Una delle delusioni maggiori durante la mia “gioventù” professionale la provai quando il Tribunale di Senigallia rigettò integralmente la domanda dell’attore che aveva trascritto la domanda, impedendo così ai miei clienti convenuti di vendere l’immobile.
In quella sede avevo anche chiesto la condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c., ma il giudice la respinse ritenendo non provato il danno.
Questo, però, fu giustificato sufficiente per compensare integralmente le spese di lite.
I clienti decisero di non andare avanti e anche l’attore soccombente non propose appello.
La decisione del Tribunale era profondamente sbagliata, soprattutto perché dava lo stesso peso a due domande completamente diverse ed ignorava il principio di causalità.
La Corte oggi è di ben altro avviso.
Nel ricorso deciso con ordinanza 20317/2022, il ricorrente denunziava la violazione violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3.
La ricorrente contestava la statuizione di compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo e unico grado, nonostante l’accoglimento della propria opposizione.
Il motivo è stato giudicato fondato per queste ragioni:
La compensazione delle spese di lite è stata giustificata dal tribunale sulla base della reciproca soccombenza delle parti, ritenuta sussistente in virtù del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall’opponente, vittoriosa nel merito, ai sensi dell’art. 96 comma 2 c.p.c.
La decisione non è però conforme, in diritto, al più recente indirizzo di questa Corte (dal quale non sono prospettati nel presente giudizio motivi idonei a discostarsi), secondo il quale il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).
La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, venga rivalutata la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di merito (procedendosi al riconoscimento delle stesse in favore della parte opponente, integralmente vittoriosa o, al più, alla loro compensazione, ma esclusivamente sulla base della eventuale sussistenza di eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 c.p.c. comma 2, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 7 marzo-19 aprile 2018 n. 77).

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