Se il giudice del gravame omette di ordinare la restituzione di quanto corrisposto per spese di lite, si può ricorrere alla correzione degli errori materiali?

Avatar photo

La Suprema Corte, con ordinanza 35093/2023, ha risposto affermativamente al quesito, osservando che la procedura di correzione degli errori materiali, di cui agli art. 287 ss. c.c., è stata oggetto di un’interpretazione estensiva.

In particolare, le Sezioni unite (Cass., sez. U, 7/07/2010, n. 16037), occupandosi dell’istanza di distrazione delle spese di lite, hanno posto l’accento sull’esigenza di salvaguardare l’effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dalla Cost. art. 111, comma 2), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, n. 26373/2008) impone al giudice (anche nell’interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa: orientamento che nel contempo fa salvo il diritto all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori che, possono essere, comunque, proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze.

Tale pronuncia si è discostata dall’indirizzo più restrittivo, che richiamava sistematicamente il tenore letterale dell’art. 287 c.c. e la sua interpretazione tradizionale, in forza della quale il procedimento di correzione è invocabile quando sia necessario ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, cagionato da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento.

Le Sezioni Unite hanno aderito ad un ampliamento di questa categoria, in particolare quanto all’omissione, facendo leva soprattutto sul carattere “necessitato” dell’elemento mancante e da inserire, ammettendo la correzione integrativa dell’atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo; ed estendendola quindi a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.

Hanno, quindi, applicato tale concezione dell’errore all’omessa pronuncia, ogni volta che si palesi dovuta più ad una mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice (e, quindi, ad un errore percettivo di quest’ultimo).

Alla luce di tali approdi, è del tutto evidente che l’ordine di restituzione possa essere oggetto, quanto alla sentenza di riforma, del procedimento di correzione materiale, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., allorché il giudice non vi abbia provveduto, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari. La condanna alle restituzioni, difatti, rimane sottratta in tal caso, per quanto sopra esposto, a qualunque forma di valutazione giudiziale, onde si rientra nell’ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente “accede” al decisum complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale; l’omissione stessa si collega, in sostanza, ad una mera disattenzione e, quindi, ad un comportamento involontario, sia nell’an e sia nel quantum del provvedimento (Cass., sez. 1, 12/02/2016, n. 2819; Cass., sez. 3, 02/07/2019, n. 17664).

La supervisione del ricorso per cassazione.

I miei ricorsi pendenti e decisi

Ricorsi accolti

 Contatti.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*