Il Tribunale di Monza risponde negativamente al quesito sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il convenuto, ricevuta la notifica dell’atto di citazione, può sollevare le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio volte a paralizzare le domande attoree a pena di decadenza entro il termine di venti giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c. (oggi, la prima udienza);
- dal canto suo l’attore, a fronte delle eccezioni e delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto, può e deve proporre le eccezioni conseguenti alle difese del convenuto nel corso dell’udienza ex art. 183 c.p.c.
- l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio (cfr. sul punto Cass. 5.8.02, n. 11728; Cass. 12.2.04 n. 2706) ed è quindi soggetta al regime preclusivo ora descritto.
- Risulta quindi tardivamente proposta l’eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata in comparsa di costituzione depositata il giorno prima dell’udienza per giustificare il mancato adempimento all’obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di subentrare nel contratto di leasing concernente il vecchio macchinario e comunque all’obbligo di provvedere al pagamento degli oneri a carico dell’attrice e relativi al leasing del “vecchio” macchinario;
- è altresì tardiva la contro-eccezione (pure tardivamente) sollevata da parte dell’attrice nella prima memoria ex art. 183, a confutazione dell’eccezione del convenuto.
Mi pare ineccepibile.
Tribunale Monza, 11 marzo 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato DG & I s.a.s. di O. G. & C. (di seguito, per brevità, solo D.) conveniva in giudizio S. s.r.l. , per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di inadempimento contrattuale.
A fondamento delle proprie richieste, l’attrice deduceva di avere stipulato con la convenuta un contratto di acquisto (da finanziarsi tramite leasing con altra società) di un fotoriproduttore Xerox Docu Color 3535.
Sosteneva che nell’ambito dell’accordo siglato, la convenuta si era impegnata a subentrare nel contratto di leasing stipulato dall’attrice con soggetto terzo, concernente l’acquisto di altro macchinario fotoriproduttore (modello Lanier 5711) o comunque a sostenere gli oneri finanziari dell’acquisto del precedente macchinario già nella disponibilità dell’attrice,provvedendo direttamente al pagamento alla società concedente delle rate di leasing residue ancora dovute dall’attrice.
Alla luce di tale accordo, il prezzo di acquisto del nuovo fotoriproduttore sarebbe risultato maggiorato, in modo da tenere conto dei maggiori oneri a carico della convenuta conseguenti al subentro nel contratto di leasing per la “vecchia” macchina Lanier 5711.
Riferiva l’attrice che, in spregio agli accordi assunti, la convenuta non aveva assunto alcuna iniziativa finalizzata a subentrare nel contratto di leasing relativo al vecchio macchinario, né aveva provveduto al pagamento delle rate relative, con la conseguenza che l’attrice aveva continuato a sostenere gli oneri dovuti alla società terza per il contratto di leasing concernente il vecchio macchinario, oltre che gli oneri dovuti per l’acquisto del nuovo macchinario dalla convenuta.
Riferiva peraltro che solo nell’imminenza della scadenza del contratto di leasing relativo al vecchio macchinario la convenuta aveva inoltrato alla società finanziaria concedente dichiarazione volta ad avviare le pratiche per il subentro previsto, dichiarazione che era stata successivamente e inspiegabilmente revocata dalla medesima convenuta.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patiti, consistenti nei maggiori oneri finanziari sostenuti nell’operazione.
Con comparsa depositata in data 18.9.06 si costituiva parte convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
La convenuta sosteneva che il mancato subentro nel contratto di leasing concernente il vecchio macchinario era stato determinato dall’inadempimento dell’attrice agli obblighi contrattualmente assunti, ed in particolare dall’immotivato rifiuto dell’attrice di consegnare alla convenuta il vecchio impianto di stampa. Sosteneva in sostanza la convenuta che l’attrice aveva preteso l’accollo degli oneri finanziari connessi al leasing del vecchio macchinario, rifiutando però di consegnare quest’ultimo alla convenuta. Affermava inoltre la convenuta che il contratto di vendita del nuovo macchinario stipulato con l’attrice indicava un prezzo di vendita conforme ai prezzi di mercato.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.
Nel prosieguo del giudizio, e in particolare nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., l’attrice eccepiva che la mancata tempestiva consegna alla convenuta, da parte propria, del vecchio macchinario era giustificata dal mancato funzionamento del nuovo macchinario fornito da Segros s.r.l.
