Nel caso deciso da Cass. 652/2021 i giudici del merito avevano accertato l’esclusiva responsabilità, in un sinistro stradale, del conducente tamponante.
Tuttavia, ad avviso di questi – ricorrente in Cassazione – anche la Corte d’appello aveva ritenuto esistenti le luci posteriori del trattore agricolo tamponato, nonostante ciò non risultasse da elementi di prova decisivi e malgrado vi fossero elementi di prova contrari.
Insomma, un ricorso rischioso tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di valutazione della prova. Tuttavia, questa volta al ricorrente è andata bene, avendo la Corte di Cassazione cassato la decisione con la seguente argomentazione:
CLICCA QUI1. Con il primo motivo – violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2700,2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione delle regole e dei principi in tema di valutazione degli elementi di prova, delle prove legali e delle presunzioni – il ricorrente censura la sentenza per aver omesso di valutare le risultanze probatorie decisive acquisite in giudizio, in particolare per aver attribuito valore probatorio ad elementi non risultanti nè dal verbale dei Carabinieri nè dalla prova testimoniale. Dal verbale, contrariamente a quanto asserito dal giudice, risulterebbe che i carabinieri non avevano svolto alcun accertamento sull’esistenza o funzionamento dei dispositivi lampeggianti di guisa da non poter offrire alcuna certezza sulla loro presenza. A ciò il ricorrente aggiunge che, dalle fotografie allegate alla relazione dei carabinieri, emergeva ictu oculi la mancanza di qualsiasi dispositivo di illuminazione sul rimorchio o sulla trattrice e che il L., richiesto di giustificare tale evidente assenza, aveva risposto in modo evasivo affermando che gli stessi erano andati distrutti con le targhe non più reperite all’esito dell’incidente.
Ad avviso del ricorrente anche il passaggio della motivazione che aveva desunto l’esistenza dei dispositivi dall’esame di una prova testimoniale dovrebbe essere censurato perchè il teste aveva dichiarato di non aver visto la trattrice agricola se non quando si era fermato dopo l’impatto con la Peugeot del L.R. per prestare i soccorsi, che l’illuminazione era assente e che l’incidente era avvenuto quando era ancora buio. Dalla suddetta dichiarazione il giudice di merito non avrebbe potuto dedurre la circostanza “positiva” dell’esistenza o del funzionamento dei dispositivi di illuminazione del veicolo tamponato, nè ritenere accertata la circostanza sulla base di presunzioni ex art. 2729 c.c., nè gravi, nè precise nè concordanti.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S. e art. 2054 c.c., comma 2 – l’impugnante si duole che il giudice abbia escluso l’applicazione della presunzione di pari responsabilità, pur in mancanza di una prova certa sulla esclusiva imputabilità dell’uno o dell’altro conducente ed in presenza di tamponamento, nonostante la giurisprudenza di questa Corte preveda invece, espressamente, che la presunzione non è esclusa in caso di tamponamento (Cass., 3, 13/7/2005 n. 14741).
1-2 I due motivi vanno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono entrambi fondati. In effetti la sentenza va censurata ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver valutato o per aver illegittimamente valutato le risultanze probatorie sulla questione delle luci presenti sul trattore e sul rimorchio, essendosi il Tribunale limitato a stigmatizzare le sole “assenze” e non anche a rilevare quanto emergeva ictu oculi.
Gli elementi probatori che il Tribunale pretenderebbe di trarre dal verbale dei carabinieri, dalla relazione ad essa allegata e dalla prova testimoniale invero non sussistono. E’ mancata la valutazione delle risultanze probatorie sulla presenza di luci del trattore e del rimorchio, avendo invero il giudice ritenuto provata la presenza ed il funzionamento dei dispositivi luminosi dal verbale in cui i carabinieri attestavano di non aver svolto alcuna indagine in merito e da una testimonianza che riferiva di non aver visto nè la matrice nè il rimorchio, essendo peraltro il contesto molto buio.
In presenza di più elementi in senso contrario, quali l’assenza evidente di tali dispositivi risultante ictu oculi dalle fotografie dei carabinieri e le non convincenti dichiarazioni del L., il Giudice dovrà compiere una nuova valutazione ci tutti gli elementi di prova e, nell’ipotesi in cui sia confermata l’assenza di tali dispositivi di illuminazione, applicare l’art. 2054 c.c., comma 2.
Attenzione, però, “una rondine non fa primavera”. Su mille decisioni che negano la possibilità di invocare gli artt. 115 e 116 c.p.c. per censurare la valutazione della prova libera, ogni tanto ne esce qualcuna che, invece, inaspettatamente accoglie il motivo.
Quindi aspettiamo prima di cantare vittoria.
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