissati dal giudice. Per questi ultimi, ordinariamente stabiliti con scadenza non a ritroso come i vecchi 184 c.p.c. il giudice ha ritenuto tempestivo il deposito effettuato il lunedì. La scadenza del termine a ritroso ex 184 era fissata per domenica.
Il giudice ha accolto le argomentazioni della difesa relative alla inderogabilità del principio generale fissato dall’art. 155 c.p.c. in assenza di un termine a ritroso fissato dal legislatore.
Se può essere utile invio il provvedimento.
Cordialmente
Avv. Salvatore Ferrara
via Goethe n.1 90138 Palermo
Tel 091327851
Non mi trova concorde tale orientamento formatosi antecedentemente alla riforma della legge 51/2006 in quanto queste conclusioni non spiegherebbero la volontà del legislatore. La differenza tra termini a decorrenza successiva e quelli a ritroso è sorta proprio dalla mancata previsione specifica del comma 4 dell’art. 155. Ora il 5 comma di tale articolo specifica ” la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”
Gli atti processuali compiuti fuori udienza è senza ombra di dubbio la costituzione in giudizio. Intenzione del legislatore era quello di prorogare tutti i termini al giorno successivo non festivo ( un lunedì feriale per esempio).Anticipare la scadenza del termine a ritroso al venerdì feriale non fà altro che confermare l’orientamento antecedente e allora a cosa è servito giuridicamente aggiungere questo comma specifico, qual’era lo scopo se tutto è come prima?
Si dice che vi è una violazione al diritto di difesa dell’attore o ricorrente per vedersi ridotto il margine del termine per le proprie difese. Ma allora mi chiedo perchè l’attore può usufruire della proproga allungando i propri termini di costituzione, mentre il convenuto o resistente si deve vedere pregiudicata tale possibilità, anzi togliendogli due giorni utili per la propria difesa (sabato e domenica nei migliori dei casi? Tale orientamento a mio modesto parere comporterebbe una chiara violazione del diritto di difesa del convenuto e/o resistente e non dell’attore comportando anche una violazione dei principi costituzionali che in situazioni uguali, si prevedono conseguenze diverse. Infatti se la tardiva costituzione dell’attore porterebbe ad una mite pronuncia in rito di improcedibilità della domanda senza ulteriori conseguenze, considerare tardiva la costituzione del convenuto e/o resistente per una interpretazione restrittiva del 5 comma dell’art 155, senza concedergli la proroga al giorno seguente,comporterebbe una grave sanzione nle merito non permettendogli di esercitare qui il vero e proprio diritto di difesa per le decadenze previste dall’art. 167 c.p.c.nel rito ordinario, che ancora più gravi sarebbero nel rito del lavoro dove non sarà permesso introdurre mezzi istruttori, quindi causa quasi sicuramente segnata.
Pertanto lo scopo della novella, secondo il mio parere sta proprio nell’evitare il precedente orientamento giurisprudenziale restrittivo, la norma potrebbe altrimenti cadere anche sotto la scure della consulta per le differenze tra le parti in giudizio.
Grazie cordili saluti
Egr. collega Salvatore Ferrara Ti ringrazio per l’interessamento e se gentilmente potresti inviarmi il provvedmento che indichi a mezzo email o fax te nè sarei grato.
Ti saluto cordialmente
Avv. Antonino Garbato
Via Marconi, 49
80059 Torre del Greco (NA)
email avv.garbato@tiscali.it
tel./fax 0818811375
si confondono due problemi diversi. Uno è quello della scadenza a ritroso. Se cioè un atto scade dieci giorni prima di una certa data, debba essere depositato un giorno prima della scadenza quando essa cada di giorno festivo. Es. un atto scade dieci giorni prima dell’udienza del 15.10.08. Il 5.10.08 è domenica, se debba ritenersi scadente di sabato ovvero di lunedì. ALlora ha un senso che si consideri scadente di lunedì, per non pregiudicare il diritto di difesa.
Altro problema è se l’atto scade di sabato che è giorno lavorativo. Es: l’udienza è il 14.10 e l’atto scade dieci giorni prima, ovvero di sabato. Le cancellerie sono aperte. Perchè dovrebbe scadere di venerdì? In caso contrario, è possibile interpretare la norma ritenendo che debba scadere di lunedì?. La norma è formulata assai male ed andrebbe riformulata.