Sosteneva infatti l’attrice che a causa del malfunzionamento del nuovo macchinario, quello pre-esistente era stato trattenuto presso di sé per potere mandare avanti, sia pure con molte difficoltà, l’attività aziendale.
Il Tribunale, senza svolgimento di attività istruttoria orale, all’udienza del 13 novembre 2007 invitava alla precisazione delle conclusioni, assegnando termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito di memorie di replica, per l’ipotesi di tardiva costituzione dei convenuti.
Alla scadenza, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere, conviene osservare che a fronte della intervenuta modifica normativa dell’art. 155 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio, la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata dall’attrice in data 19.3.07 deve ritenersi depositata in termini.
Tuttavia, e ciò nonostante, le istanze istruttorie ivi formulate restano in parte non ammissibili e in parte non rilevanti ai fini del decidere, e ciò anche in ragione della necessità di determinare correttamente il thema decidendum e probandum alla luce delle recenti modifiche normative apportate dal legislatore alle norme di cui agli artt. 180, 183 e 167 c.p.c.
In forza di tali modifiche, il convenuto, ricevuta la notifica dell’atto di citazione, può sollevare le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio volte a paralizzare le domande attoree a pena di decadenza entro il termine di venti giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c. (oggi, la prima udienza).
Secondo la lettura interpretativa più rigorosa e maggiormente aderente alla lettera e allo spirito della norma, l’attore, a fronte delle eccezioni e delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto, può . e deve – proporre le eccezioni conseguenti alle difese del convenuto nel corso dell’udienza ex art. 183 c.p.c.
Così ricostruito il sistema delle preclusioni assertive, deve anche ricordarsi che l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio (cfr. sul punto Cass. 5.8.02, n. 11728; Cass. 12.2.04 n. 2706) ed è quindi soggetta al regime preclusivo ora descritto.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve osservarsi che il convenuto si è costituito solo un giorno prima della data dell’udienza ex art. 183 c.p.c..
Risulta quindi tardivamente proposta l’eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata in comparsa di costituzione per giustificare il mancato adempimento all’obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di subentrare nel contratto di leasing concernente il vecchio macchinario e comunque all’obbligo di provvedere al pagamento degli oneri a carico dell’attrice e relativi al leasing del “vecchio” macchinario.
Tardiva essendo detta eccezione, diventa superfluo l’esame della contro-eccezione (pure tardivamente) sollevata da parte dell’attrice, a confutazione dell’eccezione del convenuto.
Così circoscritto il thema decidendum e probandum, le domande attoree devono essere accolte.
Dai documenti allegati e dalle ammissioni di parte convenuta risulta provato che quest’ultima si fosse impegnata a subentrare nel contratto di leasing stipulato dall’attrice con riguardo al vecchio macchinario, o comunque a farsi carico dei relativi oneri economici, così come risulta provato che detto subentro non venne realizzato per inerzia della convenuta (non potendo essere esaminate nel merito, perché tardivamente allegate, le ragioni addotte a giustificazione di tale inerzia).
Provato l’inadempimento della convenuta agli obblighi assunti, il danno patito dall’attrice deve essere determinato negli importi versati alla società di leasing per l’acquisto della vecchia stampante dall’agosto 2004 alla scadenza del contratto (pari a euro 15261,05), oneri che avrebbero dovuto essere sostenuti dalla convenuta.
Da tale importo deve essere però detratto il valore residuo del vecchio macchinario alla scadenza del contratto e ciò in considerazione del fatto che, in assenza di cessione del contratto di leasing, il vecchio macchinario rimarrà nella disponibilità dell’attrice.
Al fine di stimare, sia pure in via equitativa, il suddetto valore residuo, il tribunale ritiene utilizzabile il valore indicato nel contratto sub. 4 fascicolo attrice quale valore residuo del nuovo macchinario- affine al vecchio per tipologia – alla scadenza del leasing.
L’entità del danno sofferto dall’attrice a causa dell’inadempimento della convenuta viene pertanto stimato in euro 14861,05, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo effettivo.
L’avvenuto rilievo di ufficio della tardività dell’eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta, nonché la difficoltà connessa alle esigenze interpretative delle norme processuali di recente introduzione costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna S. s.r.l. a pagare a D.G.& I.s.a.s. di O. G. & C. la somma di euro 14861,05, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo effettivo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
3) sentenza esecutiva.
Desio, 11 marzo 2008
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