Una importante pronuncia della Cassazione sul motivo di ricorso per vizio/falsa applicazione di legge

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L’ordinanza n. 5001/2018 è una di quelle che farà “storia”, in quanto detta le regole per una corretta formulazione del motivo di ricorso basato sulla violazione o falsa applicazione di legge sostanziale o processuale (360 c.p.c. n.ri 1,2,3,4).

Queste le regole in sintesi.

a) Innanzitutto, il motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 o 4, deve contenere l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate (come espressamente prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 4);

a1) il che implica la necessità che il ricorrente esamini il contenuto precettivo di ciascuna delle norme di cui denunzia la violazione.

a2) Non è consentita la nuda elencazione di articoli di legge che si sostiene essere stati violati, senza che – nel corpo del motivo – ne sia considerato il contenuto precettivo (cfr. Cass., Sez. 6-5, 15/01/2015, n. 635).

a3)Ed è ovvio che il contenuto precettivo della norma di cui si denunzia la violazione deve essere individuato in coerenza col “diritto vivente“, ossia col significato riconosciuto alla norma dalla giurisprudenza della Corte suprema.

b) Il motivo poi, per essere specifico, deve considerare quanto preteso dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1, ai fini della sua ammissibilità “meritale”. E’ necessario, perciò, che il motivo prima individui innanzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operi poi un “raffronto” tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema. Tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., n. 4, ove dimostri che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità; ove, al contrario, il detto raffronto dimostri che il giudice di merito ha deciso in modo conforme a tale giurisprudenza, il motivo sarà inidoneo al raggiungimento del suo scopo, sarà perciò non specifico, se il ricorrente non completi la censura con l’ulteriore elemento (espressamente indicato dall’art. 360 bis) di cui alla lettera che segue.

c) Il motivo, per essere specifico, nel caso in cui la pronuncia impugnata risulti conforme alla giurisprudenza di legittimità, deve contenere ancora argomenti per contrastare l’indirizzo giurisprudenziale adottato dai giudici di merito.

Ove il motivo non contenga gli elementi appena illustrati, in coerenza con quanto previsto dall’art. 360 bis c.p.c., lo stesso sarà non specifico, inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

Difetta perciò di specificità un motivo che si limiti a denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, senza prendere chiaramente in esame il contenuto precettivo delle norme che si assumono violate, lette alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza della Corte; oppure un motivo che, pur tenendo conto di tale giurisprudenza, non si curi però di raffrontare con essa la ratio decidendi della decisione impugnata; oppure un motivo che, pur avendo operato tale raffronto, all’esito del quale risulti che la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, ometta poi del tutto di offrire argomenti per contrastarla.

In tutti questi casi, il motivo formula critiche non intellegibili, perchè non consente di comprendere in cosa risieda il preteso errore di diritto del giudice a quo, in cosa consista la denunciata violazione della legge sostanziale o processuale. Il motivo, pertanto, dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, risultando esso inidoneo (con riferimento a quanto preteso dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1) al raggiungimento del suo scopo, quello di ottenere la cassazione della decisione impugnata.

Tale inammissibilità non dipende dalla manifesta infondatezza del motivo rispetto alla giurisprudenza della Corte, come quella di carattere “meritale” prevista dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1; essa dipende, invece, dalla incompleta redazione del motivo, che risulta privo del carattere della “specificità” necessario per costituire una “vera” ed “intellegibile” critica della decisione impugnata: si tratta, dunque, di una inammissibilità di carattere “processuale”, che discende dalla violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24857/2016 proposto da:
SOCIETA’ ARAGONESE DI M.P. S.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dagli avvocati Vittorio Di Meglio e Pasquale Pacifico;
– ricorrente –
contro
T.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Crociferi
41, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Buono, rappresentata e
difesa dall’avvocato Filippo Di Costanzo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3429/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/08/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/11/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – T.C. convenne in giudizio la Società Aragonese s.a.s. di M.P., chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito per la perdita di panorama e di soleggiamento derivata al suo fabbricato (nel comune di (OMISSIS)) dalla sopraelevazione – asseritamente abusiva – del complesso alberghiero “(OMISSIS)”.

Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia) accolse la domanda attorea e condannò la Società Aragonese al risarcimento del danno in favore dell’attrice.

2. – Sul gravame proposto dalla società convenuta, la Corte di Appello di Napoli confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la Società Aragonese sulla base di quattro motivi.

