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Così Cass. 30376/2017 che ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso notificato dopo le 21 dell’ultimo giorno.
Affinchè la notifica sia considerata effettuata in die, occorre che la ricevuta di accettazione sia rilasciata prima delle ore 21:00.
[…]
6. Il legislatore ha disciplinato la materia delle notificazioni telematiche in particolare con due recenti interventi integrativi della disciplina delle notificazioni dettata dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, intitolata “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”.
7. La prima integrazione è stata operata nel 2012, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, che, per il tramite del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto la L. n. 53 del 1994, art. 3-bis.
8. Tale art. 3-bis disciplina oggi le modalità di “esecuzione” della notifica telematica.
9. Il suo comma 3 si occupa del problema del “perfezionamento” della notifica, stabilendo quando una notifica telematica deve intendersi perfezionata.
10. La previsione normativa, tenendo conto delle indicazioni della Corte costituzionale (Corte cost., 477/2002), della riscrittura dell’art. 149 c.p.c. operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e delle successive precisazioni in sede nomofilattica (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822), distingue la posizione di chi effettua la notifica e di chi la riceve.
11. La disposizione così recita: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ART. 6, comma 1, e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2” medesimo D.P.R.
12. Quindi, per il soggetto notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui la richiesta viene accettata dal sistema, generando la “ricevuta di accettazione”.
13. Mentre, per il destinatario si perfeziona nel momento in cui la notifica gli viene consegnata nella casella p.e.c., e si genera la “ricevuta di avvenuta consegna”.
14. La ratio di questa “scissione” del momento di perfezionamento della notifica è costituita dal fatto che non devono ricadere sul soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da meccanismi che egli non governa e sui quali non ha possibilità di incidere. Quindi, per il notificante ciò che rileva è il momento in cui egli ha richiesto la notifica (attestato dalla ricevuta di accettazione), non quello in cui la notifica viene consegnata al destinatario (attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna), momento diverso che rileva solo per il destinatario.
15. Altro e distinto problema è quello di stabilire i termini entro i quali una notifica deve essere fatta e quindi, rimanendo nell’ottica del soggetto notificante, entro i quali egli deve richiedere la notifica.
16. Questo problema è stato oggetto di un diverso e successivo intervento del legislatore, operato nel 2014.
17. Come si desume dagli atti della Camera dei deputati, in sede di “tavolo permanente” che seguiva i lavori parlamentari, era stato posto il problema di sapere se alle notifiche telematiche si applicasse o meno il limite temporale fissato per le notifiche tradizionali dall’art. 147 c.p.c., che così dispone: “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.
18. Alcuni ritenevano che anche alle notifiche telematiche si applicasse la regola fissata in tale norma. Altri ritenevano che invece l’art. 147 non si applicasse alle notifiche telematiche e che quindi queste potessero essere fatte anche tra le 21 e le 7 della mattina dopo.
19. Sicuramente un accesso dell’ufficiale giudiziario tra le 21 e le 7 comporta dei problemi per il diritto delle persone al riposo che una notifica telematica, pervenendo e giacendo nella casella p.e.c. del destinatario non comporta. Tuttavia, se la delimitazione temporale dettata dall’art. 147 c.p.c. non si applicasse alle notifiche telematiche, la notifica mediante p.e.c. effettuata tra le 21 e mezzanotte comporterebbe per il destinatario una perdita di tempo utile nella difesa e quindi la necessità di controllare continuamente lo stato delle notifiche anche in orari da destinare al riposo.
20. La soluzione prescelta dal legislatore è stata quella formulata nell’art. 45-bis, comma 2, lett. b), introdotto in sede di conversione nella L. 11 agosto 2014, n. 114 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Tale norma ha aggiunto l’art. 16-septies al testo del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.
21. L’art. 16-septies è intitolato “Tempo delle notificazioni” e così recita: “La disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
22. E’ quindi prevalsa la linea che sosteneva l’applicabilità dei limiti temporali fissati dalla norma del codice per le notificazioni tradizionali anche alle notificazioni telematiche.
23. La previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall’art. 147 c.p.c. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21 “si considera perfezionata” alle 7 del giorno dopo.
24. Il legislatore pertanto 1) estende la delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche (prima parte); 2) trasforma quello che nell’art. 147 è un divieto di compiere materialmente l’atto in un meccanismo per cui la notificazione se viene comunque eseguita, “si considera perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo.
25. Si interviene quindi sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino.
26. Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica.
27. Tale distinzione continuerà a valere, secondo la regola generale dettata dall’art. 3-bis, nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.
28. Il legislatore avrebbe potuto distinguere le posizioni del notificante e del destinatario anche a questo fine, disponendo che la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo “solo per il destinatario della notifica”, ma non lo ha fatto.
29. La disposizione è chiara anche sotto questo profilo e l’interprete non può introdurre un’aggiunta che ne modifichi il contenuto, creando una norma nuova. La giurisdizione entrerebbe nel campo riservato alla legislazione.
30. Questa interpretazione è stata condivisa dalla maggior parte dei giudici di merito che si sono pronunciati e dalla Corte di cassazione nei suoi due precedenti: Cass. sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886 e Cass., sez. terza, 21 settembre 2017, n. 21915.
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.