….sono, ahimè, incappato nella questione del calcolo dei termini a ritroso e della scadenza del termine nella giornata festiva…. Ed infatti, con udienza fissata per il giorno 15 ottobre 2008, ho provveduto a formalizzare la costituzione in giudizio (rito lavoro) il giorno 6 ottobre 2008, proprio perchè il giorno 5 era domenica. Ho subito l’eccezione di tardività della costituzione sollevata da controparte nel senso che il giudice ha, per l’appunto, ritenuto di applicare l’intepretazione più “restrittiva”, dichiarando la tardività della costituzione che, in tal modo (vista anche la nuova formulazione dell’art. 155 c.p.c., che ha esteso gli effetti previsti per la scadenza nella giornata di domenica anche al sabato) doveva a questo punto essere effettuata nella giornata di venerdì 3 ottobre (ben dodici giorni prima, quindi…).
Mi sembra censurabile l’applicazione automatica che, con facilità, viene effettuata di una regola che non trova fonte, neppure implicitamente, in alcuna norma del codice di procedura civile, giacchè le modalità di calcolo dei termini a ritroso e l’eccezione alla regola generale prevista dall’art. 155 c.p.c., IV co., non mi pare che siano in alcun modo stati previsti dal legislatore.
Al fine della proposizione di un’istanza di revoca del provvedimento e di una valutazione approfondita della questione, chiedo al Collega Avv. Salvatore Ferrara di Palermo se può gentilmente inviarmi, a mezzo fax ovvero posta elettronica, copia del provvedimento reso in senso a lui favorevole.
Grazie e saluti.
Avv. Giovanni Maria Casamento
viale delle Milizie, 76 – 00192 Roma
Tel. / Fax 0637515165
E-mail: g.casam@tiscali.it
Anch’io sono incappato nella stessa questione.Ringrazio il collega Ferrara se vorrà inviarmi copia del provvedimento.Cordialità.
Avv. Mario Napoleoni
Vis Due Giugno n°10
Tivoli
Cari colleghi, io ritengo che la norma abbia reso inderogabile la proroga in quanto dice espressamente “La proroga prevista dal Iv comma si applica altresì AI TERMINI (senza alcuna distinzionem tutti i termini)per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata del sabato”. Poi il sabato al VI comma è a tutti gli effetti lavorativi per lo svolgimento delle udienze e attività giudiziaria.
Allora io umilmente penso che il legislatore ha voluto aggiungere come giorno di udienza anche il sabato, che prima non lo era, e, se questa è la nuova interpretazione, è anche vero che ha voluto permettere la costituzione in giudizio per il lunedì (o dopo il giorno festivo) visto che si è riferito ai termini, senza specificazione alcuna tra termini a decorrenza successiva e termini a decorrenza a ritroso. Prima non vi era questo riferimetno ai termini e agli atti processuali svolti fuori udienza, Il quarto comma diceva e dice solo “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” Qui vi era ragion d’essere della menzionata e famosa distinzione, dato la fumosità del concetto.
Perchè specificare i termini e gli atti processuali svolti fuori udienza, se poi come facevamo prima del 1 marzo 2006 ci costituivamo per il convenuto e/o resistente il giorno prima del festivo come da cassazione? Del resto sarebbe paradossale per il convenuto in caso di molti giorni festivi, vedi per esempio le prossime feste natalizie, costituirsi molti ma molti giorni prima dei 10 o 20 consentiti, con chiara violazione, si, del diritto di difesa. Un cliente ti porta l’atto non scaduto il 25 dicembre e tu non puoi più costituirti tempestivamente perchè il 27 o addirittura il 28 se il 27 è domenica il termine a ritroso è scaduto.Un pò paradossale credo.
Saluti a tutti e grazie mille.