T.C. ha resistito con controricorso.

Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il primo motivo di appello, col quale la Società Aragonese aveva denunciato il vizio di ultra ed extrapetizione della sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali posti alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, 20/09/2006, n. 20405; Cass., Sez. 3, 16/10/2007, n. 21621; Cass., Sez. 6-2, 07/09/2016, n. 17739, in motiv.; Cass., Sez. 5, 29/09/2017, n. 22880). Pertanto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass., Sez. 2, 20/08/2015, n. 17049).

Nella specie, la ricorrente non ha riprodotto il motivo di gravame che la Corte territoriale – a suo dire – non avrebbe esaminato, nè ha precisato i termini della dedotta extrapetizione, soprattutto in rapporto alla motivazione del giudice di appello (non considerata nel motivo di ricorso) che ha negato la sussistenza della denunciata ultra ed extra petizione (v. p. 4 della sentenza impugnata).

Sul punto, va ricordato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., Sez. 3, 31/08/2015, n. 17330; Cass., Sez. 5, 31/05/2011, n. 11984).

Il motivo risulta perciò inammissibile per difetto di specificità, sotto il duplice profilo della mancata menzione del motivo di appello asseritamente trascurato dalla Corte di merito e della mancata considerazione della motivazione della sentenza impugnata sul punto.

2. – Col secondo motivo, si deduce poi la violazione degli artt. 871,872 e 2697 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto provato il pregiudizio patito dall’attrice.

La censura è inammissibile, risolvendosi essa in una censura di merito relativa all’accertamento dei fatti compiuto sulla base degli elementi probatori acquisiti, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro l’ampia motivazione della sentenza impugnata sul punto (p. 4-5) non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053);

3. – Col terzo motivo, si deduce ancora la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di esaminare il motivo di gravame col quale si lamentava l’erroneità della determinazione del danno da parte del C.T.U..

Anche questo motivo, come il primo, è inammissibile per difetto di specificità, sia perchè la ricorrente non ha riprodotto il motivo di gravame che – a suo dire – non sarebbe stato esaminato dal giudice di appello, sia perchè, in ogni caso, la doglianza si risolve in una censura di merito sulla valutazione della C.T.U., senza che peraltro la ricorrente abbia considerato la motivazione della sentenza impugnata (p. 5-6) sul punto.

4. – Col quarto motivo, si deduce infine la violazione degli artt. 871,872,2697,2043 e 1226 c.c., per avere la Corte di Appello liquidato equitativamente il danno in modo arbitrario.

Questa censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, in relazione all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Sul punto, che attiene ad una delicata questione di diritto relativa all’ammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene di doversi soffermare nei termini che seguono.

4.1. – Va premesso che, con la sentenza n. 7155 del 21 marzo 2017, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, superando il proprio precedente del 2010, hanno affermato che, in presenza della situazione ipotizzata dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1 (ossia “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”), il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, e non rigettato per manifesta infondatezza.

Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’esistenza di una forma di inammissibilità di carattere “meritale” (o “sostanziale”), che dipende dalla manifesta infondatezza del ricorso (di cui la situazione prevista dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1, sarebbe una particolare figura), che si contrappone alla tradizionale forma di inammissibilità di carattere processuale, dipendente dalle forme con le quali è posta in essere l’attività processuale della parte.

4.2. – Nella menzionata sentenza n. 7155 del 2017, le Sezioni Unite hanno richiamato, convalidandolo, anche il seguente principio di diritto:

“La condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda” (Cass., Sez. 6-3, 08/02/2011, n. 3142).

Si tratta di un principio di diritto che attiene al modo di “formulazione del motivo” e che configura un “onere argomentativo” a carico del ricorrente, direttamente scaturente dal disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, che trovasi, peraltro, affermato anche nei seguenti precedenti di legittimità:

– “Secondo quanto indicato nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, al fine di richiedere alla Corte di cassazione di rivedere la propria giurisprudenza è necessario offrire argomenti che siano univocamente rivolti a provocare un superamento dell’orientamento contestato attraverso valutazioni critiche dell’indirizzo predetto, non essendo sufficiente il riferimento ad altri non uniformi orientamenti della Corte stessa” (Cass., Sez. 6-3, 16/06/2011, n. 13202; cfr. anche Cass., Sez. U, 19/04/2011, n. 8923);

– “Il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, che, nell’evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un “onere argomentativo”, il cui parametro di valutazione è costituito dal momento della proposizione del ricorso” (Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23586).

