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Finalmente la S.C. afferma a chiare lettere come va censurata la sentenza manifestamente illogica, irriducibilmente contraddittoria.
Nel caso deciso da Cass. 6119/2018 i ricorrenti avevano invocato il n. 5 cioè l’omessa valutazione di un fatto decisivo.
L’illogicità della motivazione, afferma la Corte, dopo la modifica dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (ai sensi dell’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), è un vizio la cui sindacabilità in Cassazione si è notevolmente attenuata, ma non è scomparsa del tutto. Le Sezioni Unite, infatti, chiamate ad interpretare senso ed àmbito applicativo della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma resta “denunciabile in cassazione (…) l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
E tale anomalia può consistere, tra l’altro, sia in una “motivazione apparente”, sia in un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Una sentenza che presentasse tali vizi, tuttavia, non sarebbe affetta da un vizio di “omesso esame del fatto decisivo”, ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c.; ma dal diverso vizio di “violazione di legge” (dove la norma violata sarebbe l’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., e l’obbligo di motivazione ivi previsto), da far valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Tuttavia l’errore commesso dai ricorrenti nell’inquadramento della censura da essi proposta non ne ha impedito l’esame.
Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 13-15 del ricorso è stata ritenuta sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’obbligo di adottare una motivazione intelligibile, così violando l’art. 132 c.p.c.: e dunque il motivo è ammissibile.
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.