P.s.Io per ora sto creando lo scompiglio al Tribunale di Torre Annunziata; il magistrato è un anno che non decide rinviando e aspettando non sò cosa, e questa già è una vittoria. Se ho creato forti dubbi in proposito, forse le argomentazioni sono logiche? Ma chissà..!!!! Comunque se vi è cosa gradita, vi terrò informati.avv.Antonino Garbato
Stesso problema. Ho duienza domani e mi sono costituita il sabato con domanda riconvenzionale. Il giudice ha fissato la nuova udienza ma controparte nella sua costituzione ha ecceppito la tardività di costituzione e riconvenzionale. Domani discutiamo e pensavo di sollevare la questione di costituzionalità. Pregherei, chi ne è in possesso, di aver il provvediemnto dell’avv. Ferrara perchè potrebbe essere un argomento in più….n., fax 02865480
Cari colleghi è andata male anche a me, il Giudice mi ha dichiarato l’intmpestività della costituzione, in virtù di sentenza della Cassazione del 2008 fresca fresca.
Andrò di nuovo fino in Cassazione.
Ciao a tutti
da Dialoghi del diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione, Cedam, n. 3-4, 2008
Tribunale di Treviso, 5 agosto 2008 (data della decisione)
Con riferimento al rispetto dei termini che si computano a ritroso e che scadono
nella giornata di sabato, il coordinamento del quinto e del sesto comma dell’art. 155
del codice di procedura civile impone di considerare validamente ed efficacemente effettuato,
l’adempimento previsto, nella giornata di sabato.
(Omissis)
Con l’introduzione del comma quinto all’art. 155 c.p.c., il legislatore ha stabilito che qualora la
scadenza del termine ultimo per provvedere al compimento di «atti processuali svolti fuori dell’udienza
» (quali un deposito in cancelleria o una notificazione) coincida con un sabato, quella medesima
scadenza viene prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ed ha, quindi sostanzialmente
equiparato, almeno per questo aspetto, il sabato a qualsiasi altro giorno festivo.
Occorre precisare però che, stando ad un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi
sull’art. 155, comma 4o, c.p.c. (ma che per identità di ratio e presupposti è integralmente applicabile
anche alla norma in esame), detta proroga è destinata ad operare limitatamente ai termini processuali
a decorrenza successiva e non già anche con riferimento a quelli da computarsi a ritroso, con
la conseguenza che in quest’ultimo caso la scadenza coincide con un sabato non subirà alcun slittamento
(v. Cass. n. 19041/2003).
Infatti nella giornata di sabato, «che ad ogni effetto è considerata lavorativa» (art. 155, comma
6o c.p.c.), le cancellerie sono tenute ad assicurare almeno la ricezione degli atti in scadenza e gli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti svolgono regolarmente la propria attività, sicché non vi è alcuna
ragione per anticipare il dies ad quem al primo giorno precedente non festivo (conclusione alla quale
invece si è costretti a giungere quando la scadenza del termine da computarsi a ritroso coincida con
un giorno festivo).
Ciò permesso, la costituzione in cancelleria della convenuta effettuata sabato 19 aprile 2008 (1a
udienza fissata il 30 aprile 2008) appare tempestiva e la medesima non è incorsa in alcuna delle decadenza
previste per la costituzione tardiva.
(Omissis)
a mio giudizio, le proroghe del 155 c.p.c. si riferiscono ai soli termini a deorrenza successiva e non anche a quelli a ritroso.
Questo perché sono concepiti come strumenti a favore dell’onerato.
Applicarle ai termini a ritroso comporta lo stravolgimento della lettera dell’art. 155 c.p.c. (anzi, vuol dire applicare le proroghe al contrario, come delle “anteroghe”!!!) e della ratio, che è quella di agevolare e non intralciare chi ha l’atto in scadenza in quel giorno.
Del resto, il 155 c.p.c. quarto comma non si è mai applicato ai termini a ritroso.
Si depositava sabato la comparsa o la memoria di costituzione come conseguenza necessitata dalla chiusura dell’ufficio nel giorno di scadenza (la domenica) e perché il deposito al lunedì è tardivo (riduce il termine a difesa altrui, come da consolidato orientamento della cassazione).
Non si capisce perché si debba oggi applicare il comma V 155 c.p.c al contrario, dovendo depositare al venerdi anziché al sabato giorno di scadenza.