4.3. – Orbene, premesso quanto sopra, il problema esegetico che si profila ora, a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017, è quello di stabilire in quali termini si configuri l’onere di specificità del motivo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, in rapporto a quanto preteso dall’art. 360 bis c.p.c..

Sul punto, va osservato che la qualificazione – da parte delle recenti Sezioni Unite – dell’inammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come inammissibilità di carattere “meritale” o “sostanziale”, non esclude affatto che, accanto a tale forma di inammissibilità, si collochi l’ordinaria inammissibilità di carattere “processuale” per difetto di specificità del motivo (prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 4) rispetto a quanto preteso dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La configurabilità di questa duplice forma di inammissibilità – l’una di carattere “meritale”, che guarda al merito degli argomenti svolti nel motivo, e che ricorre nel caso in cui tali argomenti risultino manifestamente infondati; l’altra di carattere “processuale”, che guarda al “modo di formulazione” del motivo e che ricorre quando il motivo è incompleto o difetta di specificità – consente di risolvere, a giudizio del Collegio, il problema più spinoso che si è profilato, fin dall’inizio, nell’interpretazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Si tratta del problema del possibile mutamento della giurisprudenza della Corte nell’arco temporale che va dal momento della proposizione del ricorso a quello della sua decisione e, quindi, della eventualità che il ricorso, pur essendo manifestamente infondato (sulla base della giurisprudenza allora vigente) nel momento fu proposto, risulti poi fondato (alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale) nel momento in cui venga deciso.

Questo problema è stato molto bene risolto dalle citate Sezioni Unite n. 7155 del 2017, laddove esse, costruendo l’inammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., come una forma di inammissibilità meritale (derivante da un particolare caso di “manifesta infondatezza” del ricorso), hanno affermato la necessità che la manifesta infondatezza del ricorso rispetto alla giurisprudenza della Corte – e dunque l’esistenza della detta inammissibilità “meritale” – sia valutata con riferimento al momento della decisione e non con riferimento al momento della proposizione del ricorso; cosicchè, scrivono le Sezioni Unite, “possono darsi casi di ammissibilità sopravvenuta, dei quali la Corte dovrà evidentemente tener conto nella sua decisione”.

Ma, se il problema del possibile mutamento della giurisprudenza e della fondatezza sopravvenuta del ricorso è stato risolto dalle Sezioni Unite all’interno della figura della inammissibilità “meritale” da esse enucleata, rimane da stabilire – come si è detto – in qual guisa si configuri, per il ricorrente, l’onere di specificità del motivo, previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, rispetto al dettato dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; onere il cui mancato adempimento, attenendo al modo in cui il potere di impugnazione è esercitato, determina – com’è noto – una inammissibilità di carattere strettamente “processuale”.

Sul punto, va ricordato che, nell’interpretare l’art. 366 c.p.c., n. 4, in tema di specificità del motivo di ricorso, questa Corte ha già affermato che “Il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″ (Cass., Sez. 3, 31/08/2015, n. 17330; Cass., Sez. 5, 31/05/2011, n. 11984); ed ha ancora affermato che “La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4; dovendo i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato, l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto” (Cass., Sez. 5, 03/08/2007, n. 17125).

Orbene, posto che – alla stregua della richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017 – l’art. 360 bis c.p.c., n. 1, condiziona l’ammissibilità del motivo alla sua non manifesta infondatezza rispetto alla giurisprudenza della Corte, risulta evidente che non può ritenersi idoneo al raggiungimento del suo scopo e, dunque, specifico, un motivo che non contenga gli elementi cui il detto art. 360 bis, n. 1, ancora l’ammissibilità del ricorso sul piano meritale. Da qui l’insorgere di un onere processuale, di carattere contenutistico, che attiene al modo, alla tecnica, con cui il motivo deve essere formulato.

