La società ALFA ha chiesto la correzione di un supposto errore materiale commesso dalla Corte di Cassazione, la quale, nel dichiarare l’estinzione di un giudizio per rinuncia da parte della ricorrente BETA, aveva omesso di liquidare le spese in favore di essa controricorrente che non aveva aderito alla rinuncia.
Il ricorso per correzione di errore materiale è stato dichiarato inammissibile (ord. 31692/2022), per due ragioni.
Innanzi tutto, non risultava notificato alla controparte, a fronte dell’orientamento della Suprema Corte che richiede invece la notifica quale requisito ordinario di ammissibilità di ogni ricorso in questa sede (v. Cass. n. 11529-22).
In secondo luogo, mancava il presupposto al quale era ancorata la tesi esposta nel detto ricorso.
La mancata pronuncia sulle spese processuali non era difatti ascrivibile a errore materiale, dal momento che l’art. 391 c.p.c. comma 2, attribuisce alla Corte Suprema la più ampia discrezionalità ove – come nella specie – la rinuncia sia valida in quanto debitamente notificata alle controparti. Ciò è reso evidente dall’impiego, nell’art. 391, comma 2, del termine “può” riferito alla decisione di condanna.
In mancanza di adesione (o di accettazione) del controricorrente semplicemente non ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391 c.p.c. comma 4, che esclude in ipotesi contraria la condanna alle spese in danno del rinunciante.
In esito alla novella di cui al D.lgs. 40/2006 la statuizione di condanna alle spese, in caso di valida rinuncia, non è più necessitata, potendo la Corte discrezionalmente ometterla.
La ratio della norma emerge chiaramente dalla Relazione allo schema di riforma poi confluito nel testo, essendo ancorata alla situazione di favore verso l’esito della rinuncia; il quale è appunto favorito dalla eliminazione del condizionamento rappresentato dal rischio, per il rinunciante, di incorrere nella condanna al pagamento delle spese in mancanza di adesione dell’avversario.
Compete quindi da questo punto di vista sempre e solo al collegio decidente apprezzare l’esistenza di ragioni tese a giustificare o meno la condanna alle spese in caso di valida rinuncia, donde nel caso di specie l’omissione della statuizione di condanna non può essere ascritta ad altro che alla valutazione discrezionale concretamente operata.

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