Riforma giudizio di cassazione 2022: il nuovo art. 380bis

Mirco Minardi

La riforma del giudizio di cassazione 2022 innova completamente il “sistema filtro” previsto attualmente.

Prima della riforma circa il 30% dei ricorsi venivano definiti dalla sezione filtro, la (per molti famigerata) VI sezione.

L’esito poteva essere di qualunque tipo: improcedibilità, inammissibilità, rigetto, estinzione ma anche accoglimento.

Con la riforma del giudizio civile di cassazione 2022, il filtro non viene più attribuito ad una apposita sezione (che viene soppressa), bensì ai singoli consiglieri. Tuttavia, il meccanismo è completamente diverso.

L’art. 380bis c.p.c. oggi è intitolato “Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati“.

Il primo comma, in particolare, stabilisce che “Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti“.

Come si vede la proposta può essere formulata dal presidente della sezione o, come più spesso avverrà, da un consigliere delegato.

Non solo. La proposta riguarderà esclusivamente i casi di definizione accelerata per:

  • inammissibilità;
  • improcedibilità;
  • manifesta infondatezza.

Ovviamente, in caso di proposizione di ricorso incidentale, la valutazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza dovrà riguardare entrambe le impugnazioni (o tutte se sono più di due).

La grande novità è data dal secondo comma, il quale stabilisce che “Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391“.

In buona sostanza, ricevuta la proposta il ricorrente avrà due possibilità:

  • chiedere la decisione entro 40gg;
  • rimandere inerte.

Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.

In pratica, in caso di decisione collegiale conforme alla proposta del presidente/consigliere, il ricorrente si vedrà:

  • condannato alle spese;
  • condannato al pagamento del C.U. nella misura versata al momento del deposito;
  • condannato per lite temeraria;
  • condannato ad una sanzione amm.va tra 500 e 5000 euro.

Difatti, il nuovo comma 4 dell’art. 96 recita: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000“.

Non è ancora chiaro se detta condanna ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. debba ritenersi automatica oppure soggetta a valutazione discrezionale. Sono pronto a scommettere che la giurisprudenza della Cassazione si dividerà.

Interessante notare che il difensore dovrà munirsi di una nuova “procura speciale”, contenente cioè l’espresso riferimento alla proposta del presidente/consigliere e alla volontà di chiedere la decisione. Eviterei invece procure del tipo: “vista la proposta del consigliere del …, conferisce procura speciale all’avv. ….“, senza contemplazione del potere di chiedere la decisione. Anche su questo, ritengo, assisteremo a contrasti.

Qual è il vantaggio in caso di inerzia e conseguente estinzione del giudizio di cassazione? I vantaggi sono diversi:

  • la condanna alle spese sarà inferiore, mancando il compenso per la fase decisionale;
  • non si dovrà versare il contributo unificato;
  • non si subirà la condanna per lite temeraria (o quanto meno non si correrà il rischio di subirla).

Lo strumento funzionerà? Ritengo di sì, specie in tutti i casi di improcedibilità ed inammissibilità.

Si tratta di uno strumento giusto? Su questo avrei qualche riserva vista la pesante “spada di Damocle” sul povero ricorrente.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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