Nell’ambito del processo civile telematico, quando si esegue il deposito telematico di un atto, la parte depositante riceve quattro messaggi PEC: la ricevuta di accettazione (RdA) che viene rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell’invio della busta telematica contenente l’atto da depositare; la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che viene rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia; il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; il messaggio di esito dei controlli manuali a seguito dell’intervento della cancelleria di destinazione quando viene accettata la busta telematica.
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. 17328/2019; Cass. 28982/2019).
In caso di deposito telematico, dunque, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012 (Cass. 4787/2018, in tema di opposizione allo stato passivo).
Nel caso deciso da Cass. 6743/2021 la procedura di deposito del ricorso aveva ricevuto la seconda PEC (avvenuta consegna) ma non ha ricevuto la quarta PEC in termini positivi, poichè vi era stato un rifiuto, una volta che, aperta la busta, si era constatato che il ricorso doveva essere iscritto al registro contenzioso e non al registro volontaria giurisdizione. Nondimeno, il ricorso era pervenuto presso l’organo giudicante competente, la cancelleria aveva aperto la busta, aveva comunicato l’errore di individuazione del registro, dopodichè la procedura era stata ripetuta con esito di accettazione.
Pertanto, posto che la parte aveva comunque ripreso il procedimento e lo aveva condotto a buon fine indirizzando il (secondo) deposito al registro corretto, il giudice per verificare la tempestività del deposito non avrebbe dovuto valorizzare la data del secondo deposito telematico (3.12.2015) eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della seconda PEC o ricevuta di avvenuta consegna del primo deposito, quello erroneamente indirizzato al registro di volontaria giurisdizione.
La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
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