Badate bene che la tesi qui sostenuta non contrasta affatto con la consolidata giurisprudenza della cassazione.
Ed infatti, la Cassazione riteneva che le proroghe guardano in avanti (da domenica al non festivo successivo, di regola, lunedì) e non indietro (Cass., 19041/2003 e la recente del 2008).
La Cassazione non dice mai che l’anticipo al sabato della scadenza originaria alla domenica discenda dall’art. 155 c.p.c., essendo l’effetto discendente unicamente dalla chiusura dell’Ufficio per festività.
Ne consegue che la scadenza coincidente col sabato non subisce alcun slittamento (né all’indietro né in avanti), dovendosi il sabato considerare ad ogni effetto come lavorativo ai sensi del novellato art. 155 c.p.c.
Egr. Bartuc, la tua tesi è apprezzabile, ma secondo me sempre riferita ad una giurisprudenza anteriore alla riforma dell’art. 155 c.p.c. e all’aggiunta del V comma oltre all’ulteriore riferimento nella riforma del processo civile a luglio del 2009, in cui si è previsto l’applicabilità dell’art. 155 anche ai processi pendenti alla data del 1 maarzo 2006. E’ la legge, fonte primaria, che stabilisce che gli atti processuali compiuti fuori udienza scadenti nella giornata di sabato sono prorogati di DIRITTO al lunedì.Per me OGGI tale proroga è applicabile a tutti i termini come previsto dalla legge senza distinzione alcuna. Forse con la mia causa potrò rivolgermi alla Suprema Corte per confermare tale interpretazione, che si basa solo sul dato normativo dell’art. 155 V comma. Grazie un saluto a tutti e buon anno
Egr. Collega,
sono a porLe il seguente quesito: il termine per oppormi a decreto ingiuntivo scadeva nella giornata di sabato.
Considerandolo festivo, ho notificato la mia opposizone nella giornata di lunedì, quale giorno feriale immediatamente successivo.
Cortesemente Le chiedo: la mia opposizione è tempestiva o tardiva ?
Ringrazio e saluto cordialmente.
Le cancellerie debbono tenere aperte anche nella giornata di sabato, per consentire agli avvocati di porre in essere gli atti anche in quella giornata.
L’art. 155 c.p.c. novellato facultizza e non obbliga le parti al compimento dell’atto nel giorno lavorativo successivo (o precedente, id est: venerdi, per quelli a ritroso).
In questi termini si esprime il TAR Lazio,Sez. II, 19 marzo 2009, n. 2833.
“Inoltre, il compimento dell’atto nel giorno lavorativo successivo al sabato è evidentemente una facoltà e non un obbligo.
E la norma stessa prevede che “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
Tant’è che, in seguito alla novella, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la già citata deliberazione 2566/06 ribadiva la necessità di assicurare il mantenimento dell’apertura delle Commissioni nella giornata del sabato, per effetto dell’obbligo giuridico ex lege di assicurare agli interessati l’effettiva possibilità di compiere ogni attività giudiziaria secondo l’espressa disposizione legislativa”
Segnalo la seguente Sentenza, augurandomi che possa essere d’aiuto (ho un termine a ritroso che mi scade dopodomani che è sabato)…. Che faccio?
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Sentenza 22.07.2009, n. 17103
Integrale
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Collocamento ordinario – comunicazione dell’assunzione agli organi del collocamento – TERMINE perentorio cadente di SABATO – chiusura degli uffici amministrativi preposti a riceverla – proroga al primo giorno seguente non festivo – applicabilità – esclusione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe – Presidente
Dott. VIDIRI Guido – Consigliere
Dott. STILE Paolo – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14075/2006 proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FO. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO SALICETO 4, presso lo studio dell’avvocato RIZZO BARBARA, rappresentato e difeso dall’avvocato COCCIOLI SANDRO giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di MANDURIA, depositata il 29/12/2005 R.G.N. 217/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2009 dal Consigliere Dott. BALLETTI BRUNO;
udito l’Avvocato DE GIOVANNI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 429 del 20 giugno 2002 – con cui la DIREZIONE PROVINCIALE del LAVORO di Taranto aveva contestato, della Legge n. 689 del 1981, ex articolo 18 a FO. GI. (in qualita’ di imprenditore edile operante nel cantiere sito in (OMESSO)) la violazione della Legge n. 608 del 1996, articolo 9 bis (commi 1 e 2) e dell’articolo 9 bis (comma 3) cit. – il predetto FO.GI. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto – Sez. dist. di Manduria.