In altre parole, se è vero che la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte e la mancata esposizione di argomenti per confermare o mutare l’orientamento della stessa determina – ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, l’inammissibilità del ricorso sul piano meritale, ne deriva che la specificità del motivo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, va declinata attraverso l’esame della decisione impugnata alla luce della giurisprudenza della Corte e, nel caso in cui la decisione risulti conforme a tale giurisprudenza, attraverso la proposizione di argomenti per mutarla o confermarla; in mancanza, il motivo risulterà non specifico, non idoneo al raggiungimento dello scopo, e si infrangerà – prima di tutto – nella inammissibilità processuale prevista dall’art. 366 n. 4 letto in relazione all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Sul punto, non è inutile considerare che il testo attualmente vigente dell’art. 366 c.p.c., è stato introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, allo scopo di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte e che il comma 1, n. 4 di tale articolo prevede tuttora che i motivi debbono essere formulati “secondo quanto previsto dall’art. 366 bis” (disposizione introdotta dal medesimo decreto, col titolo “Formulazione dei motivi”). Vi è dunque un onere argomentativo alla base della genesi del vigente testo dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, un onere che verte sulle modalità di formulazione dei motivi.

E’ naturale allora che, una volta intervenuta l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (ad opera del D.L. n. 69 del 2009), l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere ora reinterpretato in funzione del contenuto precettivo della disposizione che ha preso il posto del detto art. 366 bis, ossia dell’art. 360 bis c.p.c..

In definitiva, non sembra dubbio la specificità del motivo, prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, vada calibrata in relazione alla previsione dell’art. 360 bis c.p.c..

4.4. – Quanto sopra detto, vuol dire ogni motivo col quale si denunzi una “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, a seconda che si tratti di norme “processuali” o di norme “sostanziali”) non può, in forza del disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, essere formulato richiamando esclusivamente la norma giuridica che si assume violata, ma deve essere articolato in una serie di argomenti coerenti con quanto preteso dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

A tal fine, va chiarito che non si tratta di pretendere dal ricorrente una illustrazione fine a se stessa della giurisprudenza di legittimità, che – ovviamente – è ben nota alla Corte; si tratta invece di prendere atto della necessità che il ricorrente, nella formulazione del motivo e ai fini della specificità dello stesso, provveda a raffrontare la decisione impugnata con tale giurisprudenza, al fine di dimostrare come la prima si ponga in contrasto con la seconda, e – qualora tale contrasto non vi sia – offra alla Corte argomenti che puntino a sollecitare un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale esistente.

L’art. 366, n. 4, letto in correlazione con l’art. 360 bis c.p.c., n. 1, impone al ricorrente, nel formulare il motivo, di tener conto della giurisprudenza della Corte, rafforzando in tal modo il principio dello stare decisis, che si fa strada nel nostro ordinamento in funzione del potenziamento della funzione nomofilattica della Corte suprema e di uniformazione delle decisioni giurisdizionali, presupposto indispensabile per assicurare l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.).

In particolare, deve ritenersi che l’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si articola nei seguenti elementi che ogni motivo di ricorso deve contenere:

a) Innanzitutto, il motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 o 4, deve contenere l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate (come espressamente prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 4); il che implica la necessità che il ricorrente esamini il contenuto precettivo di ciascuna delle norme di cui denunzia la violazione. Non è consentita la nuda elencazione di articoli di legge che si sostiene essere stati violati, senza che – nel corpo del motivo – ne sia considerato il contenuto precettivo (cfr. Cass., Sez. 6-5, 15/01/2015, n. 635). Ed è ovvio che il contenuto precettivo della norma di cui si denunzia la violazione deve essere individuato in coerenza col “diritto vivente”, ossia col significato riconosciuto alla norma dalla giurisprudenza della Corte suprema.

b) Il motivo poi, per essere specifico, deve considerare quanto preteso dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1, ai fini della sua ammissibilità “meritale”. E’ necessario, perciò, che il motivo prima individui innanzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operi poi un “raffronto” tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema. Tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., n. 4, ove dimostri che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità; ove, al contrario, il detto raffronto dimostri che il giudice di merito ha deciso in modo conforme a tale giurisprudenza, il motivo sarà inidoneo al raggiungimento del suo scopo, sarà perciò non specifico, se il ricorrente non completi la censura con l’ulteriore elemento (espressamente indicato dall’art. 360 bis) di cui alla lettera che segue.

c) Il motivo, per essere specifico, nel caso in cui la pronuncia impugnata risulti conforme alla giurisprudenza di legittimità, deve contenere ancora argomenti per contrastare l’indirizzo giurisprudenziale adottato dai giudici di merito.

