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Cosa accade se un ricorso per Cassazione sia indirizzato ad un soggetto/ente risultante morto/soppresso?
Non necessariamente il ricorso è inammissibile. Nel caso affrontato da Cass. 2827/2018 il ricorso era sì intestato al soppresso INPDAP, ma poi era stato notificato all’INPS.
La S.C. ha così stabilito che:
2. Preliminarmente, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità e passaggio in giudicato della sentenza, formulata dall’Inps sul rilievo che dall’intestazione del ricorso per cassazione l’impugnazione risultava proposta nei confronti del solo Inpdap, ente soppresso D.L. n. 201 del 2011, ex art. 21 conv. in L. n. 214 del 2011, a far data dal 1.1.2002, e non nei confronti del successore INPS.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è infondata l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cassazione per recare una errata intestazione della parte contro cui è proposto, qualora esso sia stato notificato proprio al soggetto che era stato parte in causa nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e che, resistendo nel grado di giudizio dì legittimità, dopo avere proposto l’eccezione per il motivo sopra esposto, si sia difeso nel merito. Ogni nullità e/o irregolarità dell’atto di impugnazione rimane così sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., avendo l’atto medesimo raggiunto lo scopo cui era destinato e non potendovi essere incertezza circa il destinatario (Cass. n. 13620/2007).
2.2. Nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorso per cassazione, seppure errato nell’intestazione, risulta correttamente notificato all'”INPS (già INPDAP)”. L’Istituto si è poi costituito difendendosi nel merito, con ciò sanando il vizio, stante il raggiungimento dello scopo ed esclusione di qualsiasi incertezza circa il destinatario dell’atto.
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