Avv. Mirco Minardi
Diciamo la verità: quanto ci piace sollevare eccezioni! Soprattutto in tema di procura. Ogni anno centinaia di sentenze della Cassazione affrontano eccezioni in materia di validità della procura alle liti.
Tutti ricordano l’annosa questione della illegibilità della firma, nel caso in cui nel contesto dell’atto il sottoscrittore non sia identificato o identificabile. Ma quid juris riguardo alla sigla? E’ valida? Oppure per sottoscrizione dobbiamo intendere l’apposizione per esteso del nome e del cognonome?
A questa domanda ha risposto di recente Cass. civ. 6464/2007, la quale ha affermato che il requisito della sottoscrizione degli atti processuali – quindi della procura alle liti di cui all’art. 83 cod. proc. civ. – è soddisfatto anche con l’apposizione della sigla, in luogo della firma per esteso, di colui che la conferisce. Anche la sigla, infatti, ha affermato la S.C., ha una sua individualità grafica che consente l’attribuzione dell’atto al soggetto indicata come sottoscrittore (in questo senso già Cass. 26 novembre 1991 n. 12656 e 28 agosto 1993, n. 9148). Non si può quindi ritenere, conclude la Corte, che la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti sia requisito di validità dell’atto, quando l’autore di questo sia stato identificato, con nome e cognome, nel contesto dell’atto medesimo; ciò, infatti, consente di riferire la procura ad una determinata persona, come effetto dell’autenticazione compiuta dal suo procuratore (v. anche Cass. 9 marzo 2006, n. 5134).
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come considerare invece una procura speciale nella quale viene nominato l’avv. X ma la firma per autentica è apposta dall’avv. Y (è bene precisare che l’avv. Y non compare nel testo della procura)???????????????????????? MERA IRREGOLARITà?????