L’adito Giudice, con sentenza n. 18/2005 del 29 dicembre 2005, accoglieva la cennata l’opposizione annullando il provvedimento impugnato e condannando l’ente opposto al pagamento delle spese di
giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza la DIREZIONE PROVINCIALE del LAVORO di Taranto propone ricorso affidato a tre motivi.
L’intimato FO.GI. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente – denunciando “violazione della Legge n. 608 del 1996, articolo 9 bis, commi 1 e 2, in riferimento all’articolo 155, comma 1, 2 4 e 6” – censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Taranto erroneamente ritenuto che “il giorno di SABATO debba essere considerato giorno lavorativo ad ogni effetto”.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente – denunciando “violazione della Legge n. 608 del 1996, articolo 9 bis, comma 3, anche in riferimento della Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23 e dell’articolo 112 c.p.c.” – gradatamente censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili: a)”se in seno al giudizio di opposizione proposto avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa (della Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e segg.) trovi applicazione la regula iuris di cui all’articolo 112 c.p.c., con conseguente esclusione del potere del giudice di rilevare, d’ufficio, ragioni di nullita’ diverse da quelle fatte valere dall’opponente nei termini di legge”; b) “se sia conforme a legge ritenere che la norma contenuta dell’articolo 9 bis cit., comma 3 richieda che il datore di lavoro debba consegnare al lavoratore la dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola inderogabilmente all’atto dell’assunzione”; c) “se sia conforme alle norme di diritto ritenere che le violazioni delle prescrizioni previste rispettivamente dai commi 1 e 2 e dal comma 3 dell’articolo 9 bis cit., costituiscono distinti e separati illeciti, sanzionati altrettanto distintamente”.
Con il terzo motivo la ricorrente – denunciando “vizi di motivazione” – rileva ancor piu’ gradatamente che «non emerge, nella motivazione del Tribunale, la ragione, in virtu’ della quale, il giudice abbia ritenuto che i verbali di accertamento, redatti dai pubblici ufficiali, non fossero stati sufficienti, ai fini del presente giudizio, ad adempiere l’onere probatorio gravante in capo alla P.A. (rectius, la ragione in base alla quale abbia ritenuto che la mancata conferma, attraverso prova per testi con i dipendenti o con i verbalizzanti, comporti, automaticamente, l’invalidita’ delle dichiarazioni rese agli ispettori – che sono, come noto,nell’esercizio delle loro funzioni, ufficiali di polizia giudiziari – in assenza, peraltro, di qualsivoglia motivo di inattendibilita’ di quelle dichiarazioni)”.
2 – Il primo motivo di ricorso – pregiudiziale rispetto agli altri motivi – appare fondato. Infatti la statuizione contenuta nella sentenza impugnata – a mente della quale “l’eccezione svolta dall’Ufficio secondo cui l’assunzione sarebbe avvenuta il 18 settembre 2000 e la denuncia il 25 settembre 2000, quindi oltre i cinque giorni previsti dalla legge, si scontra con la circostanza per cui, avvenuta l’assunzione il 18 settembre 2000, il TERMINE dei cinque giorni andava a scadere il 23 settembre 2000 che, essendo SABATO ed essendo in quel giorno gli uffici chiusi, faceva slittare lo stesso TERMINE al lunedi’ 25 settembre 2000” – si appalesa errata in quanto in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, in particolare con l’articolo 155 c.p.c., comma 4, sanzionante che “se il giorno di scadenza e’ festivo, la scadenza e’ prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” e, nell’interpretazione e nell’applicazione di tale norma, non e’ dato rinvenire possibilita’ di interpretazione che attribuiscano la qualita’ di giorno festivo al “SABATO”.
