Ricorso per cassazione: il vizio di omessa pronuncia su una eccezione

Mirco Minardi

Oggi vediamo come distinguere l’omessa pronuncia su una eccezione, rispetto all’omessa motivazione, oppure all’omesso esame di un fatto decisivo. Facciamo un esempio.

Il giudice di primo grado respinge la domanda del creditore che invece viene accolta in appello. Ricorre per cassazione il danneggiante, soccombente nel giudizio di gravame, formulando varie censure tra cui quella dell’omesso esame dell’eccezione di cui all’art. 1227 secondo comma, cioè l’aggravamento del danno da parte del danneggiato. Ad esempio, si censura la circostanza che il danneggiato abbia ritardato l’esecuzione di un intervento chirurgico.

Quando si ha omessa pronuncia, come tale denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4)? L’omessa pronuncia si ha quando il giudice omette del tutto di esaminare l’eccezione. In questo caso l’eccezione non viene proprio presa in considerazione.

La carenza motivazionale, invece, può assumere due configurazioni: può trattarsi cioè di una carenza ab interno o di una carenza ab esterno che corrispondono rispettivamente al n. 4) e al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. Facciamo degli esempi.

Il giudice affronta l’eccezione dell’aggravamento del danno, ma la risolve in questo modo: “L’eccezione è infondata perché il creditore non ha aggravato il danno”, senza altro aggiungere. In questo caso la motivazione non raggiunge il minimo costituzionale e dunque è carente ab interno. Sarà possibile denunciare la violazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) in quanto la sentenza è nulla.

Nel secondo esempio, invece, il giudice affronta l’eccezione affermando che il CTU aveva escluso che il ritardo dell’operazione avesse aggravato il danno, tuttavia non si avvede che a seguito delle osservazioni critiche del CTP, il CTU aveva modificato la sua conclusione nella relazione definitiva, affermando che, invece, detto aggravamento c’era stato. In questo caso il vizio è ab esterno e non ab interno, in quanto nasce dall’omesso esame di un fatto decisivo esterno rispetto alla motivazione e come tale denunciabile ex art. 360 n. 5) c.p.c.

Facciamo un esempio in tema di prescrizione.

C’è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice non prende in considerazione l’eccezione.

C’è violazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c. se il giudice nega apoditticamente la fondatezza dell’eccezione di prescrizione.

C’è violazione dell’art. 360 n. 5) c.p.c. se il giudice nel rigettare l’eccezione non si avvede che oltre alle raccomandate inviate dal creditore vi era stato il riconoscimento del diritto da parte del debitore.

Ricapitolando: il primo vizio implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’ art. 112 c.p.c. , che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c. Nel secondo e nel terzo caso non c’è una completa omissione, tuttavia il ragionamento è viziato rispettivamente ab interno e ab esterno.

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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