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La prima indagine da compiere riguarda la ricorribilità del provvedimento in Cassazione.
Sono impugnabili per cassazione, esordisce l’art. 360 c.p.c., le sentenze e non le ordinanze.
Dunque, sono inimpugnabili — anche ex art. 111 Cost. — tutte le ordinanze non decisorie e non definitive, di cui numerose le ipotesi:
- le ordinanze istruttorie (Cass. n. 11870/2014);
- l’ordinanza che decide sulla sospensione della provvisoria esecuzione (Cass. n. 13774/2015; Cass. n. 7498/2014; con riguardo alla sospensiva da parte del Consiglio di Stato, Cass. S.U., n. 24247/2015);
- l’ordinanza cautelare, neppure ove abbia natura anticipatoria (Cass. S.U., n. 27187/2007);
- i provvedimenti di volontaria giurisdizione (ex multis, Cass. S.U., n. 3701/2017, sui provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà sul figlio minore riconosciuto; Cass. n. 3883/2014, sul decreto di nomina dell’esperto per la valutazione delle azioni in ipotesi di recesso del socio).
A volte è semplice identificare il mezzo di impugnazione; talvolta però l’apparenza, come dire, inganna.
Il principio generale è che il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va identificato sulla base non della forma del provvedimento, ma del rito in concreto adottato, a tutela dell’affidamento della parte ed in ossequio al principio dell’apparenza (Cass. n. 21520/2015; Cass. n. 2948/2015; Cass. n. 20811/2010): dunque, l’applicazione del principio cd. di «apparenza e affidabilità» comporta necessariamente un’indagine sugli atti, al fine di accertare se l’adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con motivazione ad hoc, nel qual caso decisiva rilevanza va attribuita alle concrete modalità con le quali si è svolto il procedimento (Cass. S.U., n. 390/2011), cosicché la forma adottata per il provvedimento non è di ostacolo all’ammissibilità del ricorso, ove non sia frutto di una meditata valutazione del decidente (Cass. n. 3672/2012).
Avverso le sentenze in senso sostanziale sono proponibili, in virtù dell’ultimo comma della disposizione in commento, tutti i motivi di impugnazione e non solo quello di violazione di legge ex art. 111 Cost.
La norma menziona anche le sentenze in unico grado ad es.:
- impugnazione di lodo arbitrale;
- giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati;
- sentenze del tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143, r.d. n. 1775/1933;
- sentenze della corte d’appello ex art. 19 l. n. 865/1971;
- opposizione avverso le sanzioni amministrative comminate dalla Bit o dalla Consob agli esponenti aziendali o per le irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione contabile;
Sono ricorribili per cassazione anche le sentenze dichiarate inimpugnabili (queste ex art. 111 Cost.: sentenze di lavoro che hanno deciso una controversia fino ad euro 25,82 ex art. 440; sentenze su opposizione agli atti esecutivi ex art. 618; giudizio di equità concordato ex art. 114), e d’appello (ma l’art. 348-ter, comma 5, esclude che possa essere impugnata ai sensi del n. 5 la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. doppia conforme; Cass. VI, n. 26097/2014 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma).
Le Sezioni unite della Cassazione (Cass. S.U., n. 1914/2016) hanno ora chiarito che l’ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 ter è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348bis, comma 2, e 348ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. In precedenza, la S.C. era andata di diverso avviso (Cass. n. 19944/2014; Cass. n. 8940/2014; Cass. n. 8941/2014; Cass. n. 8942/2014; Cass. n. 8943/2014; conf. Cass. n. 20470/2015; ma era stato ammesso il ricorso per cassazione contro l’ordinanza pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge: Cass. n. 7273/2014). Così, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., l’ordinanza di inammissibilità dell’appello in questione, resa tuttavia prima dell’entrata in vigore delle norme che la prevedono: infatti, la trasgressione della disciplina intertemporale cagiona un vizio proprio dell’ordinanza per violazione della legge processuale (Cass. n. 12127/2016).
Altri provvedimenti impugnabili sono peraltro:
a) la sentenza di primo grado per saltum;
b) la sentenza di primo grado nell’ipotesi dell’art. 348ter ove l’appello sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
c) la sentenza emessa all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità previdenziale e assistenziale di cui all’art. 445bis (Cass. n. 13550/2015; Cass. n. 12332/2015; ma non l’ordinanza che, per effetto della mancata comparizione delle parti alla prima udienza, dichiari l’estinzione del procedimento: Cass. n. 8932/2015).
Non sono, invece, impugnabili:
a) il provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell’opponente, che ha valore sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile con l’appello e non con l’art. 111 Cost. (Cass. n. 9772/2016);
b) l’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato, che mero atto amministrativo (Cass. S.U., n. 10140/2012; Cass. S.U., n. 28335/2011);
c) con l’art. 111 Cost. il provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814, comma 2 (Cass. n. 3069/2013; Cass. S.U., n. 13620/2012; Cass. S.U., n. 15586/2009).
Rimessa al primo presidente della Corte di cassazione, affinché valuti l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni unite, la questione concernente l’ammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza, resa in sede di reclamo dalla corte d’appello, che dichiara inammissibile l’azione di classe (Cass. n. 8433/2015, in Foro it., 2015, I, 2778, con nota di De Santis), le S.U. hanno deciso per la non impugnabilità, ove l’azione sia finalizzata alla tutela risarcitoria dei singoli, e non di un interesse collettivo, posto che quel diritto del singolo resta tutelabile con l’azione risarcitoria individuale (Cass. S.U., n. 2610/2017).
Di regola è inammissibile l’unico ricorso proposto cumulativamente contro più decisioni (Cass. S.U., n. 15355/2015), salvi i casi di sentenza non definitiva oggetto di riserva e successiva sentenza definitiva; di sentenza revocanda e sentenza conclusiva del giudizio di revocazione, ma solo se le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale (Cass. n. 12958/2015; Cass. n. 10134/2007). In talune fattispecie di sostanziale identità, peraltro, ciò è stato ammesso, come in materia tributaria (Cass. n. 443/2015; Cass. n. 8075/2013; Cass. n. 9111/2012; Cass. n. 21955/2010; Cass. n. 15582/2010; Cass. n. 10578/2010; Cass. S.U., n. 3692/2009; Cass. n. 309/2006), per sentenze emesse tra le stesse parti e fondate sui medesimi presupposti di fatto e diritto, perché concernenti il medesimo rapporto giuridico d’imposta (situazioni in cui la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, per gli elementi che abbiano un valore “condizionante”: Cass. n. 1837/2014; Cass. n. 22941/2013).
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.