Deve ritenersi che, ove il motivo non contenga gli elementi appena illustrati, in coerenza con quanto previsto dall’art. 360 bis c.p.c., lo stesso sarà non specifico, inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

Difetta perciò di specificità un motivo che si limiti a denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, senza prendere chiaramente in esame il contenuto precettivo delle norme che si assumono violate, lette alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza della Corte; oppure un motivo che, pur tenendo conto di tale giurisprudenza, non si curi però di raffrontare con essa la ratio decidendi della decisione impugnata; oppure un motivo che, pur avendo operato tale raffronto, all’esito del quale risulti che la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, ometta poi del tutto di offrire argomenti per contrastarla.

In tutti questi casi, il motivo formula critiche non intellegibili, perchè non consente di comprendere in cosa risieda il preteso errore di diritto del giudice a quo, in cosa consista la denunciata violazione della legge sostanziale o processuale. Il motivo, pertanto, dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, risultando esso inidoneo (con riferimento a quanto preteso dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1) al raggiungimento del suo scopo, quello di ottenere la cassazione della decisione impugnata.

Tale inammissibilità non dipende dalla manifesta infondatezza del motivo rispetto alla giurisprudenza della Corte, come quella di carattere “meritale” prevista dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1; essa dipende, invece, dalla incompleta redazione del motivo, che risulta privo del carattere della “specificità” necessario per costituire una “vera” ed “intellegibile” critica della decisione impugnata: si tratta, dunque, di una inammissibilità di carattere “processuale”, che discende dalla violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

In questa direzione, d’altra parte, si pongono già diversi precedenti di questa Corte:

– “Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità” (Cass., Sez. 3, 16/01/2007, n. 828; Cass., Sez. 6-5, 15/01/2015, n. 635).

– “Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito” (Cass., Sez. 1, 18/10/2013, n. 23675), in quanto “è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura” (Cass., Sez. 1, 05/04/2006, n. 7882; Cass., Sez. 1, 30/03/2007, n. 7981).

In definitiva, il Collegio ritiene che, quando col ricorso per cassazione sia denunciata una violazione o falsa applicazione di una norma giuridica sostanziale o processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4), l’onere di specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, deve essere letto alla luce del disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Pertanto, il ricorrente, nel formulare il motivo, ha l’onere, a pena di inammissibilità dello stesso, non solo di esaminare il dettato delle norme di diritto di cui assume la violazione o falsa applicazione (lette secondo l’interpretazione giurisprudenziale di legittimità), ma anche di operare un raffronto tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema, sì da dimostrare come la prima si ponga in contrasto con la seconda; e – nel caso in cui la pronuncia impugnata risulti conforme alla giurisprudenza di legittimità – ha l’ulteriore onere di addurre argomenti per contrastare l’indirizzo giurisprudenziale adottato dai giudici di merito.

La mancanza di uno di tali elementi costitutivi del motivo, ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, in relazione all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Trattandosi di una inammissibilità che attiene alla forma-contenuto dell’atto (il ricorso per cassazione) e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, essa ha carattere strettamente processuale; la stessa, pertanto, va valutata con riferimento al momento della proposizione del ricorso, non potendo l’inammissibilità iniziale essere sanata successivamente con la memoria presentata, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 378 o 380 bis c.p.c. e segg..

Sul punto, va enunciato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:

“Ove col ricorso per cassazione si denunci la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, processuali o sostanziali, il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione col disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; è pertanto inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare giurisprudenza”.

4.5. – Orbene, premesso quanto sopra e tornando all’esame del quarto motivo, va rilevato come il ricorrente, nel dolersi del fatto che la Corte territoriale abbia liquidato equitativamente il danno in modo arbitrario, non ha raffrontato la decisione impugnata con la consolidata giurisprudenza della Corte sul punto (ex plurimis, Cass., Sez. 1, 15/03/2016, n. 5090; Cass., Sez. 3, 04/04/2013, n. 8213; Cass., Sez. 3, 13/10/2017, n. 24070) e non ha verificato la sua conformità o meno ad essa, con particolare riferimento al principio della insindacabilità dell’esercizio del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa allorquando – come nella specie (p. 6 della sentenza impugnata) – la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà ed abbia indicato il processo logico e valutativo seguito.

Il motivo, pertanto, risulta non specifico e, conseguentemente, inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

5. – Poichè tutti i motivi risultano inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

6. – Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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