Secondo il Tribunale di Modena la risposta è negativa, essendo stato introdotto l’istituto dell’ascolto, dall’art. 155 sexies c.c., che rende inconciliabile la prova testimoniale.
Art. 155 sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore.
[I]. Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
[II]. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
Tribunale Modena, 04 dicembre 2008, ordinanza
FATTO
- A scioglimento della riserva d’udienza del 2/12/08, sulle prove dedotte dalle parti;
- rilevato che le produzioni documentali sono ammissibili;
- rilevato che non è necessaria la richiesta esibizione della documentazione, attesa la necessaria esibizione della dichiarazione dei redditi;
- osservato, sui capitoli di prova per testi, quanto segue. A seguito dell’intervento del legislatore del 2006, è stata affermata la necessità di partecipazione della prole minorenne alla procedura, ed è stata prevista una forma tipica di partecipazione, individuata nell’ascolto, che è una forma di audizione, diversa dalla testimonianza, e che è volta alla realizzazione concreta dell’interesse del minore, elemento che è indiscutibilmente, ancor più che in precedenza, al centro dell’attenzione dell’intervento giudiziario, e diviene principio ispiratore e regolatore di tutte le decisioni inerenti la prole, nonché cardine dell’intera disciplina dell’affidamento scaturente dalla novella.
- L’obbligo di ascolto del dodicenne e la valutazione della capacità di discernimento ai fini dell’ascolto del soggetto anche di età inferiore si coordinano strettamente, poi, con il potere del giudice di assumere su istanza di parte ovvero d’ufficio mezzi di prova, ai fini della valutazione dell’effettivo interesse del minore, previsto dal medesimo primo comma dell’art. 155-sexies c.c..
- Tale posizione del minore nelle procedure di separazione è inconciliabile con la posizione processuale di testimone che, precedentemente alla riforma, il figlio minore poteva assumere nelle procedure di separazione e divorzio. Nonostante, infatti, tecnicamente non sia ipotizzabile un interesse del minore a partecipare al giudizio in corso tra i genitori, che non prevede la partecipazione di terzi come parti, la partecipazione del minore ultradodicenne al procedimento è già prevista dalla legge con la descritta procedura, che è finalizzata, tra l’altro, all’individuazione degli elementi – quelli attinenti all’interesse del minore, a sua volta strutturato in ragione del primario diritto ad avere un rapporto con entrambi i genitori – che sono sovente contrastanti e incompatibili con la finalità del mezzo di prova richiesto dal genitore, laddove finalizzato a dimostrare i presupposti per un affidamento monogenitoriale. Pertanto è da ritenere inammissibile la prova testimoniale da parte della prole minorenne quando è dedotta su questioni inerenti l’affidamento della prole stessa.
- Rilevata l’ammissibilità dei capitoli di prova per testi non rivolti al minore;
ritenuto che la causa è stata rimessa al collegio per la decisione non definitiva sulla separazione, con assegnazione dei termini per deposito di conclusionali e repliche.
P.T.M.
Visti gli art. 155, 155 sexies c.c., 184, 210, 246 C.p.c.;
ammette le produzioni documentali;
ammette le prove testimoniali dedotte dalle parti con esclusione del teste omissis;
rigetta l’istanza di esibizione;
fissa, per l’assunzione della prova, l’udienza avanti a sé del …., ore 9.30, alla quale rinvia.
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