Questo anche perche’ non e’ applicabile ratione temporis la Legge n. 263 del 2005, articolo 2, comma 4, (come modificato dal Decreto Legge n. 273 del 2005, articolo 39 quater, convertito dalla Legge n. 51 del 2006) entrato in rigore il 1 marzo 2006 e, quindi, successivamente alla data di scadenza del TERMINE perentorio valevole nella specie – che, comunque, non e’ pertinente atteso che la proroga al primo giorno non festivo del TERMINE che scada in giorno di SABATO, e’ da ritenere operante solo per i termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano “a RITROSO” (come nel caso di specie) con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attivita’, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del TERMINE medesimo (Cass. 11163/2008, Cass. n. 19041/2003).
Si rimarca, inoltre, che la norma ex quarto comma dell’articolo 155 c.p.c., costituisce eccezione rispetto alla regola generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune sicche’ “lo spostamento del TERMINE costituisce evento eccezionale” (Cass. n. 6679/2005) e – a definitiva conferma che nella specie il SABATO non possa considerarsi “un giorno festivo” – si evidenzia che la norma contenuta nella Legge n. 608 del 1996, articolo 9 – bis, sancisce l’obbligo di “inviare una comunicazione” per cui il cennato obbligo puo’ essere normalmente adempiuto a mezzo del servizio postale tramite raccomandata la cui ricevuta costituisce valida prova per attestare la regolare osservanza del suindicato TERMINE perentorio.
3 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto con il consequenziale assorbimento del secondo e del terzo motivo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e – non essendo necessari ulteriori accertamenti d fatto -la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., con la conferma dell’ordinanza-ingiunzione n. 29 del 20 giugno 2001 stante il rigetto dell’opposizione contro la stessa proposta da FO.Gi. .
La peculiarita’ delle questioni trattate induce a dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e – decidendo nel merito – conferma l’ordinanza – ingiunzione n. 429 del 20 giugno 2002; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
Nell’incertezza io scelgo sempre l’interpretazione che mi mette al riparo da errori.
Egr. collega Minardi,
beato te che hai tutte le soluzioni a portata di mano.
Io sono 17 anni che faccio l’avvocato e domani è sempre una nuova sfida in diritto.
A volte non puoi prendere la soluzione che ti mette a riparo da errori, perchè per me già questa convinzione porta ad errori..
Grazie mille per lo spazio concesso.
Un caro saluto
Antonino Garbato
Caro Collega Garbato, so bene che nel diritto di certezze ce ne sono poche, e spesso lo dico anche ai clienti 🙂
Quando suggerisco, anche nelle conferenze, di adottare il principio di precauzione intendo dire che quando si profilano più interpretazioni conviene scegliere quella che in ogni caso ti mette al riparo da revirement giurisprudenziali; un sentenza dice che il termine di costituzione è di 5 giorni, un’altra 10, io mi costituisco nei 5 giorni. Se poi le SU intervengono ed adottano la seconda io sono comunque al riparo. Secondo un certo orientamento nel processo del lavoro i testi vanno citati già per la prima udienza, secondo altro orientamento occorre aspettare il provvedimento del giudice. Se tu li citi per la prima udienza non incorrerai in alcuna decadenza (anche se potrai far arrabbiare i testi :-). Nel processo civile molto spesso è possibile scegliere interpretazioni “blindate”.
Ricambio il caro saluto.
Caro collega Minardi, sono perfettamente d’accordo con te nell’adottare il principio di precauzione, ma come ben conosci,per i tuoi brillanti studi, non sempre hai tempo per applicare questo principio; converrai che il classico esempio è stato quello ultimo del termine di costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo.(molto apprezzabili gli studi pubblicati sul tuo sito di grande spessore giuridico e oltremodo confortanti). Molti colleghi malgrado avessero interpretato bene la norma vigente si sono trovati con un’interpretazione della Corte del tutto clamorosa che ha creato grande scompiglio.Ecco questo era il mio senso delle cose e se non si fosse capito ribadisco la mia profonda stima per il lavoro da te svolto nel sito, sempre mio punto di rifermento e riflessione. Grazie per il tempo dedicatomi e spero di incontrarti o sentirti per discutere anche di nostre tesi contrapposte nella nostra comune e profonda passione per il diritto.
Un caro saluto
Antonino Garbato